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Ordinanza

Ordinanza n. 129/2026 - Lecce, Sezione 3

per l’ottemperanza, del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro, n. 2189/2024, pubblicata il 15.10.2024, notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 18.04.2025, con la quale, in accoglimento della domanda spiegata dalla parte ricorrente – per quanto qui di interesse – così provvede: “condanna il resistente a pagare all’istante la retribuzione professionale docenti in misura di euro 5,82 per ciascun giorno di servizio prestato nell’anno scolastico 2018/2019. oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti di cui all’art. 22 co. 36 l. 23.12.1994 n. 724, decorrenti dalla maturazione dei diritti”; e per la nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.

Giustizia amministrativa202501145

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro n. 2189/2024, relativa al pagamento della retribuzione professionale docenti per l’anno scolastico 2018/2019

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro n. 2189/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero il 18 aprile 2025. La sentenza aveva condannato l’Amministrazione al pagamento della retribuzione professionale docenti nella misura di euro 5,82 per ogni giorno di servizio prestato nell’anno scolastico 2018/2019, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali nei limiti indicati dall’art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994. La ricorrente ha chiesto l’adozione degli atti necessari all’integrale esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito e ha prodotto una relazione dell’Ufficio scolastico regionale per la Puglia, secondo cui l’importo netto di euro 406,71 risultava nello stato «in liquidazione», con data di esigibilità 11 settembre 2025. La ricorrente ha contestato che le somme non risultavano ancora effettivamente accreditate.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il giudizio non ancora maturo per la decisione, poiché permaneva un’incertezza decisiva sull’effettivo pagamento delle somme riconosciute dal giudicato. Ha quindi disposto un incombente istruttorio, ordinando al dirigente dell’Ufficio scolastico regionale per la Puglia – Ufficio VII, Ambito territoriale per la provincia di Taranto, di depositare una relazione chiarendo se l’importo netto di euro 406,71, indicato come «in liquidazione» e con data di esigibilità 11 settembre 2025, fosse stato effettivamente liquidato e corrisposto alla ricorrente oppure indicando le ragioni oggettive che ne avessero impedito il pagamento. Il termine assegnato è di trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione dell’ordinanza. Ogni altra decisione sul ricorso di ottemperanza, compresa la nomina del commissario ad acta, è stata sospesa allo stato. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 15 aprile 2026.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724

    oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti di cui all’art. 22 co. 36 l. 23.12.1994 n. 724, decorrenti dalla maturazione dei diritti

    La sentenza del giudice ordinario ha richiamato tale disposizione per delimitare il riconoscimento di rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme dovute.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza fondato su un giudicato di condanna al pagamento di somme, quando l’Amministrazione affermi che l’importo è soltanto «in liquidazione» e il beneficiario contesti l’effettiva corresponsione, il giudice può disporre un’apposita istruttoria prima di decidere sull’adempimento e sulle eventuali misure sostitutive.
  • La mera indicazione amministrativa di uno stato contabile «in liquidazione» e di una data di esigibilità non dimostra necessariamente l’avvenuto adempimento del giudicato, se non è accompagnata dalla prova dell’effettivo pagamento al beneficiario.
  • La nomina del commissario ad acta richiesta nel giudizio di ottemperanza può essere valutata soltanto dopo avere accertato, mediante chiarimenti istruttori, l’effettiva permanenza dell’inadempimento dell’Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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