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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49739/2023 del 14/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà di Catanzaro del 04/01/2023 che aveva rigettato l'appello avverso il decreto del GIP del 10/06/2019 di sequestro preventivo di immobili riconducibili al ricorrente. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio della motivazione per omessa o meramente apparente valutazione di elementi essenziali prodotti dalla difesa, in particolare delle allegazioni tecniche concernenti l'epoca di realizzazione dell'immobile e del computo metrico, sostenendo che tali elementi escludevano la sproporzione tra valore del bene e redditi/risorse del ricorrente e avrebbero giustificato la revoca del sequestro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo il motivo manifestamente infondato. Ha ritenuto che il giudice del riesame avesse svolto una valutazione approfondita e logicamente motivata, considerando gli elementi prodotti dalla difesa (tra cui la collocazione temporale degli interventi, lo stato della costruzione e le fonti di approvvigionamento del ricorrente) e che le critiche si risolvevano in una mera proposta di lettura alternativa dei fatti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma penale indicata come una delle imputazioni provvisorie a carico del ricorrente, relativa all'associazione di tipo mafioso; utilizzata nel contesto della motivazione per giustificare la rilevanza del sequestro dei beni riconducibili al patrimonio dell'indagato.

  • art. 629 cod. pen.

    Norma penale richiamata nell'imputazione provvisoria (reato di estorsione), utile a delineare il quadro contestuale nel quale è stato disposto il sequestro preventivo.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Principio che limita il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali alla sola ipotesi di violazione di legge; la Corte ricorda che tale vizio comprende anche gli errori di giudizio o vizi motivazionali talmente gravi da rendere la motivazione assente o priva dei requisiti minimi di coerenza e ragionevolezza.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione ai limiti della riportazione del motivo di ricorso nella motivazione della Corte (richiesta di riportare il motivo nei limiti necessari per la decisione).

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro provvedimenti di sequestro preventivo è ammissibile solo per violazione di legge: le critiche che si limitano a offrire una diversa lettura dei fatti o della prova sono inammissibili.
  • Per far accogliere un ricorso in Cassazione fondato su vizio della motivazione occorre dimostrare che la motivazione sia del tutto assente o talmente carente da non permettere di comprendere l'itinerario logico-giuridico seguito dal giudice; semplici censure sulla valutazione della prova non sono sufficienti.
  • In materia di sequestro di beni, il giudice del riesame può valutare la congruità del valore degli immobili anche tenendo conto della collocazione temporale degli interventi, dello stato di avanzamento dei lavori e delle fonti di finanziamento legittime disponibili al soggetto: la difesa deve fornire prove concrete e documentazione tecnica dettagliata per contestare la stima.
  • La mera produzione di una perizia o di computi metrici da parte della difesa non è automaticamente risolutiva se il giudice ritiene che gli elementi siano insufficienti o contraddittori rispetto alla ricostruzione probatoria complessiva.
  • Se si intende impugnare in Cassazione un provvedimento cautelare reale, è strategico concentrarsi su profili di diritto (errori normativi, omissioni logiche radicali nella motivazione) piuttosto che proporre soltanto una diversa valutazione tecnica dei fatti.
  • Il giudice apprezzatore apprezza anche la mancata prova della lecita provenienza dei fondi: per contrastare un sequestro occorre dimostrare non solo la minore entità del bene ma soprattutto la compatibilità delle spese sostenute con risorse dimostrabili e lecite.
  • Le sanzioni processuali (spese e somme a favore della cassa delle ammende) possono essere comminate in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; è importante valutare la fondatezza della censura prima di proporre il gravame.

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