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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-393/23

Judgment of the General Court (Fourth Chamber) of 24 September 2025. — Teva GmbH v European Commission. — Medicinal products for human use – Variation of the marketing authorisation for Tecfidera – Dimethyl fumarate, a medicinal product for human use – Directive 2001/83/EC – Article 14(11) of Regulation (EC) No 726/2004 – Article 266 TFEU. — Case T-393/23

Giurisprudenza europea62023TJ0393

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale accoglie il ricorso di Teva e annulla la decisione con cui la Commissione aveva concesso a Tecfidera un anno aggiuntivo di protezione di mercato. La Corte afferma che il requisito dell’articolo 14(11) del regolamento n. 726/2004 è rigoroso: la nuova indicazione terapeutica deve essere autorizzata entro i primi otto anni del periodo decennale. L’esecuzione di una precedente sentenza e l’articolo 266 TFUE non consentono di derogare a questa condizione. Il ricorso è respinto solo nella parte in cui era formulato in modo troppo generico contro atti futuri non identificati.

Annullamento della decisione della Commissione che aveva concesso a Tecfidera un anno aggiuntivo di protezione di mercato senza che l’autorizzazione della nuova indicazione terapeutica fosse stata ottenuta entro i primi otto anni del periodo decennale previsto dal regolamento.

La questione giuridica

Se, ai fini dell’estensione da 10 a 11 anni della protezione di mercato prevista dall’articolo 14(11) del regolamento (CE) n. 726/2004, sia sufficiente che la decisione di autorizzazione della nuova indicazione terapeutica sia adottata dopo i primi otto anni ma entro un termine ragionevole conseguente al contenzioso e all’obbligo di esecuzione delle sentenze, oppure se la nuova indicazione debba essere autorizzata entro i primi otto anni del periodo di protezione decennale; e se l’articolo 266 TFUE consenta di derogare a tale requisito temporale per dare esecuzione a una sentenza precedente.

Principio di diritto

L’articolo 14(11) del regolamento n. 726/2004 va interpretato nel senso che l’estensione della protezione di mercato da 10 a 11 anni può essere concessa solo se l’autorizzazione della nuova indicazione terapeutica è ottenuta entro i primi otto anni del periodo decennale di protezione; la mera adozione tardiva della decisione, anche se collegata all’esecuzione di una precedente sentenza ai sensi dell’articolo 266 TFUE, non può sanare il mancato rispetto di tale condizione temporale, che costituisce un presupposto necessario e tassativo. Di conseguenza, la decisione della Commissione che aveva accordato a Tecfidera un ulteriore anno di protezione è stata annullata perché adottata in violazione del diritto dell’Unione e dell’articolo 266 TFUE.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 266 TFUE
  • Articolo 277 TFUE
  • Articolo 6(1) della direttiva 2001/83/CE
  • Articolo 3(2)(b) del regolamento (CE) n. 726/2004
  • Articolo 3(3) del regolamento (CE) n. 726/2004
  • Articolo 4(1) del regolamento (CE) n. 726/2004
  • Articolo 14(11) del regolamento (CE) n. 726/2004
  • Articolo 76(d) del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 106(3) del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134(1) del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 138(3) del regolamento di procedura del Tribunale

Annullamento della decisione relativa a Tecfidera e protezione di mercato

Si tratta di un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da Teva GmbH avverso una decisione di esecuzione della Commissione che aveva modificato l’autorizzazione all’immissione in commercio di Tecfidera, concedendo al medicinale un ulteriore anno di protezione di mercato. La controversia riguarda l’interpretazione dell’articolo 14(11) del regolamento (CE) n. 726/2004 nel contesto di una complessa vicenda giurisprudenziale su Tecfidera e Fumaderm.

Fatti e contesto amministrativo

Tecfidera è un medicinale per uso umano a base di dimetil fumarato. Fumaderm, medicinale autorizzato in Germania, contiene dimetil fumarato e sali di monoetil fumarato. Nel 2014 la Commissione aveva autorizzato Tecfidera in procedura centralizzata, indicando che esso non apparteneva alla stessa autorizzazione globale di Fumaderm ai sensi dell’articolo 6(1) della direttiva 2001/83/CE. Successivamente, il contenzioso promosso da Pharmaceutical Works Polpharma aveva portato prima a una sentenza del Tribunale del 5 maggio 2021, poi annullata in appello dalla Corte di giustizia con sentenza del 16 marzo 2023.

Sviluppo procedurale rilevante

Nel 2021 Biogen, titolare di Tecfidera, aveva chiesto una variazione dell’autorizzazione per estendere l’indicazione terapeutica a pazienti con sclerosi multipla recidivante-remittente di età pari o superiore a 10 anni e, contestualmente, un anno supplementare di protezione di mercato ai sensi dell’articolo 14(11) del regolamento n. 726/2004. Il CHMP aveva inizialmente raccomandato di concedere la nuova indicazione ma non l’anno aggiuntivo, ritenendo che Tecfidera non beneficiasse di un’autorizzazione globale indipendente. Dopo ulteriori valutazioni, la Commissione aveva però adottato la decisione impugnata il 2 maggio 2023, concedendo l’anno aggiuntivo fino al 2 febbraio 2025.

Questione giuridica esaminata dal Tribunale

Il Tribunale ha dovuto stabilire se la Commissione potesse concedere l’estensione della protezione di mercato nonostante la nuova indicazione terapeutica fosse stata autorizzata con decisione del 13 maggio 2022, quindi oltre la scadenza dei primi otto anni decorrenti dall’autorizzazione di Tecfidera (notificata il 3 febbraio 2014). La difesa della Commissione si fondava sia su una lettura teleologica della norma, sia sull’obbligo di esecuzione delle sentenze ex articolo 266 TFUE.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l’articolo 6(1) della direttiva 2001/83/CE, che disciplina l’autorizzazione di un medicinale e delle sue variazioni/estensioni nell’ambito della stessa autorizzazione globale;
  • l’articolo 14(11) del regolamento n. 726/2004, che prevede 8 anni di data protection e 10 anni di marketing protection, estendibili fino a 11 anni se, durante i primi 8 anni dei 10, il titolare ottiene un’autorizzazione per una o più nuove indicazioni terapeutiche con significativo beneficio clinico;
  • l’articolo 266 TFUE, relativo all’obbligo per l’istituzione di adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alle sentenze della Corte.

Ragionamento del Tribunale sull’articolo 14(11) del regolamento n. 726/2004

Il Tribunale ribadisce che la disposizione riflette un equilibrio tra due obiettivi complementari: incentivare la ricerca di nuove indicazioni terapeutiche con beneficio clinico significativo e, al contempo, favorire l’ingresso dei generici. Per questo il legislatore ha subordinato il premio dell’anno aggiuntivo al rigoroso rispetto del termine di otto anni, senza prevedere deroghe. Ne deriva che l’ottenimento dell’autorizzazione della nuova indicazione entro quel termine è un presupposto necessario e tassativo per estendere la protezione da 10 a 11 anni.

Irrilevanza della tesi della Commissione basata sul “termine ragionevole” e sull’articolo 266 TFUE

Il Tribunale respinge l’argomento secondo cui, a causa del contenzioso precedente e dell’obbligo di esecuzione della sentenza del 16 marzo 2023, la Commissione avrebbe potuto adottare la decisione entro un ragionevole periodo successivo. La contestazione di Teva non riguardava il momento di adozione della decisione finale in sé, bensì il fatto che l’autorizzazione della nuova indicazione non era stata ottenuta entro i primi otto anni del periodo decennale. Inoltre, l’articolo 266 TFUE non conferisce alla Commissione una competenza ulteriore per modificare il contenuto o le condizioni poste dalla normativa vigente.

Esito sulla legittimità della decisione impugnata

Poiché l’autorizzazione della nuova indicazione terapeutica era stata concessa solo il 13 maggio 2022, quando il termine degli otto anni era ormai spirato il 2 febbraio 2022, la condizione di cui all’articolo 14(11) non era soddisfatta. La Commissione non poteva dunque legittimamente accordare a Tecfidera l’estensione della protezione di mercato da 10 a 11 anni. Per tale ragione il Tribunale dichiara che la decisione impugnata non era conforme al diritto dell’Unione e non rispettava l’articolo 266 TFUE.

Admissibilità e spese

Il Tribunale dichiara inoltre manifestamente irricevibile la domanda della ricorrente nella parte in cui mirava ad annullare in modo generico eventuali decisioni future non identificate. Quanto alle spese, la Commissione è condannata a sopportare, oltre alle proprie, quelle di Teva, comprese quelle della fase cautelare, mentre Biogen sostiene le proprie spese.

Principio affermato

La pronuncia chiarisce che l’estensione della protezione di mercato prevista per i medicinali centralizzati è subordinata a una condizione temporale rigorosa e non derogabile: la nuova indicazione terapeutica deve essere autorizzata entro i primi otto anni del periodo di protezione decennale. Né il contenzioso pregresso né l’obbligo di esecuzione delle sentenze possono giustificare una deroga a tale requisito.

Come è indicizzato

Materiefarmaci per uso umanoautorizzazione all'immissione in commercioprotezione dei dati e protezione di mercatodiritto processuale dell'unione europeaesecuzione delle sentenze

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