Cassazione Civile, Ordinanza n. 08348/2025 del 30/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
La controversia nasce da una causa ereditaria promossa da una figlia del de cuius contro altri familiari per ottenere la divisione dell’asse, previa collazione e riduzione di alcune attribuzioni fatte in vita e di disposizioni testamentarie asseritamente lesive della quota di riserva. In primo grado il Tribunale aveva ritenuto, tra l’altro, che vi fosse dispensa dalla collazione per gli eredi donatari, che il de cuius avesse disposto dei residui beni con testamento, e aveva dichiarato inammissibile la domanda di riduzione proposta dall’attrice per mancata imputazione alle sue quote delle donazioni ricevute in vita dal padre e per insufficiente allegazione circa relictum e donatum. La Corte d’appello aveva confermato la decisione. In cassazione la ricorrente principale ha dedotto: 1) violazione dell’art. 564 c.c., sostenendo che la domanda di riduzione non poteva essere dichiarata inammissibile per omessa allegazione iniziale di tutte le donazioni ricevute, poiché tali elementi erano comunque emersi nel processo e la mancata imputazione non costituisce condizione dell’azione; 2) e 3) violazione delle norme sulla cointestazione di conto corrente e sull’onere della prova, per avere la Corte d’appello ritenuto provata la donazione integrale delle somme sul conto cointestato e la natura di donazione indiretta della cointestazione senza adeguata prova dell’animus donandi. I ricorrenti incidentali hanno invece censurato il fatto che la Corte d’appello avesse dichiarato l’inammissibilità della domanda senza pronunciarsi sul merito, chiedendo una correzione della motivazione in senso di rigetto nel merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, chiarendo che, in tema di azione di riduzione, l’omessa allegazione in citazione di alcuni beni relitti o donazioni non preclude la decisione quando tali elementi emergano dagli atti o siano contestati dalle controparti; il giudice deve procedere alla riunione fittizia e valutare complessivamente le allegazioni e le prove raccolte, nei limiti delle preclusioni processuali. Ha inoltre affermato che l’imputazione delle donazioni ricevute dal legittimario ex art. 564, comma 2, c.c. non è una condizione dell’azione, ma un’operazione contabile che può essere compiuta anche in corso di giudizio. In ragione dell’accoglimento del primo motivo, i secondi e terzi motivi del ricorso principale sono stati dichiarati assorbiti; anche il motivo del ricorso incidentale è stato assorbito. La sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, che dovrà riesaminare nel merito la domanda di riduzione, accertando previamente le donazioni dirette e indirette in favore dell’attrice e la loro imputazione alla quota di legittima, oltre a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 564 c.c.
Il primo comma pone l’accettazione con beneficio d’inventario, nei casi previsti, come condizione per agire in riduzione contro non coeredi; il secondo comma impone l’imputazione delle donazioni e dei legati ricevuti dal legittimario alla sua porzione legittima, ma tale imputazione non è condizione dell’azione ed è operazione contabile eseguibile anche nel corso del giudizio.
art. 360 c.p.c.
comma primo, nn. 3 e 1; art. 360 bis n. 1
Le censure sono state esaminate come violazioni di legge e come questione di conformità a orientamento giurisprudenziale consolidato; la Corte ha escluso l’inammissibilità ex art. 360-bis n. 1 perché l’orientamento invocato dai resistenti è stato superato dalla giurisprudenza più recente.
art. 2697 c.c.
Richiamato in relazione all’onere della prova sui fatti costitutivi dell’azione di riduzione e sulla prova delle donazioni e della consistenza dell’asse ereditario.
art. 2729 c.c.
La prova della consistenza dell’asse e della lesione della legittima può essere fornita anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
art. 2728 c.c.
Richiamato nel contesto della presunzione relativa alla cointestazione del conto corrente, ma i relativi motivi sono stati assorbiti.
art. 1854 c.c.
Richiamato nel contesto della cointestazione del conto corrente bancario e della presunzione di contitolarità, senza decisione nel merito per assorbimento.
art. 1298, comma 2, c.c.
Richiamato per la presunzione di comunione interna delle somme sul conto cointestato, senza pronuncia finale sul punto.
art. 384, comma 2, c.p.c.
Invocato dai ricorrenti incidentali per chiedere una correzione della motivazione, ma la relativa questione è stata assorbita.
Massime di principio
- In tema di azione di riduzione, l’atto introduttivo non è inammissibile solo perché non elenca compiutamente tutti i beni relitti o tutte le liberalità del de cuius, se tali elementi emergono dagli atti di causa o dalle contestazioni avversarie: il giudice deve valutare complessivamente il materiale processuale e compiere la riunione fittizia per verificare la lesione.
- L’imputazione delle donazioni e dei legati ricevuti dal legittimario ex art. 564, comma 2, c.c. non integra una condizione dell’azione, ma un’operazione contabile prodromica alla verifica della quota di legittima e può essere effettuata anche nel corso del giudizio, una volta ricostruita la massa ereditaria.
- Il legittimario che agisce in riduzione deve allegare e provare, anche per presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, gli elementi necessari a stabilire se e in quale misura la quota di riserva sia stata lesa; tuttavia non è necessario che quantifichi sin dall’inizio in termini monetari la lesione, potendo la stima essere compiuta dal giudice anche mediante CTU.
- Quando il patrimonio del de cuius e le liberalità sono comunque desumibili dalle risultanze processuali, il giudice non può arrestarsi a un rilievo meramente formale di carenza allegatoria, ma deve decidere nel merito sulla sussistenza e misura della lesione di legittima.
- Le doglianze che investono solo motivazioni aggiuntive o secondarie della sentenza impugnata possono restare assorbite se il capo decisorio principale viene cassato per accoglimento di un motivo idoneo a imporre un nuovo esame del merito.
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