Cassazione Civile, Ordinanza n. 13142/2024 del 13/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comune)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2010 emesso da un Comune nei confronti di una società cooperativa agricola proprietaria di più unità immobiliari. In primo grado e in appello la contribuente aveva contestato la debenza del tributo sostenendo che i fabbricati avessero natura rurale e che, in seguito a una dichiarazione Docfa e a una successiva istanza presentata per il riconoscimento della ruralità, dovessero beneficiare dell'esenzione. La CTR ha però ritenuto che l'avviso fosse adeguatamente motivato sulla base delle risultanze catastali, che non fosse necessario per il Comune prendere posizione nell'atto sulla domanda di variazione catastale o sulle ragioni del mancato riconoscimento dell'agevolazione, e che la presentazione della domanda non producesse effetti retroattivi perché l'unità immobiliare era già stata oggetto di fusione/classamento in categoria D/10 con precedente dichiarazione Docfa. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla motivazione dell'atto amministrativo e tributario, lamentando che l'avviso non avesse considerato la domanda di ruralità e la variazione catastale; 2) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse deciso su un presunto difetto di specifico motivo di appello senza esaminare il reale petitum, cioè la retroattività della domanda di ruralità nonostante precedenti variazioni catastali; 3) violazione della disciplina sulla ruralità dei fabbricati e sulla procedura catastale, assumendo che il riconoscimento della ruralità dipendesse dall'assenza di un provvedimento espresso e motivato di diniego dell'Agenzia del Territorio e che, in mancanza di tale diniego, dovesse operare la retroattività; 4) violazione delle norme sulle sanzioni tributarie e sulla tutela dello Statuto del contribuente, deducendo un'obiettiva incertezza normativa dovuta a contrasti giurisprudenziali, tale da imporre la disapplicazione delle sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti e quattro i motivi: l'avviso era sufficientemente motivato perché indicava la pretesa tributaria in modo da consentire alla contribuente di difendersi; il vizio di omessa pronuncia non sussisteva, poiché la CTR aveva comunque esaminato la questione della ruralità e aveva deciso nel merito, sulla base della preclusione derivante dalla precedente variazione Docfa e della mancanza dell'annotazione catastale; la disciplina normativa applicabile imponeva che la ruralità fosse desumibile dal dato catastale e, per gli immobili interessati, dall'annotazione negli atti catastali, non essendo sufficiente la sola domanda presentata dal contribuente né il mancato espresso diniego dell'Agenzia; infine, non ricorreva incertezza normativa oggettiva, poiché il principio di diritto delle Sezioni Unite del 2009 aveva già chiarito il criterio catastale di identificazione della ruralità, escludendo quindi la disapplicazione delle sanzioni. La Corte ha compensato le spese del giudizio di legittimità e ha disposto l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.
Norme richiamate
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1
La motivazione dell'avviso tributario è sufficiente quando consente al contribuente di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di contestarla efficacemente.
L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 1
Richiamato in tema di obbligo di motivazione dell'atto amministrativo; nel caso concreto l'avviso è stato ritenuto adeguatamente motivato.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a)
L'esclusione dall'ICI dei fabbricati rurali dipende dal requisito di ruralità come risultante secondo il sistema catastale.
d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, comma 3-bis
È norma fondativa del requisito di ruralità dei fabbricati, richiamata insieme alla disciplina successiva.
d.l. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2-bis
Prevedeva una domanda di variazione catastale per il riconoscimento della ruralità, poi letta in coordinamento con le norme successive sulle annotazioni catastali.
d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 14-bis
Ha trasfuso la disciplina sul riconoscimento della ruralità, richiedendo l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito.
d.m. 14 settembre 2011, art. 5
Attuava il procedimento di variazione catastale previsto per il riconoscimento della ruralità nelle versioni iniziali della disciplina.
d.m. 26 luglio 2012, art. 1, comma 2
Per i fabbricati non già censiti in D/10 la ruralità deve essere iscritta mediante specifica annotazione catastale.
d.m. 26 luglio 2012, art. 2, commi 3 e 6
La domanda di annotazione riguarda anche le unità soppresse e, ai soli fini dell'annotazione riferita alla ruralità, si presenta apposita richiesta; il nuovo classamento è invece governato da distinta procedura catastale.
d.m. 26 luglio 2012, artt. 4 e 5
Il mancato riconoscimento della ruralità deve risultare da provvedimento motivato dell'ufficio catastale, ma ciò non sostituisce l'annotazione richiesta quando essa sia necessaria.
d.l. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 5-ter
Le domande di variazione catastale e l'inserimento dell'annotazione producono effetti retroattivi per il riconoscimento della ruralità, nei limiti della disciplina catastale.
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 2
Richiamato per l'esclusione delle sanzioni in presenza di obiettiva incertezza normativa; la Corte ha negato che tale incertezza vi fosse.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 3
Invocato per l'esimente sanzionatoria in caso di incertezza normativa oggettiva, ma ritenuto non applicabile al caso concreto.
art. 112 c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia non sussiste se il giudice decide nel merito la questione, anche con qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalla parte.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma invocata per denunciare la violazione di legge sui profili sostanziali e sanzionatori.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma invocata per il vizio processuale di omessa pronuncia.
art. 374, comma 3, c.p.c.
Richiamato per ribadire la vincolatività del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Fondamento della condanna all'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di ICI e fabbricati rurali, la motivazione dell'avviso di accertamento è sufficiente quando espone gli elementi essenziali della pretesa e consente al contribuente di comprendere l'an e il quantum del tributo e di difendersi efficacemente.
- Il riconoscimento della ruralità ai fini dell'esenzione tributaria è regolato da un criterio oggettivo e catastale: non basta la mera destinazione concreta del bene all'attività agricola, ma occorre il corretto inquadramento/annotazione catastale previsto dalla disciplina applicabile.
- La semplice presentazione di una domanda di variazione o di annotazione catastale non produce di per sé il riconoscimento della ruralità; è necessaria la corrispondente risultanza negli atti catastali secondo il procedimento normativamente previsto.
- Quando il contribuente deduce l'esenzione per ruralità di un immobile che abbia subito variazioni o soppressioni catastali, la disciplina dell'annotazione deve essere letta in chiave di continuità storica del catasto, potendo l'annotazione riferirsi anche all'unità derivata con richiamo alla precedente identificazione.
- Il vizio di omessa pronuncia non ricorre se il giudice di merito ha comunque esaminato la questione dedotta e l'ha risolta con una qualificazione giuridica incompatibile con la tesi della parte.
- L'esimente per obiettiva incertezza normativa tributaria presuppone un'incertezza effettiva e inevitabile sul contenuto della norma, non superata da un consolidato orientamento nomofilattico; non è sufficiente la mera complessità della disciplina o l'esistenza di precedenti non sovrapponibili.
- Quando le Sezioni Unite hanno già fissato il principio di diritto sulla interpretazione di una disciplina tributaria, la successiva deduzione di incertezza normativa oggettiva è in genere esclusa, salvo peculiari e residue ambiguità non superate dal diritto vivente.
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