Sentenza n. 775/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento dell’ordinanza n°2435 del 13/12/2024, prot.n°0078212/2024, notificata alla ricorrente in data 20/12/2024, intimante la demolizione delle opere abusive ivi descritte, nonché di ogni ulteriore atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di un capannone in ferro e plastica rigida, di circa 570 mq e 3.135 mc, destinato a deposito di attrezzatura edile
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza di demolizione deducendo: violazione e falsa applicazione della normativa regionale campana in materia di impianti serricoli e degli artt. 3, 10, 22, 31 e 37 d.P.R. 380/2001, nonché degli artt. 1, 3, 6 e 19 l. 241/1990 e dei principi costituzionali di ragionevolezza e buon andamento; erronea qualificazione dell'intervento come opera soggetta a permesso di costruire, sostenendo che l'impianto fosse assoggettato a DIA o SCIA; illegittimità della demolizione, ritenendo applicabile soltanto una sanzione pecuniaria agli interventi soggetti a DIA o SCIA; difetto assoluto o insufficienza della motivazione; omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 l. 241/1990. La ricorrente richiamava una SCIA del 2017 relativa alla realizzazione di un impianto serricolo. Il Comune ha sostenuto che il manufatto non fosse una serra, ma un capannone destinato a deposito di attrezzature edili, realizzato con materiali non trasparenti e non facilmente smontabili, in zona agricola nella quale le NTA non consentivano tale struttura, oltre che in area sottoposta alla disciplina del PSAI. Il Comune ha inoltre evidenziato che la SCIA era stata successivamente annullata.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il TAR ha ritenuto infondate le censure formali e procedimentali. L'ordinanza di demolizione per abuso edilizio è un atto dovuto e vincolato, privo di discrezionalità e non richiede una specifica ponderazione dell'interesse pubblico concreto e attuale al ripristino, poiché tale interesse è insito nella repressione dell'abuso; il decorso del tempo non determina affidamento tutelabile nel responsabile dell'abuso. È sufficiente che l'ordinanza descriva adeguatamente le opere, quanto a caratteristiche morfologiche, costruttive, dimensionali e ubicazione, e individui le violazioni accertate. Non era necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, non residuando margini per apporti partecipativi utili, con applicazione dell'art. 21-octies, comma 2, prima parte, l. 241/1990. Nel merito, il manufatto è stato qualificato come nuova costruzione, poiché di rilevante consistenza, stabilmente ancorato al suolo e destinato a un uso incompatibile con la funzione agricola propria della disciplina sugli impianti serricoli. La struttura, di circa 570 mq e 3.135 mc, con platea di fondazione, pilastri e travi in ferro, pareti laterali e copertura in plastica rigida, era utilizzata come deposito di attrezzatura edile e non come serra; inoltre non risultava immediatamente e semplicemente amovibile. La SCIA non costituiva titolo idoneo alla realizzazione dell'intervento ed era stata comunque annullata dall'amministrazione. È stata quindi ritenuta legittima l'ordinanza di demolizione. Spese di giudizio compensate.
Norme richiamate
art. 2 l.r. Campania n. 19/2001
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina regionale degli impianti serricoli; il giudice ha ritenuto non applicabile tale disciplina a un manufatto destinato a deposito di attrezzature edili.
l.r. Campania n. 8/1995
Invocata dalla ricorrente per sostenere l'assoggettamento dell'intervento a DIA o SCIA; il giudice ha escluso che la segnalazione potesse legittimare la realizzazione del capannone.
art. 10 d.P.R. 380/2001
La realizzazione del manufatto, qualificato come nuova costruzione, non poteva essere ricondotta a un intervento edilizio liberalizzato o soggetto a mera SCIA.
art. 19 l. 241/1990
Il richiamo alla SCIA non è stato ritenuto idoneo a fondare la legittimità dell'intervento, avente caratteristiche di nuova costruzione e destinazione non agricola.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Costituisce il riferimento normativo per la demolizione delle opere eseguite in assenza o in difformità dal titolo edilizio; l'ordinanza demolitoria è stata ritenuta legittima.
art. 37 d.P.R. 380/2001
La ricorrente lo ha richiamato per sostenere l'applicabilità della sanzione pecuniaria agli interventi soggetti a DIA o SCIA; il giudice ha escluso tale qualificazione dell'opera.
art. 3 l. 241/1990
L'ordinanza è stata ritenuta sufficientemente motivata attraverso la descrizione delle opere abusive e l'individuazione delle violazioni, senza necessità di una specifica motivazione sull'interesse pubblico al ripristino.
art. 7 l. 241/1990
La mancata comunicazione di avvio non determina l'illegittimità dell'ordinanza demolitoria, trattandosi di atto vincolato rispetto al quale non sono ravvisabili utili apporti partecipativi.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Applicato perché la partecipazione del privato non avrebbe potuto determinare un contenuto diverso dell'ordinanza di demolizione.
Massime di principio
- L'ordinanza di demolizione di un abuso edilizio è un atto dovuto e vincolato, privo di discrezionalità amministrativa, sicché l'interesse pubblico al ripristino della legalità edilizia è in re ipsa e non deve essere specificamente comparato con l'interesse privato alla conservazione dell'opera.
- Un'ordinanza di demolizione è adeguatamente motivata quando descrive le opere abusive sotto il profilo morfologico, costruttivo, dimensionale e ubicativo e indica le violazioni edilizie accertate; non è necessaria un'autonoma motivazione sull'interesse pubblico concreto e attuale al ripristino.
- La comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria prima dell'adozione di un'ordinanza di demolizione quando, trattandosi di potere vincolato, la partecipazione del destinatario non potrebbe comunque condurre a un esito diverso, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
- Un manufatto di rilevante consistenza, stabilmente ancorato al suolo e destinato a un uso non agricolo, integra una nuova costruzione anche se realizzato con materiali asseritamente amovibili; la qualificazione non dipende esclusivamente dai materiali impiegati, ma dalla trasformazione urbanistico-edilizia, dalla stabilità e dalla permanenza dell'opera.
- La disciplina semplificata prevista per le serre non è applicabile a una struttura che, per caratteristiche costruttive e destinazione effettiva, costituisca un capannone adibito a deposito di attrezzature edili, anziché un impianto funzionale allo sviluppo dell'attività agricola.
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