Ordinanza n. 1988/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Questore di Napoli Cat.A12/2026/Imm/1^sez/dinieghi/143 del 19/03/2026, recante diniego di permesso di soggiorno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di soggiorno adottato dal Questore di Napoli
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di permesso di soggiorno e ne ha chiesto cautelativamente la sospensione. Il provvedimento amministrativo era fondato sull'assenza di riscontri oggettivi circa l'effettiva instaurazione del rapporto di lavoro con il datore indicato nel nulla osta, non risultando comunicazioni UNILAV, contribuzioni o redditi riferibili a tale rapporto nel periodo agosto 2023-novembre 2024. Il contratto di soggiorno era stato sottoscritto circa quindici mesi dopo l'ingresso in Italia e oltre il termine previsto dalla disciplina applicabile. Il ricorrente ha sostenuto che la mancata trasmissione dell'UNILAV fosse imputabile esclusivamente al datore di lavoro e ha invocato la rilevanza di un rapporto lavorativo successivo, documentato da una comunicazione UNILAV del febbraio 2026 e da buste paga, nonché il principio di valutazione dinamica previsto dall'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, ai fini del rilascio del permesso per attesa occupazione. La questione cautelare riguardava quindi la plausibilità delle censure, la non imputabilità allo straniero della mancata instaurazione del rapporto originario e l'idoneità della successiva occupazione a incidere sul diniego.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris. In sede sommaria ha ritenuto coerente e non manifestamente arbitraria la ricostruzione dell'Amministrazione, considerata la totale assenza di comunicazioni UNILAV, contribuzioni e redditi relativi al rapporto originario, nonché il notevole ritardo nella sottoscrizione del contratto di soggiorno. Non è stato possibile accertare con sufficiente certezza, nella fase cautelare, se la mancata trasmissione dell'UNILAV fosse imputabile al datore di lavoro o al lavoratore; la PEC prodotta dal ricorrente richiede approfondimenti istruttori incompatibili con la cognizione sommaria. Il rapporto di lavoro successivo è stato ritenuto non idoneo, secondo l'orientamento richiamato dall'Amministrazione, a sanare retroattivamente il vizio genetico della procedura di ingresso, finalizzata a una specifica esigenza lavorativa collegata al nulla osta. L'orientamento favorevole alla valutazione delle sopravvenienze lavorative presuppone, comunque, l'accertamento della non imputabilità allo straniero della mancata instaurazione del rapporto originario, accertamento non compiuto nel caso concreto. Anche il periculum non è apparso sufficiente: il pregiudizio non è stato ritenuto assolutamente irreversibile e l'Amministrazione conserva la possibilità di rivalutare la posizione alla luce degli sviluppi istruttori. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare; la domanda è stata valutata mediante cognizione sommaria in rapporto al fumus boni iuris e al pregiudizio dedotto.
artt. 35 ss. d.P.R. 394/1999
La sottoscrizione del contratto di soggiorno e l'attivazione della procedura devono intervenire nei termini previsti; il ritardo di circa quindici mesi è stato valorizzato nel giudizio cautelare.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
È stato richiamato il principio della valutazione dinamica della posizione dello straniero e della rilevanza delle sopravvenienze lavorative; secondo il TAR, tale prospettiva presuppone l'accertata non imputabilità allo straniero della mancata instaurazione del rapporto originario.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa, insieme al GDPR, per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la sospensione di un diniego di permesso di soggiorno richiede che le censure presentino una consistenza sufficiente sulla base della documentazione disponibile; quando la ricostruzione amministrativa appare coerente e non manifestamente arbitraria, il difetto di fumus giustifica il rigetto della domanda.
- Quando il permesso di soggiorno è collegato a un nulla osta rilasciato per uno specifico rapporto di lavoro, la mancata effettiva instaurazione di quel rapporto incide sul presupposto della procedura di ingresso; l'instaurazione successiva di un rapporto con un diverso datore non sana automaticamente e retroattivamente l'eventuale vizio originario.
- La valutazione di una sopravvenuta occupazione ai fini del rilascio del permesso per attesa occupazione presuppone, almeno secondo la prospettiva cautelare accolta nella decisione, che sia previamente accertata la non imputabilità allo straniero della mancata instaurazione del rapporto di lavoro originario.
- Questioni relative alla riconducibilità di una comunicazione PEC a una specifica pratica e alla distribuzione delle responsabilità tra datore di lavoro e lavoratore richiedono approfondimenti istruttori non necessariamente compatibili con la cognizione sommaria della fase cautelare.
- L'assenza di un pregiudizio assolutamente irreversibile e la possibilità per l'Amministrazione di rivalutare la posizione dell'interessato alla luce delle successive emergenze istruttorie ostano, in assenza di fumus adeguato, alla concessione della tutela cautelare.
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