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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33731/2024 del 05/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di condanna confermata in appello a loro carico per reati fallimentari: Apostol per il reato di bancarotta per operazioni dolose (art. 223 comma 2 n. 2 r.d. 267/42) e Bonacini per bancarotta documentale e correlati (art. 217 comma 2 e 224 r.d. 267/42). I motivi di ricorso denunciavano: carenze motivazionali (presunta mancata presa di posizione su profili decisivi del primo grado), insufficiente prova della volontarieta' delle omissioni fiscali, possibile responsabilita' di terzi (studio professionale), violazione di legge e travisamento del fatto, mancata concessione delle attenuanti generiche e questione di costituzionalita' dell'art. 223 comma 2 n. 2 L.F. (per presunta responsabilita' oggettiva).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto le doglianze generiche e non confrontate con la ratio decidendi delle sentenze di merito, richiamando il divieto di rivedere in sede di legittimita' la valutazione del fatto e delle prove. La Corte ha confermato che le omissioni e le operazioni dolose (in particolare le plurime evasioni fiscali e la mancata tenuta o consegna della contabilità) erano state adeguatamente provate e causalmente correlate al dissesto della societa'. Ha respinto la questione di costituzionalita' dell'art. 223, affermando che la norma richiede dolo generico e non configura responsabilita' oggettiva. Ha inoltre ritenuto legittima la valutazione negativa sulle attenuanti generiche adottata dai giudici di merito. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 223 comma 2 n. 2 r.d. n. 267/1942 (L.F.)

    La norma incriminatrice configura la bancarotta per operazioni dolose come reato causale a forma libera; richiede dolo generico (coscienza e volonta' delle operazioni e prevedibilita' del dissesto) e non e' interpretata come responsabilita' oggettiva. Le omissioni sistematiche di versamenti fiscali possono costituire operazioni dolose se hanno carattere di pervicacia e sono eziologicamente collegate al dissesto.

  • art. 217 comma 2 r.d. n. 267/1942

    Norma riferita ai reati documentali in sede di fallimento; applicata per valutare l'omessa tenuta dei libri contabili e la responsabilita' di Bonacini per bancarotta documentale.

  • art. 224 r.d. n. 267/1942

    Richiamata in connessione con le violazioni contabili e le relative responsabilita' degli amministratori.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede conseguenze per l'inammissibilita' del ricorso, compresa la condanna alle spese di procedimento.

  • art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai vizi dedotti in cassazione; i motivi generici o non specificamente confrontati con la motivazione di merito sono inammissibili.

  • artt. 25 comma 2 e 27 comma 2 Cost.

    Citati nella questione di costituzionalita'; la Corte ha ritenuto che le prescrizioni costituzionali sulla determinatezza della fattispecie penale e sulla colpevolezza siano rispettate dall'art. 223, che non impone responsabilita' oggettiva.

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Richiamati in relazione alla discrezionalita' del giudice di merito nella determinazione della pena e nella valutazione delle attenuanti e aggravanti.

  • art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.

    Prevede i limiti della formulazione del ricorso per cassazione; la Corte ha osservato che i motivi sono richiamati nei limiti strettamente necessari.

Massime di principio

  • In cassazione non e' consentita una riedizione del giudizio di fatto: i motivi generici che chiedono una diversa valutazione delle prove sono inammissibili.
  • Le omissioni sistematiche nei versamenti fiscali possono integrare le 'operazioni dolose' rilevanti ai fini della bancarotta se persistenti e causalmente correlate al dissesto, anche quando la societa' abbia avuto utili limitati.
  • L'art. 223 comma 2 n. 2 e' interpretato dalla giurisprudenza come reato che richiede dolo generico (consapevolezza e volonta'), non una responsabilita' oggettiva; le questioni di costituzionalita' basate su questa presunta indeterminatezza sono difficilmente fondate.
  • La mancata consegna o la mancata tenuta della contabilita' e l'irreperibilita' degli amministratori aggravano la posizione dell'imputato e possono giustificare condanne per bancarotta documentale.
  • La concessione delle attenuanti generiche resta valutazione discrezionale del giudice di merito: per contestarne il diniego occorre motivazione specifica e non semplici richieste generiche.
  • L'eccezione di responsabilita' di terzi (es. consulenti) necessita di prove concrete; l'invocazione generica di colpe altrui non esime l'amministratore dalle proprie responsabilita' se emergono elementi di dolo o negligenza gravemente colpevole.

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