Cassazione Penale, Sentenza n. 18057/2023 del 02/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di Appello di Messina che confermava la condanna per il reato di diffamazione (art. 595 c.p.). Il motivo di ricorso, limitato ai termini di legge, deduceva violazione di legge in riferimento all'art. 595, comma terzo, c.p., chiedendo la cassazione ai sensi dell'art. 606, lett. b) c.p.p. Sosteneva che le espressioni attribuite al Pidoto, pubblicate sulla pagina Facebook del gruppo "Roccalumera" e rivolte a Francesco Puglisi (es.: "Ignorante libero...sei tutto cretino...si tu ca un maccaruni senza puttusu..."), fossero espressioni dialettali e colloquiali proprie di persone in confidenza e contestualizzate in contrapposizioni politiche precedenti tra le parti, pertanto prive di valenza offensiva o violenta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che le frasi pubblicate su Facebook avessero valenza denigratoria e oltrepassassero il limite della legittima critica, non essendo giustificate dal contesto politico evocato dalla difesa. La Corte ha evidenziato che l'imputato interveniva ripetutamente con espressioni offensive, spesso su temi non strettamente politici, e che non risultava alcuna confidenza personale con la persona offesa; le diffide ricevute dal Puglisi confermavano la persistenza dell'offesa. È stato richiamato il principio secondo cui l'uso di epiteti entrati nel linguaggio comune può attenuarne l'offensività solo in contesti colloquiali o tra amici, mentre l'uso gratuito in pubblico integra la diffamazione. Conseguentemente la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile (euro 3.500,00 oltre oneri).
Norme richiamate
art. 595 cod. pen. (diffamazione)
Il comportamento consistente in espressioni offensive pubblicate su Facebook è stato ritenuto integrativo del reato di diffamazione; non è necessaria la minaccia o riferimento alla violenza, ma è sufficiente l'offesa dell'onore e della reputazione, specialmente se gratuita e non contestualizzata come legittima critica politica.
art. 606, lett. b) cod. proc. pen. (motivi di ricorso per cassazione)
Il ricorso fondato su presunta violazione di legge è stato esaminato e ritenuto manifestamente infondato in quanto le censure non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. (limiti del ricorso)
Il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti dalla disciplina degli atti di impugnazione; il motivo presentato è risultato meramente reiterativo rispetto a quanto già valutato in appello.
art. 616 cod. proc. pen. (conseguenze dell'inammissibilità)
Dalla declaratoria di inammissibilità è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma a favore della Cassa delle Ammende.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 5: pronunce citate dalla Corte)
La Corte ha richiamato orientamenti secondo cui il diritto di critica ha limiti: espressioni gravemente infamanti e umilianti che trasmodano in un'aggressione verbale non sono protette; epiteti di uso comune possono attenuare, ma non eliminare, la offensività se usati gratuitamente in pubblico.
Massime di principio
- Insulti pubblicati sui social network possono integrare il reato di diffamazione anche se formulati in dialetto o con espressioni colloquiali; la forma colloquiale non esclude automaticamente l'offensività.
- Il contesto politico o di critica non giustifica espressioni gravemente denigratorie: la critica politica è consentita, ma non quando si trasforma in aggressione personale gratuita.
- La sussistenza di un rapporto di confidenza tra autore e offeso può attenuare la offensività delle espressioni; in assenza di tale rapporto, l'uso di epiteti ha maggiore probabilità di integrare diffamazione.
- Per la diffamazione non è necessario che le frasi inducano timore o riferimento alla violenza; è sufficiente l'offesa dell'onore e della reputazione della persona offesa.
- I ricorsi che ripropongono in termini generici le stesse censure già valutate in grado di appello e che non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata sono spesso dichiarati inammissibili dalla Corte di Cassazione.
Testo integrale
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