Ordinanza n. 7021/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. 00499/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Abruzzo, Sezione I, n. 499/2024, della quale il titolare della ditta edile chiedeva la riforma
Esito
La controversia
Il titolare di una ditta edile aveva proposto appello contro la sentenza del TAR Abruzzo n. 499/2024. Nel corso del giudizio d'appello, il difensore ha dichiarato, con nota depositata il 15 giugno 2026 e allegando il certificato di morte, che l'appellante era deceduto il 14 aprile 2026. La dichiarazione è stata resa ai fini dell'interruzione del processo.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dato atto dell'interruzione del processo, in applicazione dell'art. 79, comma 2, c.p.a. e degli artt. 299 e 300, commi 1 e 2, c.p.c., applicabili al processo amministrativo per effetto del rinvio esterno previsto dall'art. 39 c.p.a. La dichiarazione del decesso della parte costituita a mezzo di procuratore, effettuata dal difensore, determina l'interruzione, salva la costituzione volontaria di chi ha titolo a proseguire il giudizio o la riassunzione. Non è stata decisa la domanda d'appello né è stato definito il merito della controversia.
Norme richiamate
Se prima della costituzione sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l'altra parte provveda a citarli in riassunzione, osservati i termini di cui all'articolo 163-bis
La morte della parte prima della costituzione determina l'interruzione, a meno che il processo prosegua mediante costituzione volontaria dei successori o riassunzione.
Se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti. Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione a norma dell'articolo precedente
Quando la parte costituita tramite procuratore muore, la dichiarazione del procuratore in udienza o la notificazione alle altre parti produce l'interruzione del processo, salva la costituzione volontaria o la riassunzione.
che le predette disposizioni normative trovano applicazione anche nel processo amministrativo in virtù del rinvio esterno al codice di procedura civile operato dall’art. 39 c.p.a.;
Le disposizioni del codice di procedura civile sull'interruzione si applicano al processo amministrativo in forza del rinvio esterno previsto dall'art. 39 c.p.a.
che, pertanto, al Collegio non resta che dare atto dell’interruzione del processo, ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a. e degli artt. 299 e 300, commi 1 e 2, c.p.c.
Accertato l'evento interruttivo secondo le disposizioni richiamate, il giudice amministrativo ne dà atto ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a.
Massime di principio
- Le disposizioni degli artt. 299 e 300 c.p.c. sull'interruzione del processo per morte della parte si applicano anche al giudizio amministrativo in virtù del rinvio esterno dell'art. 39 c.p.a.
- Quando muore una parte costituita tramite procuratore, la dichiarazione dell'evento resa dal procuratore in udienza o notificata alle altre parti determina l'interruzione del processo, salvo costituzione volontaria di chi può proseguirlo o riassunzione.
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