Sentenza del 04/05/2017 n. 3111 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - Controllo formale delle dichiarazioni - Comunicazione dei motivi delle rettifiche - Prevista a pena di nullità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta: la mancata comunicazione dei motivi della rettifica comporta la nullità del controllo formale. La comunicazione è infatti considerata un adempimento essenziale con funzione di garanzia per il contribuente, poiché consente il contraddittorio e la correzione di eventuali errori prima dell'iscrizione a ruolo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la validità del controllo formale perché l'Ufficio non gli aveva comunicato i motivi che avevano determinato la rettifica degli imponibili, delle imposte o delle ritenute alla fonte. Tale omissione gli aveva impedito di interloquire preventivamente con l'Amministrazione e di segnalare dati o elementi non considerati o valutati erroneamente prima dell'iscrizione a ruolo.
Massime di principio
- Nel controllo formale delle dichiarazioni, l'Amministrazione deve comunicare al contribuente le ragioni specifiche della rettifica prima dell'iscrizione a ruolo.
- La comunicazione dei motivi non è un adempimento meramente formale, ma una garanzia sostanziale che consente al contribuente di fornire chiarimenti e documentazione.
- L'omessa comunicazione dei motivi della rettifica determina la nullità del controllo e degli effetti conseguenti, secondo il principio espresso nella sentenza.
- In situazioni analoghe, il contribuente può contestare l'iscrizione a ruolo evidenziando l'assenza o l'insufficienza della preventiva comunicazione delle ragioni della rettifica.
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