Ordinanza n. 1565/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento a - del verbale delle operazioni della Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del Comune di Cervinara, in data 26.05.2026, con il quale -OMISSIS- è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco di Cervinara in uno ai Consiglieri Comunali, ai sensi dell’art. 71 d.lgs. n. 267/2000; b - ove occorra, dei verbali delle operazioni elettorali del 24/25.05.2026 relativi alle Sezioni elettorali nn. 4, 5, 6, 7, 10 e 12; c - ove occorra, della delibera del Consiglio Comunale di Cervinara di convalida degli eletti; d - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali; nonché per l’accertamento della nullità delle operazioni elettorali del rinnovo della Carica di Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Cervinara del 24 e 25 maggio 2026 e conseguente obbligo di rinnovazione delle consultazioni;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di proclamazione del Sindaco e dei consiglieri comunali di Cervinara del 26 maggio 2026, nonché verbali delle operazioni elettorali del 24 e 25 maggio 2026 nelle sezioni indicate, delibera di convalida degli eletti e atti connessi
Esito
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti di proclamazione e, ove occorra, dei verbali elettorali e della delibera di convalida, nonché l’accertamento della nullità delle operazioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale e la rinnovazione delle consultazioni. Il testo non riporta il dettaglio delle censure di merito, ma riferisce contestazioni concernenti la consistenza e la corrispondenza delle schede autenticate, votate, residue e scrutinate rispetto al numero dei votanti nelle sezioni IV, V, VI, VII, X e XII. Il ricorrente aveva inoltre chiesto la sospensione del giudizio in relazione all’eventuale pendenza di un procedimento penale.
La decisione
Il TAR ha respinto la richiesta di sospensione: la pendenza di un procedimento penale, anche relativo ai medesimi fatti, non è causa di sospensione necessaria del processo amministrativo e non risultava proposta querela di falso in sede civile; sono state inoltre considerate le esigenze di celerità del rito elettorale. Ai fini della decisione, senza anticipare le valutazioni sul merito, ha disposto una verificazione affidata al Prefetto di Avellino, con facoltà di delega, per accertare nelle sezioni indicate i conteggi delle schede autenticate, non utilizzate, votate, residue e scrutinate e la loro corrispondenza con i votanti. Le operazioni dovranno svolgersi in contraddittorio, con preavviso di sette giorni, e la relazione conclusiva dovrà essere depositata entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza. È stato disposto inoltre l’acquisizione, a carico della Prefettura, del mod. 23/Com della sezione X entro dieci giorni. L’acconto di euro 500 per la verificazione è posto provvisoriamente a carico del ricorrente. Il giudizio è stato rinviato all’udienza pubblica del 18 novembre 2026; nessuna decisione è stata assunta sulla domanda principale.
Norme richiamate
art. 66 c.p.a.
Ritenuto, al fine del decidere e ferme le successive valutazioni del Tribunale, di disporre verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a., da affidarsi al Prefetto di Avellino, con facoltà di delega a funzionario del proprio ufficio, per accertare, in relazione ai motivi di ricorso e alle difese delle parti
La verificazione è disposta come strumento istruttorio per accertare fatti tecnici e contabili rilevanti, senza anticipare la decisione sui motivi.
Massime di principio
- La pendenza di un procedimento penale relativo ai medesimi fatti controversi non determina la sospensione necessaria del giudizio amministrativo, in assenza di una specifica causa di sospensione prevista dal codice del processo amministrativo.
- Nel rito elettorale, la verificazione può essere disposta per accertare in contraddittorio la consistenza e la corrispondenza dei dati relativi alle schede elettorali e ai votanti, rinviando la valutazione definitiva delle censure all’esito dell’istruttoria.
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