Cassazione Civile, Ordinanza n. 30106/2024 del 21/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta dalla banca creditrice contro un atto con cui la ricorrente, che aveva prestato fideiussione in favore della società debitrice, aveva costituito un'ipoteca a favore di un terzo per euro 365.000,00. Il tribunale aveva accolto la revocatoria ritenendo l'atto a titolo gratuito, successivo al sorgere del credito della banca e pregiudizievole per le ragioni creditorie. In appello, dopo la sopravvenuta sentenza resa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con la quale era stata accertata l'inesistenza del credito della banca, la corte territoriale ha comunque rigettato gli appelli, ritenendo sussistente un credito almeno eventuale/litigioso e non ravvisando un obbligo di sospensione del giudizio revocatorio ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c. Con il ricorso per cassazione la ricorrente deduceva violazione dell'art. 337, comma 2, c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che la corte d'appello, se riteneva la sentenza sull'inesistenza del credito non immediatamente vincolante nel giudizio revocatorio, avrebbe dovuto sospendere il processo in attesa del suo passaggio in giudicato; contestava dunque la possibilità di mantenere ferma la revocatoria in presenza di una decisione di primo grado che escludeva il credito posto a base dell'azione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nel caso di sopravvenuta decisione di primo grado sulla causa pregiudicante, il giudice della causa pregiudicata non ha l'obbligo ma soltanto la facoltà di sospendere il giudizio ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c.; può quindi scegliere se sospendere, conformarsi alla decisione impugnata oppure decidere in modo difforme, purché motivi adeguatamente. Ha inoltre osservato che l'azione revocatoria può essere proposta anche in presenza di un credito litigioso, e che non vi è un vincolo di pregiudizialità tecnica tale da imporre la sospensione necessaria. Poiché la corte d'appello aveva motivato in modo congruo e aveva autonomamente valutato gli effetti della sentenza resa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il ricorso è stato rigettato. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese, oltre a una condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e al contributo unificato ulteriore.
Norme richiamate
art. 337, comma 2, c.p.c.
La sospensione del processo pregiudicato è facoltativa, non obbligatoria, quando la causa pregiudicante sia stata decisa in primo grado ed è pendente impugnazione; il giudice può sospendere, conformarsi alla decisione o discostarsene con adeguata motivazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma invocata per denunciare la violazione di legge dedotta con il ricorso.
art. 2901 c.c.
L'azione revocatoria è ritenuta esperibile anche a tutela di un credito litigioso; il giudice della revocatoria può compiere un accertamento incidentale sull'esistenza del credito, purché non vi sia un giudicato irrevocabile contrario nella sede propria.
art. 295 c.p.c.
La sospensione necessaria è collegata ai soli casi di pregiudizialità in senso stretto e al rischio di contrasto tra giudicati, presupponendo anche l'identità delle parti.
art. 282 c.p.c.
La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva, elemento rilevante per escludere che la pendenza dell'impugnazione imponga automaticamente la sospensione.
art. 96, terzo comma, c.p.c.
La Corte, definendo il giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., applica la condanna per responsabilità aggravata nei casi previsti.
art. 96, quarto comma, c.p.c.
È stata applicata la condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende.
art. 380-bis c.p.c.
La definizione accelerata con proposta del consigliere delegato consente, in caso di rigetto conforme alla proposta, l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 2 L. 287/1990
Richiamata solo come riferimento al tema della nullità derivata delle fideiussioni; nel testo non risulta essere il fondamento decisivo della decisione di legittimità.
Massime di principio
- L'azione revocatoria ordinaria può essere proposta anche quando il credito dell'attore sia ancora litigioso, poiché l'esistenza del credito può essere verificata incidenter tantum nel giudizio revocatorio.
- Se la causa pregiudicante è stata decisa in primo grado ma è pendente impugnazione, la sospensione del giudizio pregiudicato ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c. è facoltativa e non necessaria.
- Il giudice del processo pregiudicato può: sospendere il giudizio, aderire alla decisione sopravvenuta oppure decidere in modo difforme, purché fornisca una motivazione adeguata.
- Non sussiste un obbligo di sospensione per il solo fatto che una sentenza di primo grado abbia accertato l'inesistenza del credito posto a base dell'azione revocatoria, finché tale decisione non sia irrevocabile.
- La sentenza che rigetta o accoglie la revocatoria può fondarsi anche su un accertamento incidentale del credito, ma tale accertamento resta privo di effetto preclusivo quando la questione è decisa nella propria sede naturale.
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