Regolamento (UE) 2016/1906
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1906 della Commissione, del 28 ottobre 2016, recante duecentocinquantaseiesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione modifica in modo puntuale l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, che contiene l’elenco dei soggetti sottoposti a congelamento di capitali e risorse economiche per collegamento con ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda. L’intervento recepisce un aggiornamento deciso il 25 ottobre 2016 dal Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. La modifica riguarda esclusivamente tre voci dell’elenco delle persone fisiche, aggiornandone i dati identificativi e le indicazioni relative alle date di designazione.
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 mediante modifica di tre voci dell’elenco delle persone fisiche soggette a congelamento di capitali e risorse economiche.
Ambito di applicazione
Si applica alle persone, ai gruppi e alle entità elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, cioè ai soggetti sottoposti a misure restrittive dell’Unione connesse alle organizzazioni ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda. Il presente regolamento non introduce un nuovo regime autonomo, ma aggiorna i dati identificativi di tre persone già inserite nell’elenco, con effetti diretti in tutti gli Stati membri dalla sua entrata in vigore, il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Aggiornamento delle misure restrittive verso soggetti associati a ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1906 della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 881/2002, che disciplina specifiche misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate alle organizzazioni ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda. La finalità dell’atto è meramente aggiornativa: adegua l’allegato I, contenente l’elenco dei soggetti colpiti dal congelamento di capitali e risorse economiche, a seguito di una decisione del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 25 ottobre 2016.
Base giuridica e contesto
La Commissione adotta il regolamento in base al regolamento (CE) n. 881/2002, in particolare all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 7 bis, paragrafo 5. Il considerando richiama la funzione dell’allegato I, ossia l’elenco dei soggetti sottoposti a congelamento dei capitali e delle risorse economiche a livello UE, e spiega che l’aggiornamento si rende necessario per allineare il testo unionale alle modifiche disposte in sede ONU.
Ambito materiale della modifica
L’atto non istituisce nuove misure restrittive né modifica il regime generale delle sanzioni. Si limita a correggere e aggiornare le informazioni identificative di tre persone fisiche già incluse nell’elenco dell’allegato I:
- Mohamed Amin Mostafa;
- Hilarion Del Rosario Santos III;
- Anas Hasan Khattab.
Per ciascuna voce, il regolamento sostituisce la precedente scheda con una versione aggiornata. Gli interventi riguardano, in particolare, la precisazione di dati anagrafici e identificativi, l’indicazione della cittadinanza ove aggiunta o corretta, e la descrizione delle ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell’identificazione soggettiva.
Contenuto delle modifiche alle singole voci
Per Mohamed Amin Mostafa, la voce aggiornata elimina l’indicazione dell’indirizzo come dato principale e lo riporta come domicilio, aggiunge la cittadinanza irachena e conferma che il soggetto è sottoposto a misura di controllo amministrativo in Italia, la cui scadenza è prevista il 15 gennaio 2012. La data di designazione è ricondotta all’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i), con data 12.11.2003.
Per Hilarion Del Rosario Santos III, restano fermi i numerosi alias, il titolo di emiro, l’indirizzo nelle Filippine, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza filippina e il numero di passaporto. Viene confermata l’informazione secondo cui è fondatore e leader del Rajah Solaiman Movement e collegato al gruppo Abu Sayyaf, nonché la circostanza della detenzione nelle Filippine dal maggio 2011. Anche in questo caso la data di designazione è ora indicata con riferimento all’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i), con data 4.6.2008.
Per Anas Hasan Khattab, la voce aggiornata aggiunge la cittadinanza siriana e sostituisce il riferimento alla precedente qualificazione normativa della designazione con quella all’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i), mantenendo la data 23.9.2014. È inoltre confermata l’indicazione secondo cui è emiro amministrativo di Al-Nusrah Front for the People of the Levant.
Effetti giuridici e decorrenza
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di atti di recepimento nazionali.
Rilievo operativo per i professionisti
Per avvocati e commercialisti, l’atto è rilevante perché aggiorna i dati di identificazione dei soggetti inseriti nelle liste sanzionatorie UE, con impatto immediato sugli obblighi di verifica, screening e congelamento. In pratica, gli intermediari finanziari, gli operatori economici e i professionisti che effettuano controlli compliance devono considerare la versione aggiornata dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 per evitare rapporti o operazioni con soggetti sanzionati o comunque per gestire correttamente le misure di congelamento previste dal regime restrittivo.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica interviene sull’elenco delle persone fisiche soggette a congelamento di capitali e risorse economiche.
Revisione di tre voci nominative
L’allegato sostituisce i dati identificativi di tre persone incluse nell’elenco: Mohamed Amin Mostafa, Hilarion Del Rosario Santos III e Anas Hasan Khattab. Per ciascuna voce vengono aggiornati elementi quali indirizzo, cittadinanza, altre informazioni identificative e, soprattutto, la formulazione della data di designazione, ora riferita all’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i), anziché all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b).
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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