Cassazione Penale, Sentenza n. 10944/2024 del 15/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che aveva confermato la misura cautelare (arresti domiciliari poi sostituiti con obbligo di dimora) per i reati di sequestro di persona ed estorsione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. Contestava la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e dell'individuazione fotografica, evidenziando discrepanze nelle caratteristiche somatiche e nell'età nonché il fatto che le coindagate Galdiero e Visconti avessero escluso qualsiasi suo coinvolgimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile (motivi in parte manifestamente infondati e in parte generici). Ha ritenuto che il ricorrente non abbia confutato la motivazione del Tribunale che aveva richiamato riscontri alle dichiarazioni della persona offesa (documentazione di pagamenti estorti, videoriprese, fotografie di contatti telefonici con la coindagata Galdiero, dichiarazioni di quest'ultima circa l'incontro con la vittima) e le contraddizioni emergenti dalle dichiarazioni degli indagati. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione della attendibilità della persona offesa e della identificazione fotografica come valutazioni di fatto non sindacabili in sede di legittimità salvo casi di manifeste contraddizioni o mere congetture. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
giurisprudenza - Cass. Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, Rv. 278609
Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609
Principio secondo cui l'attendibilità della persona offesa e la valutazione della prova testimoniale sono questioni di fatto e, salvo manifeste contraddizioni, mere congetture o ipotesi non verificabili, non sono sindacabili in sede di legittimità.
regole processuali su inammissibilità e sanzioni
La declaratoria di inammissibilità di un ricorso per cassazione può comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somme alla Cassa delle Ammende, commisurate al grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La valutazione della attendibilità della persona offesa e l'individuazione fotografica sono, in linea generale, valutazioni di fatto riservate al giudice di merito e difficilmente rivedibili in Cassazione se la motivazione non presenta manifeste contraddizioni o ricorso a mere congetture.
- Un ricorso per cassazione che non confuta in modo specifico e puntuale i singoli elementi di riscontro citati nel provvedimento impugnato (es. documentazione, videoriprese, dichiarazioni di terzi) rischia di essere dichiarato inammissibile per genericità o manifesta infondatezza.
- Se la motivazione del giudice di merito evidenzia riscontri concreti alla testimonianza (documenti, filmati, tracce di contatti), il giudizio di attendibilità testimoniale viene rafforzato e perde forza l'eccezione difensiva basata su presunte discrepanze somatiche o anagrafiche non adeguatamente contrastate.
- Contraddizioni tra le dichiarazioni degli indagati e la presenza di ulteriori elementi probatori possono giustificare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza anche quando esistono dichiarazioni difensive negative.
- Nella redazione del ricorso di cassazione è essenziale indicare con precisione i punti della motivazione impugnata che si intendono censurare e fornire argomentazioni specifiche per evitare la declaratoria di inammissibilità.
- La possibilità di ottenere riforma di provvedimenti cautelari in sede di riesame o d'appello richiede che siano messi in luce elementi nuovi o vizi motivazionali gravi e non puramente dogmatici.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10931/2024 del 15/03/2024
- Sentenza penale · 15 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10932/2024 del 15/03/2024
- Sentenza penale · 15 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10933/2024 del 15/03/2024
- Sentenza penale · 15 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10934/2024 del 15/03/2024
- Sentenza penale · 15 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10937/2024 del 15/03/2024
- Sentenza penale · 15 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10938/2024 del 15/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →