Cassazione Civile, Ordinanza n. 11289/2026 del 27/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce dal rapporto concessorio per la distribuzione del gas in un ambito territoriale comunale. Dopo la scadenza della concessione il 31 dicembre 2015 e in attesa del nuovo affidamento, il Comune ha ottenuto un decreto ingiuntivo per euro 633.850,13, qualificando come dovuto un canone di 3,34 centesimi per metro cubo di gas distribuito nel 2016, nel 2017 e nei primi due trimestri del 2018. La società ha proposto opposizione sostenendo che, cessata la concessione, non fosse automaticamente dovuto il canone nella misura originariamente pattuita; in via riconvenzionale ha chiesto di accertare che il canone dovesse essere rideterminato secondo il contratto-tipo richiamato dal contratto inter partes e dal d.lgs. n. 164/2000. In appello ha dedotto, in sintesi, che la Corte territoriale non avesse esaminato la censura sulla concreta determinazione del canone, che avesse omesso di valutare fatti decisivi relativi all’alterazione dell’equilibrio economico del rapporto nella fase di proroga ex lege, e che avesse errato nel ritenere possibile la tutela solo tramite recesso, senza considerare che il recesso non sarebbe stato praticabile sic et simpliciter e che il problema economico restava irrisolto. In cassazione ha quindi dedotto: 1) nullità della sentenza per carenza totale di motivazione sul primo motivo di appello; 2) omesso esame di fatti decisivi e motivazione illogica sulla sproporzione tra canone e remunerazione tariffaria; 3) violazione dell’art. 14, comma 7, d.lgs. n. 164/2000, contestando l’affermazione secondo cui la società avrebbe potuto tutelarsi sciogliendosi dal rapporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi. Quanto al primo, ha affermato che il quadro normativo, come interpretato anche dalla Corte costituzionale e dai precedenti di legittimità, consente al concessionario di chiedere la revisione del canone; in caso di mancato accordo, il rimedio è il recesso, non la riduzione giudiziale del canone. Ha quindi rilevato che, ai fini dell’ammissibilità della censura, sarebbe stata necessaria una previa richiesta di revisione del canone ai sensi dell’art. 165 d.lgs. n. 50/2016, non allegata. Quanto al secondo motivo, lo ha dichiarato inammissibile perché la sentenza impugnata era confermativa di quella di primo grado e perché il fatto storico era stato comunque preso in considerazione; inoltre ha ritenuto che non fosse dimostrata la decisività del fatto omesso, richiamando anche le valutazioni della Corte territoriale sulla persistente eccedenza della remunerazione tariffaria rispetto al canone. Quanto al terzo motivo, ha dichiarato l’inammissibilità, osservando che la Corte d’appello non aveva affermato un recesso libero e immediato, ma aveva semplicemente interpretato la domanda della società, la quale aveva sempre chiesto la rideterminazione del canone e non lo scioglimento del rapporto. Il ricorso è stato quindi respinto; la società ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 14, comma 7, d.lgs. n. 164/2000
"[i]l gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento"
La prosecuzione del servizio dopo la scadenza della concessione è obbligatoria per il gestore uscente; la disciplina è stata letta in combinazione con i rimedi di revisione del canone e, in mancanza di accordo, di recesso.
art. 1, comma 453, L. 11 dicembre 2016, n. 232
Norma interpretativa autentica che stabilisce che il canone dovuto dalla società di distribuzione al concedente è quello previsto dal contratto.
art. 165, commi 1 e 6, d.lgs. n. 50/2016
Nel rapporto di concessione deve essere salvaguardato l’equilibrio economico-finanziario; il concessionario può chiedere la revisione e, se manca l’accordo, può recedere.
art. 143, comma 8, d.lgs. n. 163/2006
Richiamato come disposizione sostanzialmente analoga all’art. 165 d.lgs. n. 50/2016 sul mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario della concessione.
art. 360 c.p.c., n. 3
Parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360 c.p.c., n. 4
Parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per difetto di motivazione.
art. 360 c.p.c., n. 5
Parametro del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo; il vizio non ricorre se il fatto storico è stato comunque considerato.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato come parametro del dovere di motivazione della sentenza.
art. 132, n. 4, c.p.c.
Richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza.
art. 380-bis c.p.c.
Indica la trattazione del ricorso in adunanza camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.
d.m. 5 febbraio 2013
Ha approvato il contratto-tipo richiamato dalla ricorrente per sostenere la disciplina del canone dopo la scadenza della concessione.
art. 27 del contratto inter partes
Prevedeva il rinvio al contratto-tipo e l’eventuale stipula di un’appendice ricognitiva degli adeguamenti.
art. 28 del contratto inter partes
Era richiamato dalla ricorrente per sostenere la disciplina del canone, ma la Corte ha ritenuto non decisivo il suo invocato contenuto ai fini della richiesta giudiziale di rideterminazione.
Massime di principio
- Nelle concessioni di servizi pubblici di distribuzione del gas scadute ma prorogate ex lege fino al nuovo affidamento, il gestore uscente resta obbligato alla prosecuzione del servizio limitatamente all’ordinaria amministrazione, mentre l’equilibrio economico del rapporto deve essere salvaguardato attraverso la domanda di revisione del canone e, in caso di mancato accordo, mediante il recesso, non attraverso una riduzione giudiziale del canone.
- La censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se la decisione impugnata è meramente confermativa della sentenza di primo grado senza che il ricorrente confronti specificamente le differenti rationes delle due decisioni, e comunque non ricorre quando il fatto storico sia stato comunque considerato dal giudice.
- L’omesso esame di singoli elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. se il fatto storico rilevante è stato comunque apprezzato; il vizio richiede inoltre che il fatto trascurato sia decisivo, nel senso che la sua considerazione avrebbe necessariamente condotto a una decisione diversa.
- Quando la tutela azionata mira alla rideterminazione del corrispettivo o del canone di concessione, l’ammissibilità della domanda o del motivo di impugnazione può dipendere dalla previa attivazione del procedimento di revisione previsto dalla disciplina di settore; in mancanza, non è consentito supplire con una pronuncia giudiziale di riduzione del canone.
- Il recesso dal rapporto concessorio, in presenza di disciplina che tutela l’equilibrio economico-finanziario, non opera come rimedio automatico e immediato, ma presuppone l’attivazione della procedura di revisione e il mancato accordo tra le parti.
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