Ordinanza n. 1558/2026 - Salerno, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario che riconosceva alla ricorrente il beneficio della carta docente per tre anni scolastici, per complessivi 1.500 euro, e mancato pagamento delle spese liquidate dal TAR nel precedente giudizio di ottemperanza
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha promosso ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Salerno che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente, pari a 500 euro annui per ciascuno dei tre anni scolastici indicati, condannando il Ministero all’attribuzione di 1.500 euro. Dopo che il TAR aveva già ordinato l’esecuzione del giudicato e liquidato 800 euro per compensi professionali, oltre accessori, rimborso forfettario del 15% e contributo unificato, la ricorrente ha chiesto l’insediamento del commissario ad acta per la persistente inerzia dell’Amministrazione. Ha inoltre chiesto l’esecuzione del capo relativo alle spese distratte in favore del difensore, domandando che ne fosse ordinato il pagamento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il non luogo a provvedere sulla richiesta di insediamento del commissario ad acta, perché il Ministero ha documentato di avere correttamente eseguito il giudicato relativo all’attribuzione della carta docente. Ha dichiarato il non luogo a provvedere anche sulla richiesta concernente le spese liquidate nel precedente giudizio di ottemperanza: quel titolo non era azionabile nel presente giudizio, ma richiedeva un autonomo ricorso in ottemperanza; nelle more, tuttavia, il Ministero ne ha spontaneamente pagato gli importi. La pronuncia non decide nel merito la pretesa di esecuzione delle spese, ormai soddisfatta, né dispone l’insediamento del commissario.
Norme richiamate
deve essere pronunciato il non luogo a provvedere anche sull’istanza del -OMISSIS- poiché avente ad oggetto la domanda d’esecuzione di un titolo non azionabile nel presente giudizio (spese di lite liquidate da questo T.A.R. con la sentenza n. -OMISSIS-), ma attivabile con autonomo ricorso in ottemperanza, che nelle more ha comunque costituito oggetto di pagamento spontaneo da parte dell’Amministrazione;
Il giudizio di ottemperanza può essere utilizzato per eseguire il titolo giudiziale azionato; le spese liquidate in una distinta sentenza del TAR devono essere fatte valere con un autonomo ricorso in ottemperanza. Se l’Amministrazione paga spontaneamente nelle more, non vi è luogo a provvedere sulla relativa istanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la richiesta di nomina o insediamento del commissario ad acta non richiede seguito quando l’Amministrazione dimostri di avere già correttamente eseguito il giudicato.
- Le statuizioni sulle spese contenute in una distinta sentenza del giudice amministrativo costituiscono un titolo da azionare con autonomo ricorso in ottemperanza, non potendo essere introdotte come domanda esecutiva in un giudizio relativo a un diverso titolo.
- Il pagamento spontaneo del credito azionato intervenuto nelle more esclude la necessità di ulteriori provvedimenti esecutivi su quella domanda.
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