Cassazione Civile, Ordinanza n. 27733/2024 del 25/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (condividenti)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di scioglimento di comunione ereditaria/tra condividenti, nel quale il tribunale aveva disposto la divisione del compendio, fissato un conguaglio, mantenuto la comunione solo su alcune aree esterne di servizio e accolto una domanda risarcitoria di una parte, respingendo quella proposta in via riconvenzionale dall'altra. In appello la parte poi ricorrente aveva censurato: 1) l'improcedibilità della domanda di divisione per la presenza di abusi edilizi sul bene, sostenendo che non tutti gli abusi fossero sanabili e che mancasse documentazione urbanistica completa; 2) la stima del cespite e il mancato mantenimento della comunione sulla piscina e relativi accessori, deducendo che tali beni erano sempre stati utilizzati da tutti; 3) il rigetto della propria domanda risarcitoria. Con il secondo motivo di ricorso per cassazione ha poi contestato la regolazione delle spese del grado di appello, ritenendo che dovessero essere compensate perché la sentenza di primo grado era stata corretta su istanza congiunta di tutte le parti. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile: quanto alla questione urbanistica, perché la sentenza impugnata si fondava su una doppia ratio decidendi e il ricorso non aggrediva specificamente anche la ratio autonoma della sanatoria degli abusi; quanto alla piscina, perché il giudice di merito aveva correttamente valorizzato il diritto potestativo di chiedere lo scioglimento della comunione e la discrezionalità nella formazione delle quote, oltre al fatto che l'attribuzione pro indiviso di un bene non comodamente divisibile richiede una domanda congiunta; quanto alla domanda risarcitoria, perché la censura mirava soltanto a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato, poiché la conferma integrale della decisione di primo grado giustificava la condanna alle spese del grado di appello, e la correzione materiale della sentenza non incideva sul regime delle spese. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alle spese e applicando anche la sanzione ex art. 96 c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure relative alla divisione del compendio, agli abusi edilizi, al mantenimento della comunione sulla piscina e al rigetto della domanda risarcitoria, sia per mancata aggressione di una ratio decidendi autonoma sia perché le doglianze miravano a una rivalutazione del merito. Ha inoltre respinto il motivo sulle spese, ritenendo corretta la loro regolazione in base all'esito complessivo del giudizio di appello. La parte ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c. in favore dei controricorrenti e di un'ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
La decisione è stata resa in conformità alla proposta del consigliere relatore, con applicazione delle conseguenze processuali previste per tale rito camerale.
art. 360 c.p.c.
Sono stati dedotti vizi di violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, ma le censure sono state ritenute inammissibili o infondate.
art. 116 c.p.c.
Richiamato come norma asseritamente violata nella doglianza sul primo motivo, senza che la censura sia stata accolta.
art. 132 c.p.c.
Richiamato sia in relazione alla motivazione della sentenza di appello sia nel motivo sulle spese; la Corte ha escluso la denunciata violazione.
art. 17 della Legge n. 47 del 1985
Richiamato in relazione agli abusi edilizi e alla nullità urbanistica; la Corte ha affermato la necessità di considerare la sanatoria e la natura testuale della nullità urbanistica.
art. 46 del D.P.R. n. 380 del 2001
La nullità urbanistica va ricondotta alla nullità testuale ex art. 1418, comma 3, c.c.; se nell'atto è indicato il titolo urbanistico, il contratto è valido a prescindere dalla conformità sostanziale dell'opera.
art. 12 disp. prel. c.c.
Richiamato nella censura sul primo motivo, senza specifica accoglienza; non emerge un'autonoma interpretazione decisiva nel dispositivo.
art. 1418, comma 3, c.c.
La nullità prevista dalla normativa urbanistica è qualificata come nullità testuale e specifica declinazione di quella prevista dall'articolo.
art. 1102 c.c.
L'uso della cosa comune da parte dei comunisti è coerente con il regime di comunione, ma non impedisce di chiedere lo scioglimento della comunione.
artt. 718 e 720 c.c.
L'assegnazione di un bene non comodamente divisibile a più coeredi in comunione è possibile solo su richiesta congiunta dei coeredi interessati.
art. 2932 c.c.
La parziale difformità urbanistica non impedisce la pronuncia ex art. 2932 c.c. quando l'atto traslativo non sarebbe nullo.
art. 96 c.p.c.
Poiché il ricorso è stato definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha applicato le conseguenze sanzionatorie previste, condannando la parte ricorrente al pagamento di somme ulteriori.
art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e una di esse non viene specificamente censurata, il ricorso è inammissibile perché la ratio non impugnata si consolida come giudicato interno e sorregge da sola la decisione.
- La nullità urbanistica è una nullità testuale: la validità dell'atto non dipende dalla conformità sostanziale dell'opera al titolo edilizio, ma dalla presenza nell'atto della dichiarazione degli estremi del titolo urbanistico riferibile all'immobile.
- Le irregolarità urbanistiche che non incidono sulla commerciabilità del bene, o che restano nell'ambito della parziale difformità, non impediscono la validità del trasferimento né la pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c.
- In tema di comunione e divisione ereditaria, l'uso comune del bene non impedisce lo scioglimento della comunione, perché ciascun partecipante conserva il diritto potestativo di chiederlo; il giudice dispone di ampia discrezionalità nella formazione delle porzioni.
- L'assegnazione pro indiviso di un bene non comodamente divisibile a più coeredi presuppone una domanda congiunta dei coeredi interessati; la richiesta di uno solo non è sufficiente.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa lettura dei fatti accertati dal giudice di merito, salvo vizi motivazionali nei limiti oggi ammessi.
- Le spese di lite devono essere regolate in base all'esito complessivo e finale del giudizio; la correzione di un errore materiale, specie se richiesta congiuntamente dalle parti, non comporta di per sé una diversa statuizione sulle spese.
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