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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15705/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Una società aveva stipulato un preliminare di cessione del 100% delle quote di una società controllata, nel quale era richiamato anche un distinto finanziamento soci intercorrente tra la controllante e la controllata. Poiché il preliminare non era stato registrato, l’Ufficio aveva notificato alla promissaria cessionaria un avviso di liquidazione dell’imposta di registro, applicando l’imposta in misura fissa al preliminare e in misura proporzionale al finanziamento enunciato, oltre sanzioni. La società aveva impugnato l’atto e, in appello, la CTR aveva annullato l’avviso ritenendo non integrato il presupposto dell’art. 22 d.P.R. 131/1986, perché il negozio enunciato e l’atto enunciante non sarebbero stati intercorsi tra le stesse parti. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione/falsa applicazione dell’art. 22 d.P.R. 131/1986 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; ha sostenuto che la CTR avrebbe errato nel negare l’identità delle parti, poiché il preliminare era stato sottoscritto anche dalla società ceduta e, comunque, la giurisprudenza avrebbe esteso il concetto di "parti" anche ai soggetti sostanzialmente incisi dagli effetti dell’atto. La ricorrente ha poi chiarito in memoria di non voler censurare l’interpretazione del contratto o la valutazione delle prove, ma il perimetro applicativo dell’art. 22 con riferimento al concetto di "parti intervenute".

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, fosse in realtà diretta a contestare l’accertamento compiuto dal giudice di merito circa l’identità soggettiva tra i partecipanti ai due contratti e il contenuto del documento contrattuale; dunque si trattava di un travisamento del fatto/prova, non deducibile come vizio di violazione di legge. Secondo la Corte, la CTR aveva posto a base della decisione la diversa partecipazione soggettiva ai due negozi, e la ricorrente non aveva correttamente colto tale ratio decidendi. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché la parte resistente è rimasta intimata. La Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di amministrazione statale ammessa a prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 22 d.P.R. 131/1986

    se in un ... non registrati e posti in essere tra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene l'enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate

    L’applicazione dell’imposta di registro sulle disposizioni enunciate presuppone l’identità delle parti tra atto enunciante e atto enunciato; la censura che investa l’accertamento di tale identità, se incentrata sul contenuto del contratto e sulla lettura del dato probatorio, non integra di per sé violazione di legge.

  • art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.

    Il motivo per violazione di legge non può essere utilizzato per contestare un travisamento del fatto o della prova compiuto dal giudice di merito.

  • art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.

    Il travisamento del fatto processuale può essere fatto valere, nei casi appropriati, come nullità del procedimento o della sentenza.

  • art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.

    Il travisamento del fatto sostanziale, quando attiene a un punto controverso deciso dalla sentenza, va dedotto come omesso esame di fatto decisivo, non come violazione di legge.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Il travisamento del contenuto oggettivo della prova trova rimedio, quando ne ricorrano i presupposti, nella revocazione per errore di fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato per l’amministrazione statale ammessa a prenotazione a debito.

Massime di principio

  • In tema di imposta di registro per enunciazione, l’imposizione sulle disposizioni non registrate richiede che l’atto enunciante e l’atto enunciato siano stati posti in essere dalle medesime parti, secondo l’accertamento del giudice di merito.
  • La censura che miri a contestare il contenuto di un contratto o l’identificazione dei soggetti partecipanti non può essere veicolata come violazione di legge ex art. 360, n. 3 c.p.c., se in realtà investe il travisamento del fatto o della prova.
  • Il travisamento del fatto sostanziale, quando la questione sia stata oggetto di controversia tra le parti e decisa dalla sentenza impugnata, va fatto valere nei limiti del vizio di motivazione o di nullità processuale, secondo la natura del fatto dedotto.
  • Il travisamento del contenuto oggettivo della prova può costituire motivo di revocazione per errore di fatto solo se ricorrono i presupposti dell’art. 395, n. 4 c.p.c.; altrimenti non è sindacabile come violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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