Cassazione Penale, Ordinanza n. 01984/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per assoluta genericità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per evasione. Ha dedotto un vizio di motivazione, ma il ricorso è stato ritenuto del tutto generico: non indicava nemmeno quali capi o punti della decisione fossero censurati, né esponeva le ragioni della critica. La Corte ha quindi rilevato l'assenza dei requisiti minimi di specificità del ricorso.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
È la fattispecie per cui risultava confermata la condanna in appello; la decisione non entra nel merito del reato, ma si limita a rilevare l'inammissibilità del ricorso proposto contro tale condanna.
Corte Cost. n. 186/2000
Richiamata per giustificare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di elementi che escludessero la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una censura specifica e intellegibile, con indicazione dei capi o punti della decisione impugnata e delle ragioni della doglianza; la mera allegazione di un vizio motivazionale, priva di articolazione, integra genericità insanabile.
- Quando il ricorso è inammissibile per colpa del ricorrente, conseguono ex lege le spese processuali e la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- La Corte può disporre il pagamento alla Cassa delle ammende quando non emergano elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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