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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 04424/2026 del 03/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma delle condanne per estorsione aggravata in concorso. Battipaglia ha articolato sette motivi lamentando carenza e contraddittorieta della motivazione, travisamento e omissione di valutazione di prove (mancata dimostrazione di violenza o minaccia e del profitto, incertezza sul ruolo nell'organizzazione riconducibile al clan Marandino, mancata indicazione del momento di affiliazione, contraddizioni nelle dichiarazioni dei testi, erronea applicazione dell'aggravante di metodo mafioso e rifiuto ingiustificato della rinnovazione dell'istruttoria). Pingaro ha proposto un unico motivo chiedendo la derubricazione del fatto da estorsione a esercizio arbitrario delle proprie ragioni sulla base della esistenza di un decreto ingiuntivo a suo favore e della propria condizione di vittima di usura; ha inoltre contestato la mancata prova del mandato alla riscossione e la carenza di motivazione sull'aggravante di agevolazione mafiosa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi, ritenendoli infondati o non ammissibili per aspetti non devoluti in appello. Ha confermato le valutazioni di merito, inclusa la ricostruzione degli elementi dell'estorsione (violenza o minaccia e profitto) e l'applicazione dell'aggravante del metodo mafioso/agevolazione mafiosa. Ha respinto le censure sulla attendibilita delle dichiarazioni della persona offesa e dei testi e ha ritenuto legittima la mancata rinnovazione istruttoria in appello. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, in solido, al rimborso per la parte civile liquidato in euro 4.200,00 oltre accessori di legge. Le statuizioni civili pronunciate in favore dellAssociazione S.O.S. Antiracket Antiusura Salerno APS sono state confermate.

Norme richiamate

  • art. 629 cod. pen. (estorsione)

    La corte ha ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi del reato, ossia la violenza o la minaccia e il profitto ottenuto o perseguito, sulla base di dichiarazioni e captazioni; censure generiche non sono idonee a travolgere la valutazione di merito

  • art. 416 bis.1 cod. pen. e art. 7 L. 203/91 (aggravante metodo mafioso/agevolazione mafiosa)

    Laggravante si applica quando la violenza o la minaccia evocano la forza intimidatrice propria di un sodalizio mafioso; non e necessaria la prova di una struttura associativa formale del singolo ricorrente e l'aggravante ha natura oggettiva estendendosi ai concorrenti

  • art. 393 cod. pen. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni)

    Per derubricare a esercizio arbitrario e necessario provare che la violenza o minaccia fossero funzionali all'esercizio di un diritto effettivamente tutelabile; la Corte ha ritenuto che non ricorresse tale situazione nei fatti esaminati

  • art. 493 comma 3 cod. proc. pen. (deposizioni acquisite)

    Le dichiarazioni acquisite devono essere valutate dal giudice del merito; la Cassazione interviene solo se e dimostrabile che l'omessa o errata valutazione sia decisiva e manifesta

  • art. 192 cod. proc. pen. (motivazione)

    La decisione deve essere adeguatamente motivata; tuttavia la Cassazione limita il proprio controllo alla presenza di vizio decisivo, considerando in particolare i limiti derivanti dalla doppia conforme tra primo grado e appello

  • art. 606 cod. proc. pen. (motivi di cassazione)

    Definisce i motivi di ricorso in Cassazione; la Corte ricorda che le censure di merito sono in gran parte escluse e che il vizio di travisamento e valido solo se decisivo per il risultato

  • art. 603 cod. proc. pen. (rinnovazione istruttoria in appello)

    La rinnovazione in appello e rimessa al giudice di merito e la sua mancata concessione e incensurabile salvo che emergano lacune manifeste e decisive nellapparato motivazionale che avrebbero potuto essere eliminate con nuove prove

  • art. 616 comma 1 cod. proc. pen. (condanna alle spese processuali)

    A seguito del rigetto dei ricorsi la Corte dispone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ex lege

Massime di principio

  • In Cassazione il vizio di travisamento della prova e rilevante solo se il ricorrente dimostra la decisivita dell'elemento travisato o omesso rispetto alla motivazione complessiva
  • La figura della doppia conforme limita il sindacato della Cassazione sulla motivazione quando appello e primo grado formano un corpo argomentativo unitario
  • Laggravante del metodo mafioso puo essere applicata anche se solo alcuni concorrenti hanno materialmente compiuto le condotte intimidatorie, purché la minaccia evochi la forza intimidatrice del sodalizio
  • Per derubricare un'estorsione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni e necessario provare che la violenza o la minaccia fossero dirette a far valere un diritto effettivamente riconoscibile e non a conseguire un profitto indebito
  • Prove o atti non devoluti al giudice d'appello non possono essere valorizzati per la prima volta in Cassazione: tali censure risultano inammissibili
  • La rinnovazione dellistruttoria in appello e discrezionale e va richiesta con specificita; la mancata rinnovazione e censurabile in Cassazione solo se evidenti lacune decisive emergono dalla motivazione

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