Cassazione Civile, Ordinanza n. 08654/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la rideterminazione della quota B di una pensione erogata dalla gestione ex ENPALS, con decorrenze indicate nel ricorso introduttivo. Il pensionato aveva ottenuto in primo grado l’accoglimento della domanda; la Corte d’appello di Roma aveva confermato la decisione, ritenendo che per la quota B, relativa alle anzianità maturate dopo il 31.12.1992, non operasse più il limite di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall’art. 12 del d.P.R. n. 1420/1971, come modificato dal d.lgs. n. 182/1997. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 1420/1971 e dell’art. 4 del d.lgs. n. 182/1997 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che la quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo prima del 31.12.1995 resta soggetta al massimale di retribuzione giornaliera pensionabile pari a lire 315.000 (rivalutato), e che la Corte territoriale aveva erroneamente escluso tale limite. Il resistente ha eccepito anche giudicato interno su un diverso capo relativo al numero dei contributi giornalieri conteggiati, eccezione disattesa dalla Cassazione perché l’impugnazione investiva la sequenza minima fatto/norma/effetto relativa alla quantificazione della quota B.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’INPS. Ha escluso la formazione di giudicato interno sul capo evocato dal resistente, osservando che il ricorso investiva radicalmente il tema della spettanza e del criterio di calcolo della quota B, sicché la quantificazione restava controversa. Nel merito, la Cassazione ha dato continuità all’orientamento secondo cui, per la determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo, non si considerano le retribuzioni giornaliere eccedenti il limite fissato dall’art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971, come modificato dall’art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182/1997. Ha ritenuto che tale massimale non sia stato abrogato né espressamente né per incompatibilità e che la relativa questione di legittimità costituzionale sia manifestamente infondata. La sentenza d’appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame del merito alla luce dei principi affermati.
Norme richiamate
art. 12 d.P.R. n. 1420/1971
prevede un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile per i lavoratori dello spettacolo; il limite continua ad applicarsi anche alla quota B della pensione e non è stato abrogato dai successivi interventi normativi.
art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997
ha modificato il limite di retribuzione giornaliera pensionabile senza eliminarlo; il massimale resta vigente per il calcolo della quota B.
art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182/1997
non è incompatibile con il permanere del massimale pensionabile e non ne determina l’abrogazione.
art. 2, comma 22, lett. a), L. n. 335/1995
il criterio di commisurazione delle prestazioni agli oneri contributivi non implica una necessaria corrispondenza piena tra contributi versati e prestazioni erogate.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
costituisce il vizio denunciato per violazione di legge nel ricorso per cassazione.
art. 38 Cost.
la disciplina previdenziale deve garantire una certa proporzionalità e non compromettere le finalità di tutela previdenziale; il sistema speciale dei lavoratori dello spettacolo, più favorevole, è compatibile con il massimale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il giudicato interno non si forma sulle singole argomentazioni in diritto, ma sull’unità minima di decisione costituita dalla sequenza fatto/norma/effetto; se l’impugnazione investe anche uno solo di tali elementi, la questione resta devoluta al giudice dell’impugnazione.
- In materia di pensioni dei lavoratori dello spettacolo, la quota B deve essere calcolata entro il massimale di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla disciplina speciale, senza computare la parte eccedente.
- Un limite legale alla retribuzione pensionabile non si intende abrogato per mera incompatibilità quando la disciplina successiva non ne sia chiaramente incompatibile e il sistema conservi una sua coerenza complessiva.
- Il principio di commisurazione delle prestazioni previdenziali ai contributi versati non esige una corrispondenza matematica o corrispettiva tra base contributiva e base pensionabile, potendo l’ordinamento prevedere sistemi speciali più favorevoli purché sia salvaguardata la proporzionalità della tutela e la funzione dell’art. 38 Cost.
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