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Sentenza

Sentenza del 22/01/2020 n. 1289 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva annullato l'avviso di accertamento IVA per l'anno 2009 rivolto alla N.s.r.l. e al suo socio A.G., con la motivazione che non era stato rispettato il termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art.12, comma 7, L. n.212/2000. L'Amministrazione ha dedotto che fosse sussistente una particolare ragione di urgenza ("alto profilo di pericolosità fiscale" e meccanismi fraudolenti) che giustificava l'emissione anticipata dell'atto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (secondo cui la sentenza di merito non si sarebbe pronunciata sulla sussistenza dell'urgenza) ritenendo che il giudice di appello si fosse comunque espresso, anche implicitamente, sulla questione. Ha invece accolto il secondo motivo perché il giudice di appello non ha correttamente valutato se l'anticipata notifica dell'avviso, nonostante la cancellazione della società dal registro delle imprese, poteva prevenire o limitare il rischio di pregiudizio per l'erario in relazione al profilo di pericolosità fiscale dedotto dall'Ufficio. Per tali ragioni la Corte ha cassato la sentenza impugnata (quanto al motivo accolto) e ha rinviato il processo alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7

    Il mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento determina, di norma, la nullità dell'atto emesso "ante tempus", salvo che l'Amministrazione provi l'effettiva esistenza di specifiche ragioni di urgenza riferite al contribuente e al rapporto tributario contestato.

  • Codice di Procedura Civile, art. 112

    Impegno del giudice a pronunciarsi sulle questioni rilevanti; la Corte ha ritenuto che il giudice di appello si fosse comunque pronunciato, anche implicitamente, sulla questione dell'urgenza.

  • Codice di Procedura Civile, art. 360, comma 1, n. 4

    art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    Base normativa del ricorso per cassazione utilizzata dall'Agenzia per denunciare violazione di norme di diritto nella decisione impugnata.

Massime di principio

  • Il termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art.12, comma 7, L. n. 212/2000 è una garanzia procedimentale: l'atto notificato prima del decorso di detto termine è annullabile salvo che l'Amministrazione provi specifiche ragioni di urgenza.
  • L'onere della prova dell'urgenza grava sull'Amministrazione finanziaria: deve dimostrare che l'anticipata notifica era necessaria per evitare perdita per l'erario, dissipatione di beni o la reiterazione di condotte fraudolente in relazione al contribuente specifico.
  • La mera cancellazione della società dal registro delle imprese non esclude di per sé la possibilità che sussistano ragioni di urgenza; il giudice deve valutare caso per caso se l'anticipazione dell'atto poteva prevenire o limitare il danno.
  • Se il giudice di merito omette una valutazione necessaria o non espone adeguatamente le ragioni per cui esclude l'urgenza, la decisione può essere cassata e rinviata per un nuovo esame.
  • L'intervenuta procedura di amministrazione straordinaria della società non interrompe il giudizio di legittimità: la gestione da parte del commissario non è causa di sospensione o estinzione del ricorso in Cassazione.

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