Cassazione Civile, Ordinanza n. 25668/2022 del 31/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto, in via gradata, il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria dopo il rigetto della domanda da parte della Commissione territoriale e il successivo rigetto del Tribunale di Roma; la Corte d'appello aveva confermato il diniego ritenendo che la vicenda narrata fosse riconducibile a ragioni personali e familiari, che non risultasse allegata la richiesta di protezione alle autorità statali e che non emergessero situazioni di vulnerabilità o di stabile integrazione in Italia. Con il ricorso per cassazione il richiedente deduceva, con un primo motivo, violazione della Convenzione di Ginevra e dell'art. 14 d.lgs. 251/2007, lamentando un esame incompleto della situazione del Paese di origine e sostenendo il diritto a protezione sussidiaria o umanitaria; con un secondo motivo denunciava la mancata applicazione del sopravvenuto d.l. n. 130/2020 (indicato nel testo come d.l. n. 120/2020) e dell'art. 19 TUI, richiamando l'art. 8 CEDU. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché generici, non specificamente confrontati con la motivazione della sentenza impugnata e sostanzialmente diretti a sollecitare una nuova valutazione del merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che il primo motivo era un insieme di critiche generiche e confuse, privo di puntuali riferimenti alla motivazione della sentenza di merito e alla vicenda personale del richiedente, e che il secondo motivo non si confrontava con l'accertamento della Corte d'appello circa l'assenza di fattori di vulnerabilità e di stabile integrazione in Italia, limitandosi ad affermazioni astratte sulle condizioni del Paese di origine senza allegare fatti rilevanti ai fini dell'art. 8 CEDU. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata, perché il Ministero si era costituito tardivamente e solo per l'eventuale udienza orale. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La deduzione di violazione di legge deve essere formulata con specifico confronto con la decisione impugnata; non può risolversi in critiche generiche o in richiesta di rivalutazione del merito.
Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951
Richiamata dal ricorrente come fonte dello status di rifugiato, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
art. 14 d.lgs. 251/2007
Richiamato dal ricorrente per la protezione sussidiaria; la Corte non esamina nel merito la doglianza perché formulata in modo generico e non confrontato con la sentenza impugnata.
art. 19 TUI
La censura sulla mancata applicazione della disciplina sopravvenuta è stata ritenuta inammissibile perché non correlata alla motivazione della Corte di merito.
art. 8 CEDU
Il richiamo all'art. 8 CEDU non è stato ritenuto sufficiente in assenza di allegazioni specifiche di fatti rilevanti ai fini della vulnerabilità o dell'integrazione in Italia.
art. 380 bis c.p.c.
Norma sul procedimento camerale non partecipato dinanzi alla Corte di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
Norma che ha inserito nel d.P.R. n. 115 del 2002 il comma 1-quater sull'ulteriore contributo unificato.
art. 10 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della protezione umanitaria, senza che la censura superasse il vaglio di ammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura per violazione di legge o vizio di motivazione deve confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata; doglianze generiche, confuse o meramente assertive sono inammissibili.
- Non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle fonti istruttorie acquisite dai giudici di merito.
- In materia di protezione internazionale, la deduzione del diritto a status di rifugiato, protezione sussidiaria o tutela umanitaria deve essere accompagnata da allegazioni specifiche sulla vicenda personale, sulle richieste di protezione alle autorità del Paese di origine e sui concreti profili di vulnerabilità o di integrazione in Italia.
- Il richiamo alle condizioni generali del Paese di origine o a fonti internazionali non è sufficiente, da solo, se non si raccorda ai fatti allegati e agli accertamenti compiuti dal giudice di merito.
- Ai fini della protezione umanitaria o delle forme di tutela fondate sull'art. 8 CEDU, occorre allegare elementi individualizzanti e concreti, idonei a dimostrare una situazione di vulnerabilità personale o un radicamento significativo sul territorio nazionale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 31 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25552/2022 del 31/08/2022
- ordinanza_civile · 31 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25553/2022 del 31/08/2022
- ordinanza_civile · 31 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25554/2022 del 31/08/2022
- ordinanza_civile · 31 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25555/2022 del 31/08/2022
- ordinanza_civile · 31 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25556/2022 del 31/08/2022
- ordinanza_civile · 31 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25562/2022 del 31/08/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →