Cassazione Penale, Ordinanza n. 04487/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello che, riformando solo in parte la decisione di primo grado, l’ha assolta dalla contestata ricettazione di una somma di denaro ma ha confermato la responsabilità penale per le residue condotte contestate, rideterminando la pena. Con l’unico motivo deduce il totale difetto di prova quanto al delitto presupposto della ricettazione, sostenendo che non sarebbe stato dimostrato il reato da cui proveniva la cosa ricevuta e, quindi, la stessa configurabilità della ricettazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ha osservato che la censura riproponeva in modo generico questioni già esaminate e motivate in modo logico dalla Corte territoriale, la quale aveva desunto la provenienza illecita dei preziosi dal loro occultamento in varie parti del corpo dell’imputata, dall’assenza di una spiegazione plausibile del possesso e dalle condizioni personali incompatibili con una lecita detenzione. La Cassazione ha ribadito che, per la ricettazione, non è necessario accertare giudizialmente la commissione del delitto presupposto, né gli autori, né l’esatta tipologia del reato, potendo il giudice ricostruirne l’esistenza mediante prove logiche. Conseguentemente ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
Per la ricettazione non occorre l’accertamento giudiziale del delitto presupposto; l’esistenza della provenienza illecita può essere desunta anche da elementi indiziari e da prove logiche.
art. 616 c.p.p.
In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il delitto di ricettazione può essere ritenuto provato anche in assenza dell’accertamento formale del reato presupposto, purché il giudice ne desuma l’esistenza da elementi logici e circostanziali univoci.
- L’occultamento della cosa, l’assenza di una giustificazione credibile del possesso e le condizioni personali incompatibili con una lecita detenzione possono integrare un solido supporto probatorio per affermare la provenienza illecita del bene.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare censure già esaminate e confutate dalla decisione impugnata senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità applica le conseguenze economiche previste dalla legge, comprese le spese processuali e la somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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