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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/208

Regolamento delegato (UE) 2017/208 della Commissione, del 31 ottobre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per i deflussi aggiuntivi di liquidità corrispondenti al fabbisogno di garanzie reali risultante dall'impatto di uno scenario di mercato negativo sulle operazioni dell'ente in strumenti derivati (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0208

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce come gli enti debbano calcolare il deflusso aggiuntivo di liquidità connesso al fabbisogno di garanzie reali generato da uno scenario di mercato negativo sulle operazioni in derivati. Introduce una soglia di rilevanza basata sul volume nozionale delle operazioni e definisce un metodo di calcolo fondato sul massimo flusso netto assoluto di garanzie reali osservato su periodi di 30 giorni nei 24 mesi precedenti. Il testo si inserisce nel quadro del requisito di copertura della liquidità previsto dal regolamento (UE) n. 575/2013 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Norme tecniche di regolamentazione per determinare i deflussi aggiuntivi di liquidità dovuti al fabbisogno di garanzie reali sulle operazioni in strumenti derivati in uno scenario di mercato negativo.

Ambito di applicazione

Si applica agli enti soggetti al regolamento (UE) n. 575/2013, ai fini del calcolo del requisito di copertura della liquidità di cui all'articolo 412, paragrafo 1. Riguarda solo le operazioni in strumenti derivati assistite da garanzia reale considerate rilevanti ai sensi dell'articolo 423, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, incluse quelle con scadenza entro 30 giorni, quando il totale degli importi nozionali di tali operazioni ha superato, in qualsiasi momento dei due anni precedenti, il 10 % dei deflussi netti di liquidità. Non disciplina, in questa fase, i deflussi aggiuntivi connessi a operazioni di finanziamento o ad altri contratti dell'ente.

Deflussi aggiuntivi di liquidità per garanzie reali su derivati

Il regolamento delegato (UE) 2017/208 integra il regolamento (UE) n. 575/2013 e specifica le regole tecniche per quantificare il deflusso aggiuntivo di liquidità connesso al fabbisogno di garanzie reali derivante da uno scenario di mercato negativo sulle operazioni in strumenti derivati. La finalità è quella di rendere operativo, in modo uniforme nell'Unione, l'articolo 423, paragrafo 3, del regolamento sui requisiti prudenziali, in attesa di un eventuale approfondimento per le operazioni di finanziamento e altri contratti.

Ambito di applicazione e presupposto di rilevanza

Le norme riguardano gli enti soggetti al regolamento (UE) n. 575/2013 nel calcolo del requisito di copertura della liquidità ai sensi dell'articolo 412, paragrafo 1. Il regolamento si limita alle operazioni in strumenti derivati assistite da garanzia reale, comprese quelle con scadenza entro 30 giorni, purché siano "rilevanti" secondo il criterio quantitativo fissato all'articolo 1.

La rilevanza sussiste quando, in qualsiasi momento nei due anni precedenti, il totale degli importi nozionali delle operazioni in derivati supera il 10 % dei deflussi netti di liquidità. Ai fini di questa verifica, i deflussi netti di liquidità devono essere calcolati senza includere la componente del deflusso aggiuntivo disciplinata dall'articolo 423, paragrafo 3, primo comma.

Criterio di calcolo del deflusso aggiuntivo

Per le operazioni rilevanti, il deflusso aggiuntivo corrispondente al fabbisogno di garanzie reali è pari al massimo flusso netto assoluto di garanzie reali osservato su periodi di 30 giorni nel corso dei 24 mesi precedenti la data di calcolo del requisito di copertura della liquidità. Il meccanismo è quindi basato su una misura storica e prudenziale, coerente con l'impostazione standardizzata richiamata nei considerando.

Compensazione netta e portafoglio

Il regolamento consente la compensazione su base netta degli afflussi e dei deflussi solo se le operazioni sono concluse nell'ambito dello stesso accordo tipo di compensazione. In ogni caso, il valore netto assoluto del flusso di garanzie reali deve considerare sia gli afflussi sia i deflussi e la compensazione va effettuata a livello di portafoglio dell'ente.

Entrata in vigore e carattere vincolante

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come atto delegato dell'Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Ambito delle operazioni rilevanti

Le operazioni in strumenti derivati di un ente sono considerate rilevanti, ai fini dell'articolo 423, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, se in qualsiasi momento nei due anni precedenti il totale degli importi nozionali ha superato il 10 % dei deflussi netti di liquidità di cui all'articolo 412, paragrafo 1. Per il calcolo della soglia si escludono i deflussi aggiuntivi di cui all'articolo 423, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Metodo di calcolo del deflusso aggiuntivo

Per le operazioni rilevanti, il deflusso aggiuntivo corrispondente al fabbisogno di garanzie reali è pari al massimo flusso netto assoluto di garanzie reali su periodi di 30 giorni verificatosi nei 24 mesi precedenti la data di calcolo del requisito di copertura della liquidità. Il calcolo è riferito allo scenario di mercato negativo sulle operazioni in derivati.

Compensazione netta e calcolo a livello di portafoglio

Afflussi e deflussi possono essere trattati su base netta solo quando le operazioni sono eseguite nell'ambito dello stesso accordo tipo di compensazione. Il valore netto assoluto del flusso di garanzie reali tiene conto sia degli afflussi sia dei deflussi e la compensazione è calcolata a livello di portafoglio dell'ente.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materievigilanza bancariarequisiti prudenzialiliquiditàstrumenti derivatigaranzie reali

Testo integrale

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