Cassazione Penale, Ordinanza n. 17390/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo dedotto. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per rapina. Con l'unico motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 628, comma 1, c.p. come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, e all'art. 597, comma 5, c.p.p., sostenendo che la motivazione della decisione di merito fosse mancante o manifestamente illogica e che non fosse stata correttamente esaminata la richiesta di applicazione della circostanza attenuante connessa alla modifica normativa intervenuta. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la motivazione della sentenza impugnata dava conto in modo adeguato di tutti gli elementi costitutivi del delitto di rapina e che la richiesta di attenuante non era stata tempestivamente formulata, potendo essere proposta con memoria contenente motivi nuovi prima dell'udienza di appello, trattandosi di questione resa rilevante da una pronuncia della Corte costituzionale anteriore alla decisione di secondo grado.
Norme richiamate
art. 628, comma 1, c.p.
così come modificato dalla sent. della Corte costituzionale n. 86 del 2024
La modifica normativa era evocata dal ricorrente per sostenere la necessità di riconoscere la relativa circostanza attenuante; la Corte ha tuttavia escluso che ciò potesse incidere nel caso concreto, anche per la tardività della richiesta.
art. 597, comma 5, c.p.p.
La Corte richiama la disposizione per escludere che la questione potesse essere utilmente introdotta oltre i termini consentiti, osservando che la richiesta avrebbe dovuto essere formulata con motivi nuovi prima dell'udienza di appello.
sentenza Corte costituzionale n. 86 del 2024
È richiamata come fonte della modifica dell'art. 628 c.p. che il ricorrente invocava a suo favore; la Corte ne valorizza la sopravvenienza anteriore alla decisione d'appello ai soli fini della possibilità di introdurre tempestivamente la questione in appello.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione fondato su asseriti vizi motivazionali è inammissibile quando la censura non si confronta con la motivazione effettivamente resa dalla sentenza impugnata e si risolve in una mera contrapposizione valutativa.
- In presenza di una pronuncia della Corte costituzionale intervenuta prima della decisione di appello, la relativa questione difensiva deve essere tempestivamente dedotta nel grado di merito mediante motivi nuovi o memoria, se processualmente consentito; in difetto, la censura può essere ritenuta tardiva.
- Quando la sentenza di merito abbia adeguatamente spiegato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato, la contestazione in sede di legittimità non può limitarsi ad allegare genericamente illogicità o mancanza di motivazione.
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