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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30997/2022 del 11/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per i reati di rapina impropria (art. 628 c.p.) e resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), deducendo: 1) manifesta illogicità della motivazione perché, secondo l'imputato, le immagini video non avrebbero documentato alcuna colluttazione né violenza, dunque non sarebbero integrati né la rapina impropria né la resistenza; 2) manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge per il rifiuto della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, in quanto la Corte d'appello avrebbe trascurato elementi favorevoli come il comportamento successivo, l'incensuratezza, il risarcimento del danno e il percorso riabilitativo, basandosi invece su un precedente di polizia per furto e sulla non modesta entità del fatto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla prima censura ha ritenuto che le critiche consistessero in una rivalutazione del merito: la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente che, stando al verbale di arresto, alle annotazioni di servizio e ai fotogrammi parziali, si era verificato uno scontro fisico e una successiva resistenza bloccata con le manette, sicché non v'è vizio logico da cassare. Sulla seconda censura ha confermato che la Corte d'appello poteva ritenere preponderanti elementi ostativi alla sospensione condizionale (serietà del fatto e precedente di polizia) senza esaminare tutti gli elementi dell'art. 133 c.p. La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., essendo il ricorso ritenuto proposto con colpa.

Norme richiamate

  • art. 628 cod. pen.

    Norma riferita al reato di rapina; la Corte territoriale ha ritenuto integrata la rapina impropria in ragione della violenza esercitata durante la sottrazione dei beni e della successiva condotta violenta dell'imputato.

  • art. 337 cod. pen.

    Norma sul reato di resistenza a pubblico ufficiale; la Corte ha interpretato i fatti come resistenza effettiva, non mero contatto, dato lo scontro fisico e la necessità di immobilizzare l'imputato con le manette.

  • art. 133 cod. pen.

    Disposizione sui criteri per la concessione della sospensione condizionale della pena; la Corte d'appello ha correttamente scelto quali elementi ritenere prevalenti (serietà del fatto e precedenti) e non ha l'obbligo di richiamare tutti i fattori elencati nella norma.

  • L. n. 46/2006

    La novella ha delimitato il sindacato della Cassazione, ribadendo che il controllo di legittimità non può sostituirsi alla valutazione di merito; la Corte ha richiamato questo principio per escludere la rilevanza di una rivalutazione probatoria in sede di legittimità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende per aver proposto il ricorso con colpa.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione, salvo vizio di motivazione logico-giuridica, non può riaprire la valutazione delle risultanze di fatto: le critiche che chiedono una diversa valutazione probatoria sono inammissibili.
  • Prove video parziali non scalfiscono la valutazione di merito se non risultano incompatibili con la ricostruzione degli organi di polizia; il giudice di merito può valorizzare verbali, annotazioni e fotogrammi in combinato disposto.
  • In tema di sospensione condizionale della pena (art. 133 c.p.) il giudice di merito può limitarsi a indicare gli elementi che ritiene prevalenti nella valutazione prognostica e non è obbligato a esaminare o menzionare tutti i fattori elencati dalla norma.
  • La proposizione di un ricorso manifestamente ricognitivo del merito o carente sotto il profilo della leggibilità giuridica può essere dichiarata inammissibile e comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • La presenza di precedenti di polizia e la gravità delle modalità della condotta (es. fuga pericolosa, introduzione in edificio pubblico, resistenza persistente) sono elementi idonei a precludere benefici penitenziari come la sospensione condizionale.

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