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Sentenza

Sentenza n. 3347/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. 00107/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202407509

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sardegna che aveva respinto l’impugnazione del verbale della Conferenza di servizi, degli atti comunali endoprocedimentali e del provvedimento SUAPE di rigetto dell’istanza edilizia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante aveva impugnato la sentenza del TAR Sardegna relativa al rigetto della domanda per la realizzazione di un fabbricato plurifamiliare, composto da quattro appartamenti residenziali, nel lotto A16 del piano di lottizzazione “Liscia di Vacca”, classificato in zona F/3 e situato entro la fascia costiera dei 2.000 metri dalla battigia. Con il primo motivo ha dedotto l’incompetenza dell’Ufficio comunale Edilizia Privata a pronunciarsi su questioni attinenti alla tutela paesaggistica, sostenendo che tali funzioni spettassero a un diverso ufficio comunale e che l’assenza di quest’ultimo alle Conferenze di servizi dovesse essere interpretata come assenso. Con il secondo motivo ha sostenuto che il diniego fosse imputabile all’inerzia del Comune, che non aveva determinato le volumetrie ammissibili nelle zone F ai sensi dell’art. 6 della l.r. Sardegna n. 8/2004; ha inoltre dedotto che il piano di lottizzazione fosse stato recepito dal programma di fabbricazione, con conseguente edificabilità diretta dell’area, e che il lotto fosse intercluso e già urbanizzato. Con il terzo motivo ha contestato il richiamo del TAR alla necessità di attivare gli strumenti processuali contro il silenzio-inadempimento comunale. Infine, ha riproposto le censure relative all’affermazione contenuta nel parere dell’Ufficio Edilizia Privata secondo cui il piano seminterrato, destinato a uso residenziale, violava l’art. 120 del regolamento edilizio comunale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Il primo motivo è stato ritenuto infondato. Il Comune non aveva adeguato il proprio piano di fabbricazione al piano paesaggistico regionale e l’intervento ricadeva in zona F/3 entro la fascia costiera. L’art. 15, comma 2, delle NTA del PPR, applicabile ai Comuni privi di PUC approvato, consente gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici attuativi efficaci, ma impone per le zone F anche il rispetto dei parametri volumetrici dell’art. 6 della l.r. Sardegna n. 8/2004. Pertanto, la questione della competenza dell’Ufficio Edilizia Privata risultava comunque priva di incidenza decisiva. L’assenza dell’ufficio comunale competente per le funzioni paesaggistiche dalle Conferenze di servizi non poteva essere interpretata come assenso. Inoltre, le ragioni ostative espresse dall’Ufficio Edilizia Privata erano state recepite nel provvedimento finale dal dirigente comunale, organo competente ad assumere determinazioni con efficacia esterna. Anche il secondo e il terzo motivo sono stati respinti. L’eventuale inerzia comunale nel calcolo delle volumetrie ammissibili non autorizzava a superare i limiti direttamente derivanti dal PPR e dalla legge regionale. Il recepimento del piano di lottizzazione nel programma di fabbricazione non faceva venir meno l’obbligo di rispettare la disciplina paesaggistica sopravvenuta; analogamente, la natura di lotto intercluso e la presenza delle urbanizzazioni non incidevano sull’applicazione dell’art. 15 delle NTA del PPR e dell’art. 6 della l.r. n. 8/2004. Il giudice ha precisato che, in caso di inerzia comunale nella determinazione delle volumetrie, l’interessato avrebbe potuto proporre un’azione avverso il silenzio per ottenere la declaratoria dell’obbligo di provvedere, senza poter conseguire direttamente l’assenso edilizio in violazione dei limiti paesaggistici. L’ultima censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse, poiché riguardava il divieto regolamentare di destinare a uso residenziale i locali seminterrati, questione non posta a fondamento del diniego finale. Le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 2, N.T.A. del Piano paesaggistico regionale della Sardegna

    “Per i Comuni non dotati di PUC approvato nelle restanti zone C, D, F, e G: a) nella fascia di 2000 metri dalla linea di battigia marina [...] possono essere realizzati gli interventi previsti negli strumenti urbanistici attuativi approvati e con convenzione efficace [...] Per le zone F devono altresì essere rispettati i parametri di cui all’articolo 6 della legge regionale 8/2004.”

    La disciplina transitoria consente gli interventi previsti dagli strumenti attuativi efficaci, ma subordina quelli nelle zone F al rispetto dei parametri volumetrici stabiliti dall’art. 6 della l.r. Sardegna n. 8/2004.

  • art. 6 l.r. Sardegna n. 8/2004

    “Il dimensionamento delle volumetrie degli insediamenti turistici ammissibili nelle zone F non deve essere superiore al 50 per cento di quello consentito con l'applicazione dei parametri massimi stabiliti per il calcolo della fruibilità ottimale del litorale dal Dec.Ass. 20 dicembre 1983, n. 2266/U dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica”.

    Il limite volumetrico per gli insediamenti turistici nelle zone F opera anche nell’ambito della disciplina transitoria del PPR e non può essere superato per effetto dell’inerzia comunale.

  • art. 1, comma 25, l.r. Sardegna n. 3/2008

    È richiamato quale base normativa della Conferenza di servizi nell’ambito del procedimento SUAPE.

  • art. 120 del regolamento edilizio comunale

    “Il piano seminterrato attualmente ad uso residenziale risulta a diretto contatto con il terreno violando le disposizioni di cui all’art. 120 del vigente R.E., che non ammette locali ad uso residenziale nei piani seminterrati degli edifici”.

    La questione non è stata esaminata nel merito perché il relativo rilievo non costituiva una motivazione del provvedimento finale di rigetto e quindi l’appellante non aveva interesse a contestarlo.

Massime di principio

  • La disciplina transitoria del piano paesaggistico regionale applicabile ai Comuni privi di PUC approvato può consentire gli interventi previsti da strumenti urbanistici attuativi approvati e assistiti da convenzione efficace, ma non esclude gli ulteriori limiti specificamente stabiliti per le zone F dalla normativa regionale sulle volumetrie edificabili.
  • L’eventuale inerzia del Comune nell’esercizio di un’attività pubblicistica necessaria, quale la determinazione delle volumetrie ammissibili, non consente al privato di conseguire l’assenso a un intervento edilizio in contrasto con i limiti posti dal piano paesaggistico regionale; l’inerzia deve essere fatta valere mediante l’azione contro il silenzio per ottenere la declaratoria dell’obbligo di provvedere.
  • Il recepimento di un piano di lottizzazione nello strumento urbanistico generale e la conseguente eventuale edificabilità diretta dell’area non fanno venir meno l’obbligo di rispettare la disciplina paesaggistica sopravvenuta.
  • La presenza di un lotto intercluso e già dotato di opere di urbanizzazione non esonera dal rispetto dei limiti paesaggistici e volumetrici espressamente applicabili all’area.
  • L’assenza di un’amministrazione o di un ufficio convocato alla Conferenza di servizi non equivale, di per sé, all’espressione di un parere favorevole.
  • È inammissibile per difetto di interesse la censura relativa a una motivazione ostativa contenuta in un atto endoprocedimentale ma non recepita nel provvedimento finale impugnato, poiché il suo eventuale annullamento non arrecherebbe utilità concreta al ricorrente.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiDestinazioni d'uso e zone omogeneeVincoli e piani paesaggisticiConferenza di servizi
RamiUrbanistica e governo del territorioBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiIncompetenzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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