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Ordinanza

Ordinanza n. 14/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della comunicazione improcedibilità e archiviazione pratica nr. 2949/2025/SUAP”, SCIA presentata il 06/08/2025, assunta agli atti il 06/08/2025, Prot. Generale 27809, per attività funebre - AVVIO SEDE SECONDARIA da parte della società C.O.F.I.M., a firma del Responsabile SUAP Distretto Ceramico, notificato con pec alla C.O.F.I.M. in data 2 ottobre 2025.

Giustizia amministrativa202501973

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza del periculum in mora. Il giudice ha valorizzato il tipo di provvedimento impugnato e la natura meramente economica delle ragioni prospettate, ritenendo che, nel bilanciamento degli interessi proprio della fase cautelare, prevalesse l'interesse pubblico alla tutela dell'assetto del comparto. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione di improcedibilità e archiviazione di una SCIA per l'avvio di una sede secondaria destinata ad attività funebre

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le società ricorrenti hanno impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, la comunicazione di improcedibilità e archiviazione relativa alla SCIA presentata da altra società per l'avvio di una sede secondaria per attività funebre. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente indicati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; emerge soltanto che le ragioni sottese alla domanda cautelare sono state ritenute di natura meramente economica.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare; nel caso concreto è stata respinta per difetto del periculum in mora.

Massime di principio

  • La tutela cautelare non può essere accordata quando il pregiudizio dedotto ha natura esclusivamente economica e non è dimostrata l'urgenza di evitare un danno grave e irreparabile.
  • Nel bilanciamento cautelare degli interessi, l'interesse pubblico alla tutela dell'assetto di un comparto può prevalere sull'interesse economico del ricorrente, qualora non sia configurabile un pregiudizio irreparabile.

Come è indicizzato

MaterieIndustria, artigianato e attività produttiveSCIA e liberalizzazioni
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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