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Ordinanza

Ordinanza n. 2551/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202604284

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: informazione antimafia interdittiva emessa dalla Prefettura di Reggio Calabria il 6 febbraio 2026 e ordinanza cautelare del TAR Calabria - Reggio Calabria che aveva respinto la domanda cautelare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione prefettizia)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha impugnato in appello l’ordinanza cautelare del TAR Calabria - Reggio Calabria, che aveva rigettato la domanda di sospensione dell’informazione antimafia interdittiva prefettizia. Dalla motivazione dell’ordinanza non risultano specificamente enunciati i singoli motivi di ricorso o d’appello; il giudice rileva tuttavia che i motivi dedotti in primo grado, pur da esaminare compiutamente nel merito, non presentano prima facie elementi di fondatezza con riguardo all’apparato motivazionale dei provvedimenti impugnati. L’appellante ha inoltre richiamato fatti sopravvenuti, ritenuti irrilevanti dal Consiglio di Stato in applicazione del principio tempus regit actum, poiché non modificativi del quadro indiziario posto a fondamento dell’interdittiva.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, confermando il rigetto della domanda di sospensione dell’interdittiva. Quanto al fumus boni iuris, nella cognizione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto che i motivi proposti non evidenziassero una manifesta fondatezza dei rilievi concernenti l’apparato motivazionale dei provvedimenti impugnati, rimettendo il loro esame compiuto alla fase di merito davanti al TAR. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto prevalente l’interesse pubblico a scongiurare rischi di inquinamento della realtà economica da parte della criminalità organizzata. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dell’appellante.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, l’appello contro il rigetto della sospensione di un’informazione antimafia interdittiva può essere respinto quando, allo stato della cognizione sommaria, i motivi non evidenzino una prima facie fondatezza delle censure relative all’apparato motivazionale, ferma la necessità di un esame pieno nella fase di merito.
  • In applicazione del principio tempus regit actum, i fatti sopravvenuti non incidono sulla legittimità di un’informazione antimafia interdittiva se non modificano il quadro indiziario esistente al momento dell’adozione dell’atto.
  • Nel bilanciamento cautelare relativo a un’informazione antimafia interdittiva, l’interesse pubblico a prevenire il rischio di inquinamento dell’economia da parte della criminalità organizzata può prevalere sull’interesse dell’impresa alla sospensione dell’atto nelle more del giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazione
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipi di precauzione e prevenzione

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