Cassazione Civile, Ordinanza n. 34622/2021 del 16/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il procedimento nasce da un ricorso per cassazione già definito con ordinanza di inammissibilità. La parte soccombente ha poi chiesto, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., la correzione di asseriti errori materiali contenuti nella precedente ordinanza della Corte. In particolare, ha denunciato: la mancata individuazione della questione di giurisdizione prospettata; l'omessa individuazione della motivazione della sentenza di primo grado, come trascritta nel ricorso introduttivo, in relazione alla mancata disposta translatio; l'omessa rimessione del ricorso alle Sezioni Unite, con dedotta violazione degli artt. 374, comma 1, c.p.c. e 142 disp. att. c.p.c., sostenendo che la Sezione Lavoro non fosse competente a decidere sulle questioni di giurisdizione.
La decisione
La Corte ha ritenuto che le doglianze non riguardassero veri errori materiali, ma vizi di giudizio e di formazione della volontà decisoria. Ha quindi affermato che il rimedio della correzione ex art. 391-bis c.p.c., in combinato disposto con l'art. 287 c.p.c., è utilizzabile solo per eliminare discrepanze tra la volontà del giudice e la sua rappresentazione grafica, non per rimettere in discussione il contenuto concettuale e sostanziale della decisione. Poiché i presunti errori denunciati erano, in realtà, errori di giudizio, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Non è stata liquidata alcuna spesa, perché l'intimata non si è difesa e il processo risultava esente dal contributo unificato, con conseguente non applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
costituisce il rimedio azionabile per la correzione degli errori materiali delle decisioni della Corte, ma solo nei limiti consentiti dall'art. 287 c.p.c.
art. 287 c.p.c.
consente la correzione soltanto di errori materiali o omissioni che determinino un difetto di corrispondenza tra ideazione del giudice e sua materiale rappresentazione grafica, senza incidere sul contenuto sostanziale della decisione
art. 380-bis c.p.c.
richiamato con riferimento al procedimento camerale e alla comunicazione della proposta del relatore
art. 374, comma 1, c.p.c.
richiamato dalla parte ricorrente come norma asseritamente violata per la mancata rimessione alle Sezioni Unite
art. 142 disp. att. c.p.c.
richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla competenza delle Sezioni Unite sulle questioni di giurisdizione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non applicato perché il processo risultava esente dal contributo unificato
Massime di principio
- Il procedimento di correzione dell'errore materiale è esperibile solo quando il provvedimento presenti una divergenza meramente grafica rispetto alla volontà decisoria effettivamente espressa, desumibile dal testo della decisione.
- La correzione ex art. 287 c.p.c. non può essere utilizzata per sanare errori di giudizio, omissioni valutative o vizi della formazione della volontà del giudice, poiché ciò altererebbe il contenuto concettuale e sostanziale della decisione.
- Se la doglianza mira in sostanza a contestare il modo in cui la Corte ha deciso la questione, e non un mero refuso o errore materiale, il ricorso per correzione è inammissibile.
- In assenza di attività difensiva della parte intimata e quando il processo è esente dal contributo unificato, non si provvede sulle spese e non si applica il raddoppio del contributo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
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