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Sentenza

Sentenza del 08/04/2015 n. 2070 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - IRPEF - Indagini bancarie.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta fondata, poiché il contribuente non può limitarsi a contestazioni generiche: deve fornire una prova analitica e documentata della natura non imponibile di ciascun movimento contestato. Il principio è stato ricondotto alla Cassazione n. 13035/2012.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda un accertamento induttivo ai fini IRPEF fondato sui dati ricavati dai movimenti dei conti correnti bancari. L'Amministrazione ha presumibilmente considerato tali movimentazioni come riferibili a operazioni imponibili, mentre il contribuente ne ha contestato la rilevanza fiscale. Il contribuente era tenuto a dimostrare in modo specifico che le singole operazioni bancarie non erano riconducibili a redditi imponibili.

Norme richiamate

  • Disciplina delle indagini bancarie e dell'accertamento induttivo ai fini IRPEF

    I movimenti dei conti correnti possono essere utilizzati dall'Amministrazione finanziaria come elementi presuntivi per ricostruire materia imponibile. Spetta al contribuente superare la presunzione dimostrando analiticamente, per ciascuna operazione, che essa non costituisce reddito imponibile.

  • Cassazione n. 13035/2012

    La prova contraria richiesta al contribuente deve essere specifica e riferita alle singole movimentazioni bancarie contestate; non sono sufficienti spiegazioni generiche o prive di riscontri documentali.

Massime di principio

  • In presenza di un accertamento basato su indagini bancarie, i versamenti e i prelevamenti possono essere considerati indicativi di ricavi o compensi non dichiarati, salvo prova contraria.
  • Il contribuente deve giustificare ogni singola movimentazione contestata, indicando origine, destinazione e natura dell'operazione, preferibilmente mediante documentazione idonea.
  • Una contestazione generica dell'accertamento o la mera affermazione che i movimenti non sono fiscalmente rilevanti normalmente non è sufficiente.
  • È opportuno conservare e produrre estratti conto, causali, contratti, fatture, ricevute e ogni altro documento utile a collegare le operazioni a redditi già dichiarati, trasferimenti non imponibili o fatti estranei all'attività produttiva di reddito.

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