Regolamento (UE) 2016/1911
Regolamento (UE) 2016/1911 della Commissione, del 28 ottobre 2016, recante divieto di pesca del pesce sciabola nero nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone VIII, IX e X per le navi battenti bandiera spagnola
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento constata l’esaurimento del contingente di pesca 2016 assegnato alla Spagna per il pesce sciabola nero nelle zone VIII, IX e X e dispone la chiusura immediata della pesca per tale stock a decorrere dal 16 settembre 2016. Vieta non solo la cattura, ma anche la detenzione a bordo, il trasferimento, il trasbordo e lo sbarco delle catture effettuate dopo tale data. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Divieto di pesca del pesce sciabola nero per le navi battenti bandiera spagnola nelle acque dell'Unione e internazionali delle zone VIII, IX e X, a seguito dell'esaurimento del contingente 2016.
Ambito di applicazione
Si applica alle navi battenti bandiera spagnola o immatricolate in Spagna che effettuano attività di pesca del pesce sciabola nero (Aphanopus carbo) nello stock BSF/8910- nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone VIII, IX e X. L'effetto decorre dalla data di chiusura indicata nell'allegato, pari al 16 settembre 2016. Il regolamento opera nel quadro del controllo della politica comune della pesca e non disciplina altri Stati membri o altri stock.
Divieto di pesca del pesce sciabola nero nelle zone VIII, IX e X per la Spagna
Il regolamento della Commissione interviene a seguito della comunicazione dell’esaurimento del contingente 2016 relativo al pesce sciabola nero assegnato alla Spagna. La finalità è quella di garantire il rispetto delle quote di pesca e prevenire ulteriori catture oltre il limite autorizzato, in coerenza con il sistema di controllo della politica comune della pesca.
Base giuridica e presupposti
L’atto è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, che disciplina il controllo e l’applicazione delle norme della politica comune della pesca. Nei considerando si richiama inoltre il regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio, che fissava per il 2015 e il 2016 le possibilità di pesca per determinati stock ittici di acque profonde.
Ambito oggettivo e soggettivo
Il provvedimento riguarda lo stock BSF/8910- di pesce sciabola nero (Aphanopus carbo) nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle zone VIII, IX e X. L’ambito soggettivo è circoscritto alle navi battenti bandiera spagnola o immatricolate in Spagna, cioè allo Stato membro a cui il contingente era stato assegnato.
Esaurimento del contingente e decorrenza della chiusura
L’articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca assegnato per il 2016 alla Spagna per lo stock indicato nell’allegato deve considerarsi esaurito a decorrere dalla data fissata nello stesso allegato. Tale data di chiusura è il 16 settembre 2016.
Divieti operativi
L’articolo 2 introduce un divieto generale di pesca dello stock da parte delle navi interessate a partire dalla data di chiusura. Il divieto non si limita all’atto della cattura, ma comprende anche una serie di operazioni successive sulle catture ottenute dopo tale data:
- conservazione a bordo;
- trasferimento;
- trasbordo;
- sbarco.
Entrata in vigore e natura dell’atto
L’articolo 3 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Dato tecnico dell’allegato
L’allegato identifica il caso concreto oggetto della chiusura: numero 32/TQ1367, Stato membro Spagna, stock BSF/8910-, specie pesce sciabola nero, zona acque dell’Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX e X, data di chiusura 16.9.2016.
Disposizioni principali
Constatazione dell’esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2016 alla Spagna per lo stock indicato nell’allegato si considera esaurito dalla data di chiusura stabilita nell’allegato stesso, cioè il 16 settembre 2016.
Divieto di pesca e operazioni connesse
Dalla data indicata nell’allegato sono vietate le attività di pesca dello stock BSF/8910- da parte di navi battenti bandiera spagnola o immatricolate in Spagna. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dopo tale data.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Base normativa e contesto
L’atto è adottato sulla base dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 sul regime di controllo della pesca e tiene conto del regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio, che fissa le possibilità di pesca per il 2015 e il 2016 per determinati stock di acque profonde.
Come è indicizzato
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