Cassazione Penale, Ordinanza n. 12186/2025 del 27/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo il motivo proposto generico e manifestamente infondato perché smentito dagli atti processuali, da cui risultava la genericità dell'appello.
Esito
Favorevole al resistente (corte di appello)
La controversia
Il procedimento riguarda una condanna di primo grado per furto pluriaggravato. L'imputato ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado, ma la Corte di appello lo ha dichiarato inammissibile per genericità dei motivi. Contro tale ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di norme processuali, sostenendo che il giudice di merito avrebbe omesso di verificare la completezza della motivazione del provvedimento impugnato. La Corte di cassazione rileva tuttavia che il motivo di ricorso è a sua volta generico e astratto, e che dagli atti emergeva l'assoluta genericità dei motivi di appello. Il ricorso viene quindi ritenuto inammissibile.
Norme richiamate
art. 591 c.p.p.
La genericità dei motivi di appello può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione; il controllo di legittimità conferma la correttezza della declaratoria quando la genericità risulti dagli atti.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che censuri la declaratoria di inammissibilità dell'appello deve confrontarsi in modo specifico con la ratio della decisione impugnata; deduzioni astratte e non puntuali sono inammissibili.
- La verifica della genericità dei motivi di appello è correttamente compiuta quando la carenza di specificità emerge direttamente dall'atto di impugnazione esaminato dagli atti processuali.
- Quando il motivo di ricorso prospetta una violazione di norme ma tale doglianza è smentita dal contenuto degli atti, il ricorso è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
- L'impugnazione deve contenere motivi specifici e non meramente assertivi; la loro assoluta genericità legittima la sanzione processuale dell'inammissibilità.
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