Cassazione Penale, Sentenza n. 42484/2024 del 20/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza per tre motivi principali: (1) violazione di legge e vizio di motivazione perché il Tribunale non avrebbe esplicitato le ragioni che giustificassero la confisca in rapporto alla pericolosità dei beni, nonostante la facoltatività della confisca; (2) analoga censura sulla carenza motivazionale rispetto al nesso tra beni e reato; (3) abnormità del provvedimento di confisca in quanto le attrezzature balneari erano state in precedenza sottoposte a sequestro probatorio e successivamente dissequestrate con provvedimento del PM del 22.7.2019, anteriore alla prima sentenza del 12.5.2021, facendo dunque valere l'irrilevanza della confisca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi due motivi manifestamente infondati: la motivazione del Tribunale era esplicita e logica nel ricondurre gli ombrelloni e i lettini al reato (occupazione arbitraria dell'arenile) e nel ritenere sussistente il pericolo di reiterazione del reato se l'imputato mantenesse la disponibilità delle attrezzature. Il terzo motivo è stato dichiarato nuovo rispetto al primo ricorso e quindi inammissibile; inoltre la Corte ha precisato che la confisca può essere disposta anche in assenza di un precedente sequestro cautelare, purché vi siano norme che la consentano o impongano, citando giurisprudenza di legittimità in tal senso. Per l'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro tremila.
Norme richiamate
art. 1161 cod. nav.
Il reato contestato si riferisce alle norme del codice della navigazione relative all'occupazione dell'arenile; la Corte utilizza tale riferimento per qualificare il fatto per cui è stata disposta la confisca degli oggetti impiegati nell'illecito
art. 173, comma 1, disposizioni attuative cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma citata in relazione ai motivi di ricorso per cassazione e ai termini/formalità dell'impugnazione; utilizzata per ricondurre i primi due motivi alle regole di esposizione del ricorso
Sentenza Sez. 3, n. 17066 del 04/02/2013 (Rv. 255113 - 01)
Sez. 3, n. 17066 del 04/02/2013, Rv. 255113 - 01
Giurisprudenza di legittimità richiamata per affermare che la confisca può essere ordinata anche in assenza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro, purché esistano norme che la permettano o impongano
Corte costituzionale, sent. n. 186/2000
Corte cost. sent. n. 186/2000
Richiamata in tema di responsabilità per l'impugnazione inammissibile e per la determinazione della sanzione pecuniaria in caso di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- La confisca può essere disposta anche in assenza di un precedente sequestro cautelare, se esistono norme che autorizzano o impongono l'ablazione: non è necessariamente annullata dal fatto che sia mancato un sequestro tempestivo
- Per disporre la confisca su beni utilizzati per commettere il reato è sufficiente che il giudice motivi il rapporto di strumentalità o il rischio di reiterazione del reato mediante la disponibilità dei beni (giudizio di pericolosità); la motivazione non deve essere formale ma chiara e logicamente collegata ai fatti
- Motivi nuovi introdotti in Cassazione rispetto a questioni già decise in precedenti gradi o in precedenti ricorsi possono essere dichiarati inammissibili: le censure devono essere coerenti con la strategia difensiva già seguita e tempestive
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile è possibile l'imposizione di una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente se non sussiste colpa nel determinare l'inammissibilità; è importante valutare la fondatezza e l'ammissibilità delle censure prima di proporre ricorso
- Per contrastare una confisca in casi simili conviene: (a) dimostrare l'assenza di nesso di strumentalità fra beni e reato, (b) provare l'assenza di pericolo di reiterazione (es. perdita della disponibilità dei beni o uso illecito non più possibile), e (c) sollevare tempestivamente contestazioni processuali rilevanti già nei gradi precedenti
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