Regolamento (UE) 2016/1903
Regolamento (UE) 2016/1903 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) 2016/72
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento fissa per il 2017 i totali ammissibili di catture, i contingenti e le condizioni di esercizio per diversi stock ittici nel Mar Baltico, in attuazione della politica comune della pesca e del piano pluriennale per merluzzo, aringa e spratto. Prevede misure specifiche per il merluzzo bianco del Baltico occidentale, comprese restrizioni alla pesca ricreativa, e disciplina la flessibilità tra anni e l’uso dei codici di trasmissione dei dati. Inoltre, modifica il regolamento (UE) 2016/72 per adeguare il TAC preliminare della busbana norvegese.
Stabilisce per il 2017 le possibilità di pesca, i TAC e i contingenti per alcuni stock del Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2016/72 per la busbana norvegese.
Ambito di applicazione
Si applica ai pescherecci dell’Unione operanti nel Mar Baltico e, solo nei casi espressamente previsti, anche alla pesca ricreativa. Riguarda gli stock ittici elencati nell’allegato, con disciplina specifica per le sottodivisioni CIEM interessate; include inoltre regole di ripartizione, sbarco delle catture, flessibilità e trasmissione dei dati. L’articolo 10 modifica il regolamento (UE) 2016/72 con efficacia dal 1° novembre 2016 per la sola busbana norvegese nella zona IIIa e nelle acque dell’Unione delle zone IIa e IV.
Possibilità di pesca per alcuni stock del Mar Baltico nel 2017
Il regolamento fissa per l’anno 2017 i TAC, i contingenti nazionali e le condizioni accessorie per diversi stock del Mar Baltico, in attuazione dell’art. 43, par. 3, TFUE e della politica comune della pesca. La disciplina si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 1380/2013 e del regolamento (UE) 2016/1139, che istituisce il piano pluriennale per merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico.
Finalità e criteri di determinazione dei TAC
La logica di fondo è quella della conservazione degli stock e del raggiungimento progressivo del rendimento massimo sostenibile, tenendo conto dei pareri scientifici disponibili e delle esigenze biologiche, economiche e sociali. Il regolamento richiama la necessità di mantenere la stabilità relativa tra Stati membri e di fissare le possibilità di pesca in coerenza con gli obiettivi della PCP.
Ambito di applicazione e definizioni
L’atto si applica ai pescherecci dell’Unione operanti nel Mar Baltico; la pesca ricreativa è inclusa solo dove espressamente previsto. Ai fini del regolamento valgono le definizioni della PCP e, in aggiunta, quelle di sottodivisione CIEM, TAC, contingente e pesca ricreativa di cui all’art. 3.
TAC e ripartizione tra Stati membri
L’art. 4 rinvia all’allegato per la determinazione dei TAC, dei contingenti e delle condizioni collegate. L’art. 5 precisa che tale ripartizione non incide su meccanismi esterni al regolamento, quali gli scambi di quota, le detrazioni/riassegnazioni, gli sbarchi supplementari e i riporti o trasferimenti previsti dal regolamento (CE) n. 847/96 e dall’art. 15, par. 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013, né sulle detrazioni per infrazioni o superamenti del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Obbligo di sbarco e catture accessorie
L’art. 6 afferma l’applicazione dell’obbligo di sbarco alle specie soggette a limiti di cattura catturate nelle attività di cui all’art. 15, par. 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Per alcune specie non bersaglio che restano entro i limiti biologici di sicurezza, l’allegato prevede la deroga dall’imputazione al contingente corrispondente ai sensi dell’art. 15, par. 8.
Misure specifiche per il merluzzo bianco
Il regolamento contiene misure particolarmente restrittive per il merluzzo bianco del Baltico occidentale. In particolare, per la pesca ricreativa nelle sottodivisioni 22-24 è introdotto un limite giornaliero di 5 esemplari per pescatore, ridotto a 3 esemplari nel periodo 1° febbraio 2017-31 marzo 2017; restano possibili regole nazionali più severe. La motivazione è collegata allo stato biologico del contingente e alla rilevanza della pesca ricreativa sulla mortalità complessiva dello stock.
Flessibilità annuale e controllo delle catture
L’art. 9 coordina il regolamento con il regime di flessibilità del regolamento (CE) n. 847/96 e con la flessibilità interannuale introdotta dall’art. 15, par. 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013. La ratio è evitare un eccesso di flessibilità che comprometta lo sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine. Inoltre, l’art. 8 impone l’uso dei codici stock dell’allegato per le trasmissioni di dati alla Commissione ai sensi degli artt. 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Modifica del regolamento (UE) 2016/72
L’art. 10 aggiorna il regime della busbana norvegese nella zona CIEM IIIa e nelle acque dell’Unione delle zone IIa e IV. Viene fissato un TAC preliminare per il periodo 1° novembre 2016-31 ottobre 2017 e si adeguano le quote di Danimarca, Germania, Paesi Bassi e Unione, con specifiche condizioni tecniche richiamate in nota all’allegato.
Decorrenza
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ma si applica dal 1° gennaio 2017; fa eccezione l’art. 10, che si applica dal 1° novembre 2016. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto, definizioni e ambito soggettivo
Il regolamento stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici nel Mar Baltico per il 2017 (art. 1). Si applica ai pescherecci dell’Unione operanti nel Mar Baltico e, per espressa previsione, anche alla pesca ricreativa nei casi indicati (art. 2). Sono richiamate le definizioni della politica comune della pesca di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013 e sono definite, tra le altre, "sottodivisione", "TAC", "contingente" e "pesca ricreativa" (art. 3).
TAC, contingenti e ripartizione
I TAC, i contingenti e le eventuali condizioni funzionalmente collegate sono fissati nell’allegato (art. 4). La ripartizione tra Stati membri non pregiudica gli scambi ai sensi dell’art. 16, par. 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le detrazioni e riassegnazioni del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli sbarchi supplementari e i riporti/trasferimenti previsti dal regolamento (CE) n. 847/96 o dall’art. 15, par. 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013, né le detrazioni degli artt. 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009 (art. 5).
Obbligo di sbarco e deroghe tecniche
Le catture di specie soggette a limiti di cattura effettuate nelle attività di pesca di cui all’art. 15, par. 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono soggette all’obbligo di sbarco (art. 6, par. 1). Nell’allegato sono inoltre indicati gli stock di specie non bersaglio che restano entro i limiti biologici di sicurezza ai fini della deroga dall’imputazione al contingente corrispondente prevista dall’art. 15, par. 8, del medesimo regolamento (art. 6, par. 2).
Misure speciali per la pesca ricreativa del merluzzo bianco
Per le sottodivisioni 22-24, nella pesca ricreativa non possono essere trattenuti più di 5 esemplari di merluzzo bianco per pescatore al giorno; dal 1° febbraio 2017 al 31 marzo 2017 il limite scende a 3 esemplari al giorno (art. 7, parr. 1 e 2). Restano ferme eventuali misure nazionali più rigorose (art. 7, par. 3).
Trasmissione dei dati e codici stock
Ai fini della comunicazione alla Commissione dei quantitativi catturati o sbarcati per stock, gli Stati membri devono utilizzare i codici degli stock riportati nell’allegato, secondo gli artt. 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009 (art. 8).
Flessibilità annuale
Salvo diversa indicazione nell’allegato, l’art. 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionali, mentre gli artt. 3, parr. 2 e 3, e 4 si applicano agli stock soggetti a TAC analitici (art. 9, par. 1). Tali disposizioni non si applicano se lo Stato membro utilizza la flessibilità interannuale di cui all’art. 15, par. 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 (art. 9, par. 2).
Modifica del regolamento (UE) 2016/72 sulla busbana norvegese
L’art. 10 sostituisce nell’allegato IA del regolamento (UE) 2016/72 la voce relativa alla busbana norvegese e alle catture accessorie connesse nella zona IIIa e nelle acque dell’Unione delle zone IIa e IV. È fissato un contingente dell’Unione di 100 000 tonnellate per il 2017, pescabile dal 1° novembre 2016 al 31 ottobre 2017; per il 2016 il contingente indicato è di 129 000 tonnellate fino al 31 ottobre 2016. La disposizione si applica dal 1° novembre 2016.
Entrata in vigore e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2017, salvo l’art. 10 che si applica dal 1° novembre 2016 (art. 11). Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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