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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1907

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1907 della Commissione, del 28 ottobre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32016R1907

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce i valori forfettari all'importazione da applicare a taluni ortofrutticoli, ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dalla disciplina UE di mercato. I valori sono determinati per specifici codici NC e origini di paesi terzi, secondo l'allegato. Il testo ha efficacia immediata dalla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell'Unione europea di taluni ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato, con riferimento a specifici codici NC e a determinate origini paesi terzi. I valori forfettari sono utilizzati ai fini della determinazione del prezzo di entrata ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. L'applicazione è immediata in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1907 della Commissione stabilisce, per un giorno di applicazione determinato, i valori forfettari all'importazione da utilizzare nel calcolo del prezzo di entrata di taluni prodotti ortofrutticoli. La misura si inserisce nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e dà attuazione alla disciplina dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

Base normativa e finalità

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che disciplina gli ortofrutticoli freschi e trasformati. I considerando precisano che i valori forfettari all'importazione sono fissati sulla base dei criteri previsti dalla normativa di attuazione e tengono conto di dati giornalieri variabili, essendo calcolati ciascun giorno feriale.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda le importazioni nell'Unione di alcuni ortofrutticoli freschi identificati nell'allegato tramite codici NC e origini di paesi terzi. L'allegato riporta i valori applicabili per specifiche combinazioni prodotto/origine; il codice 'ZZ' indica le 'altre origini' secondo la nomenclatura dei paesi richiamata dal regolamento (UE) n. 1106/2012.

Contenuto dispositivo

L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione ai fini dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato. L'allegato contiene gli importi in EUR/100 kg per diversi prodotti, tra cui, tra gli altri, i codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 50 10, 0806 10 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con differenziazione in base al paese di origine.

Entrata in vigore ed efficacia

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore nel giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Fissazione dei valori forfettari all'importazione

L'articolo 1 rinvia all'allegato del regolamento per la fissazione dei valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Tali valori sono espressi in EUR/100 kg e variano in funzione del codice NC del prodotto e del codice del paese terzo di origine.

Ambito materiale e base normativa

Il regolamento è adottato in attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che disciplinano l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e le modalità di applicazione per gli ortofrutticoli freschi e trasformati. I considerando precisano che i valori forfettari sono fissati dalla Commissione per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, sulla base di dati giornalieri variabili e calcolati ciascun giorno feriale.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L'articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre stabilito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Contenuto dell'allegato

L'allegato elenca i valori forfettari all'importazione per diversi prodotti ortofrutticoli, tra cui, a titolo esemplificativo, pomodori, cetrioli, uve, agrumi e altri prodotti individuati dai codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 50 10, 0806 10 10, 0808 10 80 e 0808 30 90. Per ciascun codice sono indicati uno o più paesi terzi di origine e il corrispondente valore forfettario, con il codice 'ZZ' che indica 'altre origini'.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticommercio esteroortofruttadazi doganali

Testo integrale

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