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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1913

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1913 della Commissione, del 31 ottobre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32016R1913

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1913 fissa i valori forfettari all'importazione per specifici ortofrutticoli, utilizzati per calcolare il prezzo di entrata nell'ambito del regime UE applicabile ai prodotti agricoli. I valori sono determinati per singoli codici NC e, in alcuni casi, per specifiche origini Paese terzo o per la categoria "altre origini" (ZZ). L'atto entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli, ai fini della determinazione del prezzo di entrata.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati dall'allegato del regolamento, in relazione ai codici NC e ai paesi terzi di origine indicati. Rileva per la determinazione del prezzo di entrata ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1913 della Commissione - valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli

Il regolamento attua il sistema unionale di determinazione del prezzo di entrata per taluni ortofrutticoli freschi, fissando valori forfettari all'importazione da applicare ai fini del calcolo del prezzo di entrata. L'intervento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che disciplina le modalità applicative nel settore degli ortofrutticoli freschi e trasformati.

Contesto normativo e finalità

Il preambolo chiarisce che i valori forfettari all'importazione sono determinati in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e secondo i criteri previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Tali valori sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili, con funzione strumentale rispetto alla determinazione del prezzo di entrata per i prodotti interessati.

Ambito di applicazione

L'atto riguarda le importazioni nell'Unione di specifici ortofrutticoli identificati nell'allegato mediante codici NC. I valori sono associati a determinate origini di paesi terzi e, in alternativa, al codice ZZ per le "altre origini". Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Contenuto operativo dell'articolo 1

L'articolo 1 rinvia integralmente all'allegato, nel quale sono riportati i valori forfettari all'importazione espressi in EUR/100 kg. I prodotti elencati comprendono, tra gli altri, i codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 50 10, 0806 10 10, 0808 10 80 e 0808 30 90. Per ciascun codice sono indicati i valori differenziati per paese di origine, come Marocco, Turchia, Argentina, Cile, Israele, Uruguay, Sudafrica, Brasile, Perù, Australia, Nuova Zelanda e Cina, oltre alla categoria ZZ.

Entrata in vigore e natura dell'atto

L'articolo 2 stabilisce l'entrata in vigore immediata alla data di pubblicazione. Il regolamento è qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Indicazioni pratiche per gli operatori

Per gli operatori importatori e per i professionisti che assistono imprese del settore agroalimentare, il regolamento rileva ai fini della corretta quantificazione del prezzo di entrata e, quindi, della fiscalità doganale applicabile alle importazioni dei prodotti elencati. La consultazione dell'allegato è necessaria per individuare il valore corretto in funzione del codice NC e dell'origine del prodotto.

Disposizioni principali

Fissazione dei valori forfettari all'importazione

L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli riportati nell'allegato del regolamento. L'allegato riporta i valori in EUR/100 kg per i codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 50 10, 0806 10 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, distinti per origine Paese terzo (ad esempio MA, TR, AR, CL, IL, UY, ZA, BR, PE, AU, NZ, CN) e per il codice ZZ corrispondente alle "altre origini".

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Base normativa e criterio di calcolo

Il preambolo richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. È indicato che il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili, in attuazione dei criteri previsti per i prodotti e i periodi elencati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento (UE) n. 543/2011.

Nomenclatura dei paesi terzi

La nota all'allegato precisa che i codici dei paesi terzi seguono la nomenclatura stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012; il codice ZZ indica "altre origini".

Come è indicizzato

Materieagricolturamercato internodoganecommercio internazionale

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