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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9057/2023 del 02/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 13/10/2022 con tre motivi principali: 1) violazione di legge (artt. 321, 322-bis, 310 e 324, comma 8, c.p.p.) per aver ritenuto irrilevante la controversia sulla proprietà dei dodici quadri trasmessa al giudice civile; 2) lacune e illogicità della motivazione per non aver valutato l'acquisto in buona fede antecedente al sequestro e la conseguente assenza del periculum in mora; 3) omissione nella valutazione delle prove dichiarative e documentali a sostegno della buona fede e della genuinità dei titoli di acquisto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato e gli altri due motivi non sono consentiti (ossia sindacabili in questa sede). La Corte ha confermato che il Tribunale di merito aveva esaminato il profilo della buona fede e lo aveva escluso, richiamando la sproporzione tra valore dei beni e prezzo di acquisto come elemento sintomatico. La Corte ha inoltre precisato il limite del sindacato di legittimità sulle ordinanze di riesame in materia di misure reali (controllo solo per violazione di legge o totale assenza/apparenza della motivazione). In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 324, comma 8, c.p.p.

    La norma consente la trasmissione degli atti al giudice civile quando la questione di proprietà non possa essere decisa nel processo penale; nel caso di specie il Tribunale ha richiamato la trasmissione pregressa ma ha comunque esaminato il profilo della buona fede devoluto con l'appello

  • art. 1376 c.c.

    Richiamata come riferimento per i trasferimenti a favore del terzo: se il trasferimento è avvenuto secondo le previsioni civili rilevanti, la buona fede del terzo può escludere il periculum in mora; qui la giurisprudenza citata attribuisce rilievo alla buona fede quando il trasferimento è disciplinato da tale disposizione

  • art. 325, comma 1, c.p.p.

    Stabilisce i limiti del sindacato della Corte di Cassazione sulle ordinanze di riesame relative a provvedimenti reali: il controllo è circoscritto alla violazione di legge e alla mancanza assoluta o alla motivazione meramente apparente, non alla rivalutazione ampia del merito

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e la previsione di sanzioni pecuniarie (qui applicata con il versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende) in caso di inammissibilità con profili di colpa

  • decreto-legge 28/10/2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. legge 18/12/2020, n. 176) e successive modifiche

    Normativa richiamata per la disciplina della trattazione scritta in Cassazione (procedura depositata e decisa per iscritto in assenza di richiesta di discussione orale)

Massime di principio

  • In caso di sequestro preventivo di tipo impeditivo, possono essere sottoposte a sequestro anche cose di proprietà di terzi se la loro disponibilità libera può favorire la prosecuzione del reato
  • La buona fede dell'acquirente terzo può escludere il periculum in mora e quindi fondare la restituzione, ma deve risultare concreta e provata; elementi indiziari (es. sproporzione prezzo/valore) possono farne dubitare
  • Quando una questione di proprietà è già stata rimessa al giudice civile (ex art. 324 c.p.p.), il giudice penale può comunque esaminare profili incidenti (come la buona fede) devoluti con l'impugnazione; tuttavia la Cassazione non rivede liberamente la valutazione di merito
  • Il sindacato della Corte di Cassazione sulle ordinanze di riesame in materia di misure reali è limitato alla verifica di violazioni di legge o di completa mancanza/meramente apparente motivazione; motivi di merito sono inammissibili
  • Il ricorrente che propone motivi infondati o non consentiti può essere condannato alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie a titolo di ammenda

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