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Sentenza

Sentenza del 18/12/2015 n. 10376 - Comm. Trib. Prov. Milano

Avviso di liquidazione imposta - Canone di locazione non percepito - Ordinanza di convalida di sfratto.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la pretesa tributaria relativa a canoni di locazione non percepiti, sostenendo che l'ordinanza di convalida dello sfratto, munita di formula esecutiva, dimostrasse la cessazione del rapporto locatizio e producesse effetti equivalenti a quelli di una sentenza costitutiva di risoluzione del contratto. Pertanto, secondo il ricorrente, non avrebbe dovuto essere assoggettato a imposta per i canoni successivi alla risoluzione o comunque non effettivamente percepiti.

La decisione

La controversia è stata risolta riconoscendo che l'ordinanza di convalida di sfratto munita di formula esecutiva può essere considerata formalmente equivalente a una sentenza costitutiva di risoluzione del contratto di locazione. Tale provvedimento legittima il contribuente a non versare l'imposta sui canoni maturati dopo la risoluzione, anche se non percepiti. L'avviso di liquidazione, nella parte fondata sull'imposizione di tali canoni, deve quindi essere disapplicato o annullato.

Norme richiamate

  • Disciplina tributaria dei redditi fondiari e dei canoni di locazione

    I canoni di locazione non possono essere imputati fiscalmente al locatore, secondo i limiti e le condizioni previste dalla disciplina applicabile, quando il rapporto sia stato validamente risolto e il mancato pagamento sia comprovato da un provvedimento giudiziario idoneo.

  • Disciplina civilistica della risoluzione del contratto di locazione e della convalida di sfratto

    L'ordinanza di convalida di sfratto munita di formula esecutiva può assumere, ai fini tributari, un valore equivalente a quello di una pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto, consentendo di individuare formalmente il momento dal quale il locatore non è più tenuto a dichiarare i relativi canoni.

Massime di principio

  • Per contestare la tassazione di canoni non percepiti è importante disporre di una prova formale della cessazione o risoluzione del contratto, non della sola morosità dell'inquilino.
  • Un'ordinanza di convalida di sfratto munita di formula esecutiva può costituire prova sufficiente della risoluzione del rapporto locatizio ai fini fiscali.
  • La non percezione dei canoni, da sola, non comporta necessariamente l'esclusione dall'imposizione: occorre verificare la disciplina fiscale applicabile e il momento in cui la risoluzione del contratto è divenuta formalmente efficace.
  • L'effetto della decisione riguarda normalmente i canoni maturati dopo la risoluzione formalmente accertata, mentre quelli relativi al periodo precedente possono restare soggetti a imposizione secondo le regole vigenti.
  • In casi analoghi è essenziale conservare l'ordinanza, la formula esecutiva, la documentazione relativa allo sfratto e ogni atto che consenta di determinare con precisione la data di cessazione del rapporto.

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