Corte di giustizia, Sentenza C-354/22
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 23 novembre 2023. — Weingut A contro Land Rheinland-Pfalz. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht. — Rinvio pregiudiziale - Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Etichettatura e presentazione nel settore vitivinicolo - Denominazioni di origine e indicazioni geografiche - Regolamento delegato (UE) 2019/33 - Articolo 54, paragrafo 1, secondo comma - Indicazione dell’azienda viticola che effettua la vinificazione - Affitto di vigneti e locazione dell’impianto di pressatura presso un’altra azienda viticola - Vinificazione effettuata interamente nell’azienda viticola eponima. — Causa C-354/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta in senso non restrittivo la nozione di vinificazione "interamente effettuata" nell'azienda viticola eponima. L'uso di un torchio preso in locazione per 24 ore presso un'altra azienda non impedisce, di per sé, l'indicazione in etichetta dei termini riservati, se l'impianto è a disposizione esclusiva dell'azienda eponima e se questa dirige, controlla e assume la responsabilità della pressatura. È inoltre irrilevante che la pressatura sia eseguita dai dipendenti dell'azienda locatrice o che tale azienda abbia un interesse economico proprio sulle modalità di lavorazione.
Interpretazione dell'articolo 54, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2019/33: quando la vinificazione può dirsi "interamente effettuata" nell'azienda viticola eponima ai fini dell'uso dei termini "Weingut" e "Gutsabfüllung" in etichetta.
La questione giuridica
Nell'ambito di un vino ottenuto da uve provenienti da vigneti affittati, la Corte è chiamata a stabilire se la vinificazione possa considerarsi "interamente effettuata" nell'azienda viticola eponima quando la pressatura avviene in un torchio preso in locazione per 24 ore presso un'altra azienda viticola; se sia necessario che la pressatura sia svolta dal personale dell'azienda eponima o sotto controllo in loco; se possano intervenire i dipendenti dell'azienda locatrice anche in caso di imprevisti; e se rilevi un interesse proprio dell'azienda locatrice legato a remunerazione e qualità.
Principio di diritto
Ai fini dell'articolo 54, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato 2019/33, la vinificazione può considerarsi interamente effettuata nell'azienda viticola eponima anche se la pressatura delle uve avviene in un impianto preso in locazione per breve tempo presso un'altra azienda, purché l'impianto sia messo a disposizione esclusiva dell'azienda eponima per il tempo necessario all'operazione e quest'ultima assuma la direzione effettiva, il controllo stretto e permanente e la responsabilità dell'operazione; è irrilevante che la pressatura sia materialmente eseguita da dipendenti dell'azienda locatrice o che quest'ultima abbia un proprio interesse economico alle modalità di esecuzione, salvo che resti fermo il controllo effettivo dell'azienda eponima.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 1308/2013
- Articolo 3, paragrafo 3, regolamento (UE) n. 1308/2013
- Articolo 122, paragrafo 1, lettera c), punto iii), regolamento (UE) n. 1308/2013
- Regolamento (UE) n. 1307/2013
- Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), regolamento (UE) n. 1307/2013
- Regolamento delegato (UE) 2019/33
- Articolo 54, paragrafo 1, secondo comma, regolamento delegato (UE) 2019/33
- Allegato VI del regolamento delegato (UE) 2019/33
- Regolamento delegato (UE) 2021/1375
Interpretazione dell'articolo 54, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2019/33
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesverwaltungsgericht in una controversia tra una azienda viticola tedesca e il Land Renania-Palatinato. Il tema è l'uso in etichetta dei termini "Weingut" e "Gutsabfüllung" per vini prodotti anche con uve provenienti da vigneti affittati e pressate in un torchio locato temporaneamente presso un'altra azienda viticola.
Fatti e procedimento principale
Weingut A produce vino con uve dei propri vigneti e di vigneti in affitto. Uno dei vigneti affittati si trova a circa 70 km dalla sede principale; le uve sono coltivate dal viticoltore B secondo le istruzioni della ricorrente e, per 24 ore dopo la vendemmia, viene locato in esclusiva un impianto di pressatura presso l'azienda di B. La pressatura avviene nei locali di B, secondo le pratiche enologiche di Weingut A; poi il vino è trasferito nelle cisterne della ricorrente. Il Land ha negato l'uso delle diciture di azienda e di imbottigliamento in tenuta, ritenendo che mancasse un sufficiente legame funzionale e organizzativo con la sede dell'azienda eponima. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso della viticola; il giudice d'appello lo ha respinto; il Bundesverwaltungsgericht ha quindi investito la Corte.
Normativa rilevante
La Corte richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare:
- l'articolo 122, paragrafo 1, lettera c), punto iii), sui poteri delegati relativi ai termini che si riferiscono a un'azienda e alle condizioni d'uso;
- l'articolo 3, paragrafo 3, che rinvia alle definizioni del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1307/2013, che definisce l'"azienda" come l'insieme delle unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore nello stesso Stato membro. È centrale il regolamento delegato (UE) 2019/33, in particolare l'articolo 54, paragrafo 1, secondo comma, e l'allegato VI per la Germania. Sono valorizzati anche i considerando 34 e 48, che insistono sulla tutela del consumatore e sull'assenza di inganno.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
La Corte afferma che la nozione di "azienda" di cui all'articolo 54 del regolamento delegato 2019/33 è una nozione autonoma del diritto dell'Unione. Richiamando la definizione del regolamento n. 1307/2013 e la giurisprudenza sulle unità di produzione gestite dall'agricoltore, osserva che la nozione non si limita ai terreni di proprietà né ai vigneti vicini, ma può comprendere anche vigneti affittati situati altrove, purché restino soddisfatte le altre condizioni. Quanto al termine "interamente", la Corte chiarisce che esso significa che nessuna fase della vinificazione deve svolgersi fuori dall'azienda, ma non esclude l'uso di impianti presi in locazione temporanea, se questi sono a disposizione esclusiva dell'azienda eponima per il tempo necessario e se l'azienda eponima mantiene direzione effettiva, controllo stretto e permanente e responsabilità dell'operazione. La Corte collega tale lettura alla finalità di tutela dell'informazione corretta del consumatore, secondo cui l'indicazione dell'azienda deve attestare che le fasi principali del processo produttivo sono sotto la responsabilità del titolare cui è attribuita la qualità del prodotto.
Ragionamento sulle questioni dalla seconda alla quarta
La Corte precisa che l'articolo 54 non impone alcun nesso particolare tra l'azienda eponima e il personale che materialmente esegue la pressatura. Ne consegue che l'operazione può essere svolta anche da dipendenti dell'azienda locatrice, sempre che l'azienda eponima eserciti un controllo stretto e permanente e ne assuma la responsabilità esclusiva. In caso di problemi imprevisti durante la pressatura, le decisioni immediate devono essere prese dal titolare dell'azienda eponima o dal suo personale; non è sufficiente una mera delega a terzi. La Corte aggiunge che un interesse economico proprio dell'azienda locatrice, anche se previsto contrattualmente mediante un supplemento di remunerazione legato a resa e qualità, non incide sulla qualificazione della vinificazione come effettuata nell'azienda eponima, purché resti fermo il controllo della stessa.
Dispositivo
La Corte risponde che la pressatura in un impianto preso in locazione per breve tempo non esclude la vinificazione interamente effettuata nell'azienda viticola eponima, se l'impianto è a sua disposizione esclusiva per il tempo necessario e se essa dirige, controlla e risponde dell'operazione. Inoltre, la vinificazione resta qualificabile come interamente effettuata nell'azienda eponima anche se la pressatura è materialmente eseguita da dipendenti dell'azienda locatrice, e l'eventuale interesse proprio di quest'ultima non è decisivo.
Principio affermato
L'uso delle menzioni di azienda in etichetta nel settore vitivinicolo è compatibile con la locazione temporanea di un torchio presso un'altra azienda, purché la vinificazione resti sotto il controllo effettivo dell'azienda eponima e l'impianto sia a sua esclusiva disposizione per il tempo necessario alla pressatura; il personale della locatrice può intervenire senza che ciò osti di per sé all'indicazione, purché non venga meno la direzione e la responsabilità esclusiva della viticola eponima.
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