Cassazione Civile, Ordinanza n. 15582/2024 del 04/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente, titolare di una ditta individuale, impugnava un avviso di accertamento per l'anno 2007 con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione costi ritenuti indebitamente dedotti ai fini Irpef, Irap e addizionali, relativi a spese per ristorazione e, soprattutto, a spese di pubblicità/sponsorizzazione pari a 80.000 euro. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte; la CTR aveva poi annullato soltanto la ripresa di un costo per pranzi e confermato per il resto la legittimità dell'accertamento. Con il primo motivo di ricorso per cassazione il contribuente deduceva la violazione dell'art. 12, commi 2 e 7, dello Statuto del contribuente, sostenendo che, anche in caso di accertamento cosiddetto 'a tavolino', l'Amministrazione avrebbe dovuto garantire il contraddittorio endoprocedimentale, redigere un PVC e rispettare il termine dilatorio di 60 giorni prima dell'emissione dell'avviso, a pena di nullità. Con il secondo motivo denunciava la violazione delle norme sulla deducibilità dei costi d'impresa e dell'art. 90, comma 8, l. 289/2002, lamentando che la CTR avesse ritenuto indeducibile la spesa di sponsorizzazione: secondo il ricorrente le fatture erano state contabilizzate tra le fatture da ricevere, i pagamenti risultavano eseguiti, la pubblicità era inerente all'attività e l'antieconomicità non poteva essere desunta dal rapporto con il solo reddito dichiarato; inoltre, la disciplina agevolativa per le sponsorizzazioni sarebbe stata applicabile anche nel caso di sponsorizzazione di un'istituzione scolastica.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, in un accertamento documentale svolto negli uffici senza accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente, non trova applicazione l'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente e dunque non era dovuta né la redazione del PVC né l'attesa del termine dilatorio di 60 giorni. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di autosufficienza e perché diretto, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del merito: il ricorso non riportava adeguatamente gli atti rilevanti del giudizio di merito, mentre la CTR aveva fondato il proprio convincimento sulla mancata prova dell'effettiva attività pubblicitaria, sull'assenza di fatture emesse per quell'anno e sulla sproporzione del costo rispetto al reddito dichiarato. È stata inoltre dichiarata inammissibile la questione nuova relativa all'art. 90, comma 8, l. 289/2002, perché non risultava dedotta nei gradi di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 12, commi 2 e 7, L. 212/2000
termine dilatorio di sessanta giorni
Il termine dilatorio e il contraddittorio preventivo presuppongono accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente; non si applicano all'accertamento documentale a tavolino svolto negli uffici dell'Amministrazione.
art. 52, comma 6, d.P.R. 633/1972
La redazione del verbale di verifica e del verbale conclusivo è richiesta solo nelle ipotesi di accesso finalizzato all'acquisizione di documentazione, non negli accertamenti documentali a tavolino.
art. 33, comma 1, d.P.R. 600/1973
Richiama l'applicabilità alle imposte dirette delle regole procedurali previste per l'IVA in tema di accessi e verbali.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È usato come parametro per denunciare violazioni di legge; la Corte ribadisce però che non può trasformarsi in uno strumento per chiedere una rivalutazione del merito.
art. 38 d.P.R. 600/1973
È richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla ripresa a tassazione dei costi, ma la Corte non ne accoglie la doglianza.
art. 90, comma 8, L. 289/2002
La censura fondata su tale disposizione è stata dichiarata inammissibile come questione nuova, non risultando dedotta nei gradi di merito.
art. 108, comma 2, d.P.R. 917/1986
È richiamato dal ricorrente in tema di deducibilità delle spese pubblicitarie; la Corte ribadisce che l'inerenza va provata dal contribuente.
art. 109, comma 5, d.P.R. 917/1986
Il contribuente che allega componenti negativi deve provare la loro effettiva esistenza e la loro inerenza all'attività produttiva di ricavi o proventi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È richiamato nel dispositivo per i presupposti processuali relativi al contributo unificato.
Massime di principio
- Nel caso di accertamento tributario meramente documentale svolto senza accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente, non opera l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale di cui all'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, né sussiste l'obbligo di redigere il PVC e attendere il termine di 60 giorni prima dell'emissione dell'avviso.
- La deducibilità dei costi d'impresa presuppone che il contribuente ne provi l'effettiva esistenza e l'inerenza all'attività d'impresa; il giudizio di inerenza è qualitativo e non dipende, di per sé, dalla maggiore o minore economicità della spesa, pur potendo l'antieconomicità costituire un indice del difetto di inerenza.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare formalmente una censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del merito: se il motivo mira a rimettere in discussione l'accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito, esso è inammissibile.
- Le questioni giuridiche non trattate nella sentenza impugnata non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione; chi le deduce ha l'onere di dimostrare e indicare specificamente di averle già proposte nei precedenti gradi di giudizio.
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