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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5725/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Napoli del 22/09/2022 che aveva confermato la condanna del Tribunale di Napoli (18/06/2020) per detenzione di 320 grammi di tabacco lavorato estero di contrabbando (art. 291-bis, comma 2, e art. 296 DPR 43/1973) con applicazione della recidiva reiterata specifica infra-quinquennale. I motivi di ricorso contestavano la corretta applicazione della depenalizzazione, l'interpretazione e l'applicazione della recidiva, il diniego della prevalenza delle attenuanti sull'aggravante e la presunta eccessività della pena.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto che l'art. 296 DPR 43/1973 (che prevede pena detentiva in caso di recidiva nel reato di contrabbando) costituisca un'ipotesi aggravata autonoma e quindi non sia ricompresa nella depenalizzazione prevista dal d.lgs. n. 8/2016, art. 1, comma 2. La Corte ha confermato che la recidiva integra un elemento costitutivo dell'ipotesi aggravata e che la depenalizzazione del reato presupposto non incide sull'autonomia della fattispecie aggravata. Ha inoltre ritenuto non provati elementi idonei a far prevalere le attenuanti sull'aggravante o a giustificare una riduzione di pena. La pena di 8 mesi di reclusione, già ridotta per le attenuanti (art. 62 n.4 e attenuanti generiche), è stata ritenuta legale e congruamente motivata con riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • DPR 43/1973, art. 291-bis, comma 2

    Norma richiamata per la qualificazione del fatto di contrabbando (detenzione di tabacco lavorato estero).

  • DPR 43/1973, art. 296

    Prevede l'applicazione di una pena detentiva in aggiunta alla pena pecuniaria in caso di recidiva nel reato di contrabbando; la Corte lo considera una fattispecie aggravata autonoma non depenalizzata.

  • d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, art. 1, comma 2

    Stabilisce che l'ipotesi aggravata costituisce un'autonoma ipotesi di reato che, essendo punita anche con pena detentiva, resta esclusa dalla depenalizzazione.

  • d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, art. 5

    Nel coordinamento sulle recidive specifica che, ai fini della recidiva, va intesa anche la reiterazione dell'illecito depenalizzato; conferma il criterio interpretativo applicato dalla Corte.

  • codice penale, art. 2

    Richiamato per spiegare che la fattispecie aggravata è fuori dall'ambito applicativo della depenalizzazione generale dell'art. 2 c.p.

  • codice penale, art. 62 n. 4

    Attenuante riconosciuta in sede di calcolo della pena; la Corte ha ritenuto corretta la sua applicazione ma insufficiente a giustificare una pena ulteriore riduzione in presenza della recidiva aggravante.

  • codice penale, art. 133

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto congrua la motivazione della pena di 8 mesi con riferimento a questi criteri.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • Cass. pen., sent. n. 32868 del 06/07/2022 (Fanuli)

    Giurisprudenza di richiamo che afferma che la recidiva nel reato di contrabbando integra un elemento costitutivo dell'aggravante e non è stata depenalizzata; utile a confermare il principio applicato nel caso.

Massime di principio

  • Se una fattispecie aggravata prevede una pena detentiva autonoma (es. recidiva per contrabbando), tale ipotesi può restare esclusa dalla depenalizzazione anche se il reato presupposto è stato depenalizzato.
  • La recidiva può configurare un elemento costitutivo dell'ipotesi aggravata: la depenalizzazione del reato base non elimina automaticamente la rilevanza dell'aggravante autonoma.
  • Per ottenere che le attenuanti prevalgano sull'aggravante occorrono elementi concreti e specifici idonei a incidere sul giudizio di bilanciamento; mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
  • La Corte di legittimità tende a confermare pene entro i limiti legali quando siano motivate con riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p.; contestazioni sulla congruità della pena richiedono una critica motivata e fondata.
  • In situazioni simili è strategico puntare sulla prova dell'inesistenza o della non configurabilità della recidiva (esibendo documentazione, cancellazioni, errori anagrafici o temporali) oppure su elementi di fatto che giustifichino una valutazione attenuante particolarmente favorevole.

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