Cassazione Penale, Sentenza n. 49502/2023 del 13/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di conferma della Corte d'Appello di Palermo (17/03/2022) relativa alla condanna per il reato di cui all'art. 624-bis c.p. (furto in abitazione). Il ricorrente censura la valutazione probatoria basata su esito dattiloscopico (presunta attribuzione di frammenti di impronte al Torretta, con contraddizione apparente tra attribuzione del palmo RD4 e esclusione di due rilievi corrispondenti a dita RD2 e RD3), chiedendo l'integrazione probatoria con analisi genetica dei reperti e rinnovazione della perizia dattiloscopica. Inoltre chiede in via subordinata la sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare alla luce delle nuove norme sulle pene sostitutive (riferimenti a d.lgs. 150/2022 e d.l. n. 162/2022) e alla normativa transitoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la corte territoriale avesse fornito motivazione logica e congrua circa la valutazione della prova dattiloscopica (e richiamato il consolidato orientamento secondo cui un riscontro dattiloscopico con almeno 16 punti caratteristici può costituire prova sufficiente). Ha escluso che emergano lacune, contraddizioni manifeste o illogicità tali da giustificare la rinnovazione istruttoria richiesta, ricordando che l'imputato, dopo il rigetto del giudizio abbreviato condizionato, ha optato per l'abbreviato 'secco' e non può poi dolersi della mancata integrazione. Sulla richiesta di applicazione delle nuove pene sostitutive, la Corte ha ritenuto che la disciplina transitoria (art. 95 d.lgs. 150/2022) non consente l'applicazione ex nunc in questa sede, indicando la via dell'istanza in sede di esecuzione (art. 666 c.p.p.) qualora ricorrano i presupposti. Conseguentemente il ricorso è inammissibile, il resistente prevale; condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 624-bis cod. pen.
Norma che disciplina il furto in abitazione, reato per il quale il ricorrente è stato condannato; la Corte ha ritenuto provata la responsabilità sulla base delle risultanze dattiloscopiche connesse all'episodio.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per i limiti necessari alla motivazione in cassazione; il ricorso doveva rispettare i limiti di esposizione dei motivi e la Corte ha ritenuto che non emergessero vizi di motivazione della sentenza impugnata.
art. 603, co. 3 cod. proc. pen.
Consente l'integrazione istruttoria d'ufficio da parte del giudice nei limiti dell'assoluta necessità; la Corte ha ricordato che in sede di appello e in giudizio abbreviato la possibilità di ordinare integrazioni probatorie è limitata e insindacabile se la decisione è congruamente motivata.
art. 95 d.lgs. 150/2022
1. Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza.
La norma transitoria è stata interpretata restrittivamente: l'applicabilità delle nuove pene sostitutive dipende dalla fase processuale alla data di entrata in vigore (dispositivo della sentenza pronunciato entro la data di efficacia del d.lgs. determina la pendenza innanzi alla Corte di Cassazione e la possibilità, una volta irrevocabile la sentenza, di istanza in esecuzione). Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che la richiesta di applicazione dovesse essere proposta in sede di esecuzione, non in sede di legittimità.
art. 20-bis c.p.
Norma richiamata come disciplina che prevede pene sostitutive per pene detentive brevi; la corte ha valutato la richiesta di applicazione alla luce della disciplina transitoria e della fase processuale.
artt. 56 e 58 l. 689/81
Richiamati relativamente alle pene sostitutive e alla possibilità di sostituzione della pena detentiva; la Corte ha osservato che la loro applicazione in favore dell'imputato richiede il rispetto delle condizioni normative e della disciplina transitoria.
art. 666 cod. proc. pen.
Indica il giudice dell'esecuzione competente a ricevere l'istanza per l'applicazione delle pene sostitutive una volta che la sentenza sia irrevocabile; la Corte ha rimandato alla procedura in esecuzione per la richiesta di sostituzione della pena.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per l'effetto che, in caso di inammissibilità del ricorso e in assenza di dolo nella sua presentazione, consegue l'obbligo di condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria; la Corte ha disposto la condanna alle spese e alla sanzione.
Massime di principio
- La prova dattiloscopica, se correttamente svolta e con coincidenza di almeno 16 punti caratteristici, può costituire prova sufficiente per la condanna anche in assenza di ulteriori elementi di conferma; l'onere di prova contrario spetta all'imputato.
- Chi opta per il rito abbreviato 'secco' dopo il rigetto di un abbreviato condizionato non può poi dolersi della mancata integrazione probatoria richiesta in precedenza, salvo che emergano lacune, contraddizioni manifeste o illogicità nella motivazione del giudice.
- La richiesta di analisi genetica su reperti dattiloscopici deve essere tempestiva e fondata su concrete prospettive di reperimento di materiale utile; il giudice d'appello può ritenere superflua tale ricerca se la valutazione complessiva della prova non la rende necessaria.
- L'applicazione delle norme più favorevoli sulle pene sostitutive dipende dalla fase processuale alla data di entrata in vigore della norma transitoria: spesso la via corretta per ottenerne l'applicazione, quando non decisa in appello, è l'istanza al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 666 c.p.p.
- In Cassazione non è consentita la rivalutazione del fatto e delle prove: il rimedio va fondato su vizi di diritto o su manifesta illogicità/contraddizione nella motivazione del giudice di merito.
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