Sentenza n. 934/2026 - Genova, Sezione 1
per l’annullamento - del Decreto del Dirigente del Dipartimento sviluppo economico della Regione Liguria - Settore Sviluppo strategico del tessuto produttivo e dell’economia ligure,-OMISSIS- avente ad oggetto “-OMISSIS-” di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale nel settore aerospaziale – Revoca del contributo di Euro -OMISSIS- concesso con decreto dirigenziale -OMISSIS-in favore della-OMISSIS-, notificato in data 14 febbraio 2023, - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso e, segnatamente e per quanto possa occorrere: a) della nota dirigenziale-OMISSIS- recante notifica del predetto decreto di revoca impugnato in principalità; b) della comunicazione di avvio del procedimento -OMISSIS-, avente ad oggetto “-OMISSIS-” di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale nel settore aerospaziale – Avvio del procedimento di revoca del contributo concesso”; c) della nota dirigenziale -OMISSIS- avente ad oggetto “-OMISSIS-” di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale nel settore aerospaziale – Avvio procedimento di revoca del contributo concesso – Nota di risposta a vs Memoria”; nonché per il risarcimento di tutti i danni subiti e/o subendi per effetto dei provvedimenti impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto regionale di revoca di un contributo concesso per un progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nel settore aerospaziale
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa beneficiaria)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa ha impugnato il decreto con cui la Regione ha revocato un contributo, ritenendo insussistente, già al momento della domanda e della concessione, il requisito di non trovarsi nella condizione di "impresa in difficoltà". Con il primo motivo ha sostenuto che il provvedimento dovesse essere qualificato come annullamento d'ufficio e che fosse stato adottato oltre il termine perentorio previsto dall'art. 21-nonies l. 241/1990, decorrente quantomeno dall'acquisizione del bilancio d'esercizio 2014, avvenuta il 10 aprile 2021 nell'ambito dei controlli regionali. Ha inoltre dedotto il difetto di motivazione sul bilanciamento tra interessi pubblici e privati e plurimi vizi di istruttoria, motivazione, presupposti, travisamento, irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà e sviamento. Con il secondo motivo ha contestato l'estensione della carenza del requisito anche al momento della concessione, agli esercizi successivi e alla fase di amministrazione straordinaria, sostenendo che la verifica dei requisiti dovesse riferirsi al momento della concessione dell'aiuto e che le sopravvenienze successive, inclusa la procedura concorsuale, fossero irrilevanti. La Regione ha eccepito l'inammissibilità o improcedibilità per la cessione del complesso aziendale e del credito controverso.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione preliminare regionale, affermando che il trasferimento in corso di causa del diritto controverso non determina l'automatica estromissione del cedente, poiché il processo prosegue tra le parti originarie, salvo intervento dell'acquirente. Nel merito ha qualificato il provvedimento come annullamento d'ufficio del beneficio economico, adottato per la ritenuta mancanza del requisito previsto dalla disciplina regionale e per gli effetti della dichiarazione non veritiera. Anche considerando la disciplina speciale sulle false dichiarazioni, il termine per l'autotutela decorreva, nella fattispecie, dall'acquisizione del bilancio 2014 il 10 aprile 2021, documento dal quale la Regione aveva tratto la carenza del requisito nell'ambito di un controllo specificamente finalizzato alla verifica dei requisiti. La comunicazione di avvio del procedimento di revoca non interrompe né rende rispettato il termine, poiché occorre l'adozione del provvedimento definitivo di autotutela; alla data del decreto, 13 febbraio 2023, risultava comunque decorso anche il termine più favorevole di diciotto mesi. Il TAR ha inoltre rilevato che la Regione conosceva da tempo le circostanze relative alla situazione dell'impresa, già rappresentate nel 2019, e aveva persino presentato domanda di insinuazione al passivo. Ha quindi accolto anche la censura relativa all'illegittima considerazione delle sopravvenienze successive alla concessione, ricordando che la verifica dell'assenza della condizione di impresa in difficoltà deve essere riferita al momento della concessione dell'aiuto e che le vicende successive, inclusa una procedura concorsuale, non assumono rilievo per tale requisito. Il provvedimento è stato annullato. La domanda risarcitoria è stata rigettata perché formulata genericamente, senza deduzione e allegazione del danno-conseguenza. La Regione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall’amministrazione anche dopo la scadenza del termine […] di cui al comma 1
Il provvedimento di revoca del contributo è stato qualificato come annullamento d'ufficio. Il termine per l'esercizio del potere decorre dalla scoperta effettiva della falsità solo quando l'amministrazione non avrebbe potuto conoscere prima i fatti con ordinaria diligenza; nel caso concreto decorreva dall'acquisizione del bilancio il 10 aprile 2021. La comunicazione di avvio non interrompe il termine, che deve essere rispettato mediante l'adozione dell'atto definitivo.
art. 75 d.P.R. 445/2000
qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
La disposizione costituisce il fondamento della decadenza dal beneficio in caso di dichiarazione non veritiera, ma non esclude, secondo la qualificazione operata dal giudice, il rispetto dei limiti temporali dell'annullamento d'ufficio.
art. 9 d.lgs. 123/1998
Richiamato tra i parametri di legittimità del provvedimento di revoca del contributo; la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della disposizione.
art. 111 c.p.c.
In caso di trasferimento a terzi del diritto controverso durante il processo, il giudizio prosegue tra le parti originarie; il cedente conserva la veste di sostituto processuale dell'acquirente fino all'eventuale intervento di quest'ultimo.
art. 39 c.p.a.
Consente il rinvio esterno alle norme del codice di procedura civile, tra cui l'art. 111 c.p.c. in materia di successione nel diritto controverso.
art. 2, comma 1, n. 18, Regolamento UE applicabile agli aiuti di Stato
La condizione di impresa in difficoltà rileva ai fini della verifica del requisito di ammissibilità al contributo; la verifica deve essere effettuata con riferimento al momento della concessione dell'aiuto.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale base processuale dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 11 delle Linee Guida regionali per l'attuazione dei progetti definitivi e la rendicontazione delle spese
Regione Liguria effettuerà controlli in ufficio in concomitanza della richiesta dei SAL e del saldo di ogni singolo contributo relativo allo specifico “Progetto definitivo”
La disposizione evidenzia il contesto dei controlli regionali nel quale fu acquisito il bilancio e accertata la situazione dell'impresa.
Massime di principio
- Il provvedimento amministrativo che elimina un contributo già concesso per l'asserita originaria mancanza di un requisito di ammissibilità è qualificabile come annullamento d'ufficio, anche se formalmente denominato revoca o decadenza.
- Quando la carenza del requisito viene desunta da documentazione acquisita dall'amministrazione nell'ambito di un controllo specificamente diretto alla verifica dei requisiti, il termine per l'esercizio dell'autotutela decorre dall'acquisizione e dalla conoscibilità di tale documentazione, se l'amministrazione avrebbe potuto accertare prima la circostanza con ordinaria diligenza.
- La comunicazione di avvio del procedimento di autotutela non interrompe né rende rispettato il termine perentorio per l'annullamento d'ufficio; entro tale termine deve essere adottato il provvedimento definitivo di autotutela.
- Il requisito dell'assenza della condizione di impresa in difficoltà deve essere verificato al momento della concessione dell'aiuto; le sopravvenienze successive, compreso l'ingresso dell'impresa in una procedura concorsuale, non possono essere utilizzate per negare retroattivamente quel requisito ai fini della concessione già disposta.
- Il trasferimento a terzi, durante il giudizio amministrativo, del diritto controverso non determina automaticamente l'estromissione della parte cedente: il processo prosegue tra le parti originarie, salvo intervento dell'acquirente.
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