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Sentenza

Sentenza n. 3238/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quarta, -OMISSIS-resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202305742

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la conferma dell’esclusione dal concorso per l’arruolamento nella Guardia di finanza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante aveva partecipato al concorso per il reclutamento di allievi finanzieri e, dopo avere presentato al datore di lavoro un certificato medico per giustificare l’assenza dal servizio, non era stato trovato presso il domicilio durante una visita fiscale. Aveva inoltre indicato come luogo di redazione di una dichiarazione giustificativa un luogo diverso da quello in cui si trovava effettivamente. Sebbene fosse stato assolto in sede penale dall’accusa di truffa, poiché la malattia esisteva e non era simulata, l’amministrazione aveva confermato la sua esclusione per carenza dei requisiti di cui all’art. 2, lettere g) e h), del bando, relativi all’assenza di situazioni incompatibili con lo stato giuridico di finanziere e al possesso di qualità morali e di condotta. L’appello deduceva violazione dell’art. 21-septies l. 241/1990, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, arbitrarietà, sviamento, violazione del giusto procedimento, motivazione apparente e violazione dell’art. 97 Cost., sostenendo che il nuovo provvedimento fosse elusivo del giudicato formatosi sull’annullamento del precedente atto di esclusione. Era inoltre riproposta la domanda risarcitoria.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che i requisiti di moralità e condotta previsti dal bando attribuiscano all’amministrazione un ampio potere discrezionale, esercitabile mediante un giudizio prognostico sulla capacità del candidato di preservare la credibilità e il prestigio connessi alle future funzioni. Il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica dell’arbitrarietà e dell’irragionevolezza manifesta, senza poter sostituire la valutazione amministrativa nel merito. Il secondo provvedimento di esclusione, diversamente dal primo già annullato, descriveva puntualmente i fatti rilevanti: la presentazione del certificato medico, l’assenza alla visita fiscale e la non veridicità del luogo indicato nella dichiarazione giustificativa. Da tali elementi l’amministrazione aveva tratto il giudizio di comportamento poco cristallino e incompatibile con correttezza, onestà e trasparenza. Il giudice ha ritenuto tale valutazione non arbitraria né irragionevole, anche considerando che l’effettiva sussistenza della malattia non escludeva la violazione degli obblighi di reperibilità né la reticenza sul luogo in cui il candidato si trovava. Non è stata ravvisata alcuna elusione del giudicato né la nullità del provvedimento. La domanda risarcitoria è stata respinta perché, essendo il provvedimento immune dai vizi dedotti, il danno lamentato non poteva qualificarsi come ingiusto. Le spese del grado sono state compensate per la particolarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 2, lettere g) e h), del bando di concorso

    «non si trovino, alla data dell’effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere»; «siano in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria»

    Le clausole del bando consentono di valutare l’assenza di situazioni incompatibili con lo stato giuridico di finanziere e il possesso delle qualità morali e di condotta.

  • art. 2, comma 2, lettera b-bis), d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160

    Il requisito della condotta incensurabile attribuisce all’amministrazione un ampio potere discrezionale, fondato su un giudizio prognostico probabilistico circa l’affidabilità del candidato rispetto alla credibilità e al prestigio delle future funzioni.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La dedotta nullità per elusione del giudicato non sussiste, poiché il provvedimento rinnovato si è conformato al precedente giudicato mediante una motivazione puntuale e un nuovo esame dei fatti.

  • art. 97 Cost.

    Il provvedimento non viola i principi di buon andamento e lealtà dell’amministrazione, non risultando arbitrario né elusivo del giudicato.

  • artt. 81, 640, 56 e 640, comma 2, c.p.

    Le disposizioni costituivano il titolo dell’imputazione penale dalla quale l’appellante era stato assolto; l’assoluzione non impediva all’amministrazione di valutare autonomamente i medesimi fatti sotto il profilo della moralità e dell’affidabilità concorsuale.

Massime di principio

  • Il requisito delle qualità morali e di condotta, previsto per l’accesso a funzioni che richiedono particolare credibilità e prestigio istituzionale, attribuisce all’amministrazione un’ampia discrezionalità valutativa, esercitata mediante un giudizio prognostico probabilistico sull’affidabilità del candidato.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni relative alla condotta morale e personale del candidato è limitato alla verifica dell’arbitrarietà, dell’irragionevolezza manifesta e degli eventuali vizi di motivazione o istruttoria; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione.
  • L’assoluzione penale perché il fatto non sussiste, fondata sull’assenza degli elementi costitutivi del reato, non impedisce all’amministrazione di valutare autonomamente la medesima condotta ai fini del possesso dei requisiti morali e di condotta previsti da un bando concorsuale.
  • Un provvedimento rinnovato in esecuzione di un giudicato non è elusivo quando svolge un nuovo esame della vicenda e individua puntualmente i fatti posti a fondamento della valutazione, superando le carenze motivazionali dell’atto precedentemente annullato.
  • La sussistenza effettiva di una malattia non esclude, ai fini della valutazione dell’affidabilità morale e professionale, la rilevanza dell’inosservanza degli obblighi di reperibilità e della non veridicità delle informazioni fornite per giustificare l’assenza.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàConcorsi pubbliciMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneNullità del provvedimentoEffetto conformativo e riedizione del potere

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