Sentenza del 18/12/2015 n. 10376 - Comm. Trib. Prov. Milano
Avviso di liquidazione imposta - Canone di locazione non percepito - Ordinanza di convalida di sfratto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la pretesa tributaria relativa a canoni di locazione non percepiti, sostenendo che l'ordinanza di convalida dello sfratto, munita di formula esecutiva, dimostrasse la cessazione del rapporto locatizio e producesse effetti equivalenti a quelli di una sentenza costitutiva di risoluzione del contratto. Pertanto, secondo il ricorrente, non avrebbe dovuto essere assoggettato a imposta per i canoni successivi alla risoluzione o comunque non effettivamente percepiti.
La decisione
La controversia è stata risolta riconoscendo che l'ordinanza di convalida di sfratto munita di formula esecutiva può essere considerata formalmente equivalente a una sentenza costitutiva di risoluzione del contratto di locazione. Tale provvedimento legittima il contribuente a non versare l'imposta sui canoni maturati dopo la risoluzione, anche se non percepiti. L'avviso di liquidazione, nella parte fondata sull'imposizione di tali canoni, deve quindi essere disapplicato o annullato.
Norme richiamate
Disciplina tributaria dei redditi fondiari e dei canoni di locazione
I canoni di locazione non possono essere imputati fiscalmente al locatore, secondo i limiti e le condizioni previste dalla disciplina applicabile, quando il rapporto sia stato validamente risolto e il mancato pagamento sia comprovato da un provvedimento giudiziario idoneo.
Disciplina civilistica della risoluzione del contratto di locazione e della convalida di sfratto
L'ordinanza di convalida di sfratto munita di formula esecutiva può assumere, ai fini tributari, un valore equivalente a quello di una pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto, consentendo di individuare formalmente il momento dal quale il locatore non è più tenuto a dichiarare i relativi canoni.
Massime di principio
- Per contestare la tassazione di canoni non percepiti è importante disporre di una prova formale della cessazione o risoluzione del contratto, non della sola morosità dell'inquilino.
- Un'ordinanza di convalida di sfratto munita di formula esecutiva può costituire prova sufficiente della risoluzione del rapporto locatizio ai fini fiscali.
- La non percezione dei canoni, da sola, non comporta necessariamente l'esclusione dall'imposizione: occorre verificare la disciplina fiscale applicabile e il momento in cui la risoluzione del contratto è divenuta formalmente efficace.
- L'effetto della decisione riguarda normalmente i canoni maturati dopo la risoluzione formalmente accertata, mentre quelli relativi al periodo precedente possono restare soggetti a imposizione secondo le regole vigenti.
- In casi analoghi è essenziale conservare l'ordinanza, la formula esecutiva, la documentazione relativa allo sfratto e ogni atto che consenta di determinare con precisione la data di cessazione del rapporto.
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