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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26188/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna per peculato (art. 314 c.p.), falsi e truffa (art. 640 c.p.) nei confronti del dott. commercialista Attilio Adinolfi, nominato curatore fallimentare/custode giudiziario. L'imputato contestava: (1) violazione di legge e omissione motivazionale per non avere valutato l'eccezione di inutilizzabilità delle prove acquisite dopo la richiesta del rito abbreviato (art. 438 c.p.p. e artt. 192 e ss. c.p.p.); (2) contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione a specifici capi (O, P, V, F, N, U, W, ecc.), deducendo che la documentazione e le dichiarazioni testimoniali dimostravano l'assenza dell'elemento soggettivo o l'erronea interpretazione degli atti; (3) carenza di motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo all'inutilizzabilità delle prove: dai verbali risultava che la richiesta di abbreviato non era formalmente perfezionata prima delle produzioni documentali e che il PM aveva ottenuto tempo per indagini supplementari; quindi non si configurava un'inutilizzabilità 'patologica' delle prove. Gli altri motivi (fatto e diritto) sono stati considerati generici o esposti in termini di valutazione alternativa delle prove, attività non consentita in sede di legittimità. La Corte ha altresì ritenuto corretta la valutazione dell'elemento volitivo (dolo) e l'esclusione delle attenuanti generiche in presenza di plurime condotte gravemente lesive della funzione pubblicistica. Conseguenze: inammissibilità del ricorso; conferma delle statuizioni di responsabilità e delle statuizioni civili già disposte; condanna del ricorrente alle spese processuali, al versamento di €3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile DREAM CARS s.r.l.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen.

    Norma sul peculato; la Corte ha ritenuto integrata dalla appropriazione di somme destinate alle procedure fallimentari anche se di modesta entità, desumendo il dolo dalle modalità e dalla reiterazione delle condotte.

  • art. 640 cod. pen.

    Norma sulla truffa, richiamata in relazione ad alcune imputazioni in concorso con falsi; la Corte ha ritenuto provata la responsabilità nei termini contestati.

  • art. 479 cod. pen.

    Norma sul falso; i giudici del merito hanno valorizzato le dichiarazioni testimoniali e la documentazione per ritenere la sussistenza del falso nei rendiconti di gestione.

  • art. 438 cod. proc. pen. (comma 4 e ss.)

    «...Quando l'imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa. In tal caso, l'imputato ha facoltà di revocare la richiesta».

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che la produzione di indagini difensive successiva alla richiesta di abbreviato non impedisce automaticamente l'utilizzazione delle prove acquisite dal PM se il giudice non aveva ancora disposto l'ordinanza di abbreviato e aveva concesso termini per indagini supplementari; l'imputato poteva revocare la richiesta ma non risultava che l'avesse fatto.

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Previsione sull'avviso di conclusione delle indagini e sulle indagini difensive; richiamata nel ricorso ma la Corte ha rilevato che le successive produzioni documentali hanno legittimato le integrazioni investigative del PM.

  • art. 111 Cost.

    Diritto al contraddittorio; la Corte ha ritenuto che, nella vicenda fattuale, non fosse configurata una lesione tale da invalidare l'uso delle prove perché l'iter processuale aveva consentito il contraddittorio e la possibilità di revoca dell'abbreviato.

  • art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

    Parametro per la censura di illogicità/contraddittorietà della motivazione; la Corte ha ritenuto che le censure fossero, in gran parte, valutazioni alternative di merito non sindacabili in sede di legittimità.

  • art. 619 cod. proc. pen.

    Facoltà della Corte di cassazione di provvedere su questioni di diritto in caso di omissione motivazionale; utilizzata per rilevare che l'omessa valutazione di argomentazioni palesemente infondate non costituisce danno.

  • art. 62 n. 6 cod. pen. / art. 62-bis

    Riferimento alle circostanze attenuanti; la Corte di merito aveva applicato alcune attenuanti ma ha negato le attenuanti generiche complessive ritenendo assenti elementi positivi della personalità e sussistente la gravità dei fatti.

  • artt. 82 e 83 DPR n. 115/2002

    Norme sulle spese di costituzione e patrocinio a spese dello Stato; richiamate per la liquidazione delle spese di rappresentanza della parte civile ammessa al gratuito patrocinio.

Massime di principio

  • La produzione di atti dopo la richiesta di rito abbreviato non determina automaticamente l'inutilizzabilità assoluta delle prove acquisite successivamente: rileva se l'ordinanza di ammissione del rito era già intervenuta e se il PM ha potuto svolgere indagini supplementari legittimamente richieste.
  • L'imputato che ottiene o richiede il rito abbreviato ha la facoltà di revocarlo se emergono elementi probatori nuovi e sfavorevoli; l'assenza di revoca può indebolire successivi rilievi di inutilizzabilità della prova.
  • In sede di legittimità non è consentito sostituirsi al giudice del merito per una valutazione alternativa delle prove: molte censure che si risolvono in diverso apprezzamento probatorio sono inammissibili o manifestamente infondate.
  • Per il reato di peculato (denaro fungibile) non è esclusa la consumazione anche per importi modesti se è dimostrata la destinazione non rispettata e il dolo può essere desunto da modalità reiterate e sistematiche di appropriazione.
  • L'omessa motivazione su questioni palesemente infondate non legittima automaticamente l'annullamento in cassazione quando, se esaminata, la censura non sarebbe stata accolta: la Corte di cassazione può rilevare l'inammissibilità o la manifesta infondatezza.
  • Il diniego delle attenuanti generiche richiede motivazione ma può essere fondato sull'assenza di elementi positivi della personalità e sulla gravità/struttura delle condotte; lo stato di incensuratezza da solo non basta.

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