Sentenza n. 228/2026 - Catania, Sezione 4
per l’annullamento del diniego di permesso di costruire in sanatoria prot. n. 446, emesso dal Comune di -OMISSIS- in data 16 gennaio 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 relativo a due terrazzi destinati all'attività commerciale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il diniego comunale deducendo, in primo luogo, la violazione delle norme urbanistiche comunali, dell'art. 3, comma 1, lettera e), e dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 nonché dell'art. 14 della l.r. n. 16/2016. Hanno sostenuto che i due terrazzi non avessero comportato incremento di superficie utile né alterazione planovolumetrica, poiché privi di pareti di chiusura, e che fossero già asserviti all'attività commerciale in forza di precedenti titoli edilizi, anche formatisi per silenzio-assenso. Hanno inoltre dedotto difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, sviamento, disparità di trattamento, difetto di motivazione, violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990 e illogicità e irragionevolezza. In secondo luogo, con riferimento alla mancata acquisizione del nulla osta igienico-sanitario, dell'autorizzazione sismica in sanatoria e del nulla osta paesaggistico-demaniare ex art. 55 cod. nav., hanno sostenuto che l'acquisizione spettasse al responsabile dello sportello unico per l'edilizia ai sensi degli artt. 5 e 20 del d.P.R. n. 380/2001, lamentando un aggravio procedimentale.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 5 del d.P.R. n. 380/2001, relativo all'acquisizione degli atti di assenso nel procedimento ordinario di rilascio del permesso di costruire, non fosse invocabile nel procedimento speciale di accertamento di conformità ex art. 36, nel quale grava sul richiedente l'onere di dimostrare la doppia conformità dell'opera, sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione dell'istanza. L'assenza, al momento dell'adozione del diniego, dei nulla osta igienico-sanitario, sismico e previsto dall'art. 55 cod. nav. giustificava quindi il rigetto. I successivi atti favorevoli non potevano incidere sulla legittimità del provvedimento, da valutare secondo il principio tempus regit actum; inoltre, il documento del Genio civile del 2025 era soltanto un parere tecnico preventivo e non un'autorizzazione sismica in sanatoria. Il provvedimento è stato ritenuto adeguatamente motivato, poiché l'accertamento di conformità costituisce attività vincolata e richiede la motivazione sulla conformità dell'opera alla disciplina urbanistico-edilizia e alle normative speciali applicabili. È stata esclusa la configurabilità della disparità di trattamento, riferibile all'esercizio di attività discrezionale. In ogni caso, i ricorrenti non avevano fornito prova rigorosa della doppia conformità né dimostrato che i terrazzi non avessero incrementato la superficie utile o alterato la consistenza planovolumetrica, in contrasto con la disciplina della zona A nelle more dei piani esecutivi di recupero. Il precedente silenzio-assenso e la concessione edilizia in sanatoria non potevano giustificare le opere, essendo stata accertata la loro abusività con ordinanza di demolizione non impugnata. Il TAR ha applicato anche il principio dell'atto plurimotivato, rilevando che la legittimità di una sola autonoma ragione sarebbe stata sufficiente a sostenere il diniego. I ricorrenti sono stati condannati alle spese, liquidate in euro 2.000 oltre spese generali, IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. n. 380/2001
Nel procedimento per l’accertamento di conformità sul richiedente grava l’onere di dimostrare la doppia conformità
La sanatoria ordinaria presuppone la doppia conformità urbanistica dell'opera, riferita sia al momento della realizzazione sia a quello della presentazione dell'istanza; l'onere probatorio grava sul richiedente.
art. 5 d.P.R. n. 380/2001
La disciplina sull'acquisizione d'ufficio degli atti di assenso da parte dello sportello unico non è stata ritenuta applicabile al procedimento di accertamento di conformità ex art. 36, distinto dal procedimento ordinario per il rilascio del permesso di costruire.
art. 3, comma 1, lettera e), d.P.R. n. 380/2001
La qualificazione delle opere come nuova costruzione rileva ai fini della verifica della compatibilità urbanistica dei terrazzi e della loro eventuale incidenza sulla superficie utile e sulla consistenza planovolumetrica.
art. 55 Codice della navigazione
Il nulla osta previsto dalla norma costituisce uno degli atti di assenso necessari ai fini della valutazione favorevole dell'istanza di sanatoria.
art. 32 N.T.A. del PRG comunale
nelle more dell’approvazione dei piani esecutivi di recupero
La disciplina della zona A non consente gli incrementi di superficie utile o le alterazioni planovolumetriche contestate nelle more dell'approvazione dei piani esecutivi di recupero.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La doglianza relativa al preavviso di rigetto è stata respinta nel quadro della complessiva legittimità del diniego, adeguatamente motivato e fondato sull'assenza dei presupposti della sanatoria.
Massime di principio
- Nel procedimento di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 l'onere di dimostrare la doppia conformità dell'opera abusiva, sia alla disciplina vigente al momento della realizzazione sia a quella vigente al momento della presentazione dell'istanza, grava integralmente sul richiedente la sanatoria.
- La disciplina dell'acquisizione d'ufficio degli atti di assenso prevista per il procedimento ordinario di rilascio del permesso di costruire non esonera il richiedente dalla produzione e dimostrazione dei presupposti necessari nel procedimento speciale di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001.
- La legittimità del diniego di sanatoria edilizia deve essere valutata secondo il principio tempus regit actum; gli atti di assenso formati o acquisiti dopo l'adozione del diniego non ne determinano l'illegittimità, ferma la possibilità di presentare una nuova istanza.
- L'accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 costituisce attività vincolata: il provvedimento deve motivare sulla conformità o non conformità dell'opera alla disciplina urbanistico-edilizia e alle normative speciali applicabili, senza richiedere una ponderazione discrezionale degli interessi.
- In presenza di un provvedimento amministrativo plurimotivato, la legittimità di una sola autonoma ragione decisoria è sufficiente a sostenere il provvedimento e a determinare il rigetto del ricorso, anche se le ulteriori motivazioni fossero contestate o risultassero eventualmente infondate.
- La prova dell'epoca di realizzazione e della consistenza dell'opera abusiva, necessaria per verificare la doppia conformità, grava sul richiedente secondo il principio di vicinanza della prova e deve essere fornita con particolare rigore.
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