Cassazione Penale, Sentenza n. 31477/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, disponendo il rinvio alla Corte di Appello di Perugia per un nuovo giudizio sulla determinazione della pena. Rimane irrevocabilmente affermata la responsabilità penale; nulla è stato disposto sulle spese richieste dalla parte civile, poiché il ricorrente aveva censurato soltanto la determinazione della sanzione.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduce la violazione di legge in relazione all'art. 597 cod. proc. pen. riguardo al trattamento sanzionatorio: la Corte d'appello, pur avendo riqualificato il fatto in senso favorevole al ricorrente e riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62, n.4 cod. pen., ha tuttavia aumentato la pena rispetto al primo grado (da 1 mese e 50 euro di multa a 1 mese e 15 giorni e 60 euro di multa), in violazione della regola del divieto di "reformatio in peius".
Norme richiamate
art. 62, n.4 cod. pen.
Riconosciuta come circostanza attenuante che ha portato a una riqualificazione favorevole del fatto; la Corte d'appello l'ha applicata ma comunque ha aumentato la pena, problema centrale del ricorso.
art. 646 cod. pen.
Norma che individua il reato ascritto al ricorrente (oggetto della valutazione di responsabilità e del nuovo trattamento sanzionatorio).
art. 597 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente in relazione al corretto trattamento sanzionatorio in sede di appello; la Corte ha ritenuto violato il divieto di peggioramento della posizione del ricorrente in appello.
Regola del divieto di "reformatio in peius"
Principio giurisprudenziale e di diritto processuale che vieta, nella domanda di appello proposta dal condannato, che la sua posizione sia peggiorata sotto il profilo della specie o della quantità della pena rispetto al primo grado; la Corte l'ha applicato come criterio decisivo per annullare il trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- Se l'imputato impugna la sentenza di primo grado, il giudice di appello non può aggravare la sua posizione sanzionatoria (divieto di reformatio in peius).
- La riqualificazione del fatto in senso favorevole e il riconoscimento di un'attenuante obbligano il giudice d'appello a evitare qualsiasi aumento della pena rispetto al primo grado.
- In caso di violazione del divieto di reformatio in peius la Suprema Corte annulla la parte della sentenza che riguarda il trattamento sanzionatorio e rinvia per un nuovo esame limitato a quel profilo, mantenendo invariata l'affermazione di responsabilità se irrevocabile.
- Le questioni civili (risarcimento, spese della parte civile) possono rimanere incise solo se specificamente impugnate; un ricorso limitato al trattamento sanzionatorio non comporta necessariamente pronunce sulle spese civili.
- In sede di impugnazione è fondamentale confrontare in termini concreti la specie e la quantità della pena inflitta in primo grado con quella risultante in appello per verificare l'eventuale peggioramento.
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